Cassazione Civile, Ordinanza n. 15725/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un preavviso di fermo amministrativo notificato a un contribuente sulla base di più iscrizioni a ruolo: una cartella e un avviso di addebito relativi a contributi SSN, e tre cartelle relative a tributi erariali (imposte dirette e IVA) per annualità risalenti. Il contribuente aveva impugnato il preavviso deducendo, in sintesi, omessa notifica degli atti presupposti, decadenza e prescrizione, nonché nullità dell’atto per violazione dell’art. 7 della l. 212/2000. In primo grado il ricorso era stato accolto per mancata prova della notifica regolare delle cartelle. In appello, promosso dall’Agenzia limitatamente alle tre cartelle erariali, la decisione veniva riformata perché la documentazione già prodotta dimostrava la regolare notifica di tali cartelle; conseguentemente il ricorso introduttivo veniva dichiarato inammissibile per tardività, almeno con riferimento alla parte del preavviso relativa ai tributi erariali. I successivi ricorrenti per cassazione, quali eredi del contribuente, articolavano sette motivi: (1) ultrapetizione e violazione dei limiti del devolutum, perché la CTR avrebbe dichiarato inammissibile l’intero ricorso introduttivo invece di limitarsi ai capi impugnati; (2) omessa declaratoria di cessazione della materia del contendere e mancata compensazione delle spese; (3) violazione dell’art. 21 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il giudice avrebbe comunque dovuto esaminare le eccezioni di merito; (4) omessa pronuncia sulla prescrizione; (5) violazione delle norme sulla prescrizione dei crediti; (6) censura sulla liquidazione delle spese perché superiore ai parametri; (7) vizio motivazionale sulla condanna alle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha chiarito che la sentenza d’appello, letta nel suo complesso, aveva limitato l’inammissibilità alla sola porzione del preavviso riferita alle tre cartelle erariali, mentre per la parte non devoluta si era formato giudicato interno e non cessazione della materia del contendere; ha affermato che, una volta accertata la regolare notifica e la definitività delle cartelle non impugnate tempestivamente, ogni doglianza sul merito del credito, inclusa la prescrizione, era preclusa; ha inoltre reputato legittima la condanna alle spese secondo soccombenza e non superante i massimi tabellari, escludendo un vizio di motivazione rilevante in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza di appello che aveva riformato la decisione di primo grado e dichiarato inammissibile il ricorso originario limitatamente alla parte del preavviso di fermo riferita alle tre cartelle per tributi erariali, ritenute regolarmente notificate e ormai definitive per mancata tempestiva impugnazione. La Corte ha anche escluso la fondatezza delle censure sulle spese di lite, ritenendo corretta l’applicazione del criterio della soccombenza e congrua la liquidazione effettuata. Non è stata pronunciata una condanna alle spese del giudizio di legittimità, perché l’agente della riscossione è rimasto intimato e l’Agenzia delle entrate non ha svolto difese effettive; è stato invece dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude l’ultrapetizione perché la sentenza d’appello si è mantenuta nei limiti dell’appello proposto
richiamato in tema di giudicato interno; per le parti del preavviso non devolute si è formato giudicato interno
richiamato per la delimitazione dell’effetto devolutivo e delle parti non impugnate
richiamato per affermare che sulle parti non impugnate si forma giudicato interno e non cessazione della materia del contendere
art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992
richiamato nel primo motivo quale norma processuale tributaria evocata dai ricorrenti
richiamato nel primo motivo quale norma processuale tributaria evocata dai ricorrenti
richiamato nel secondo motivo in tema di cessazione della materia del contendere
richiamato nel secondo motivo in tema di spese di lite nel processo tributario
art. 4 d.lgs. 119/2018
richiamato nel secondo motivo, senza che la Corte ravvisasse effetti sul caso concreto
richiamato nel terzo motivo per sostenere l’ammissibilità delle contestazioni; la Corte osserva che, una volta definitive le cartelle, le doglianze sul merito restano precluse
art. 111 Cost.
richiamato nel quarto motivo in relazione all’obbligo di motivazione e di pronuncia
richiamato nel quinto motivo quale norma sulla prescrizione/decadenza delle sanzioni; la Corte nega la rilevanza perché i crediti erano già definitivi
richiamato nel quinto motivo come base della prescrizione; la Corte esclude l’esame della prescrizione per intervenuta definitività delle cartelle
richiamato nel sesto motivo in tema di parametri per la liquidazione dei compensi professionali
richiamato nel sesto motivo sul compenso professionale e sulla liquidazione delle spese
art. 15, comma 2 quinquies, d.lgs. 546/1992
richiamato nel sesto motivo sulla liquidazione delle spese nel processo tributario
richiamato nel settimo motivo per denunciare un vizio di motivazione della sentenza
richiamato nel settimo motivo quale parametro della motivazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato in combinazione con il comma 1-quater per l’ulteriore contributo unificato
richiamato per la costituzione dell’Agenzia delle entrate ai fini della partecipazione all’udienza
richiamato per la memoria depositata dalla ricorrente
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
richiamato come base dei motivi di ricorso per cassazione
art. 7, commi 1 e 2, l. 212/2000
richiamato nel ricorso originario come vizio del preavviso di fermo per difetto di motivazione
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione di un preavviso di fermo fondato su più cartelle o atti presupposti, l’appello può essere validamente limitato solo ad alcuni di essi; per la parte non devoluta si forma giudicato interno, non cessazione della materia del contendere.
- Una volta accertata la regolare notifica di una cartella di pagamento e decorso inutilmente il termine per impugnarla, il credito diviene definitivo e non possono più essere fatti valere nel giudizio successivo vizi inerenti al merito della pretesa, inclusa la prescrizione.
- Le eccezioni relative a prescrizione o ad altri profili sostanziali non sono esaminabili quando si contestino atti ormai definitivi per mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti.
- La compensazione delle spese di lite è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito; il mancato esercizio di tale facoltà non richiede una specifica motivazione, purché la condanna alle spese sia sorretta dall’ordinario criterio della soccombenza.
- In cassazione è denunciabile solo un’anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è sufficiente lamentare una motivazione ritenuta sintetica o non condivisa se dal testo della sentenza emerge una motivazione esistente e intelligibile.
- La liquidazione delle spese processuali non è censurabile solo perché ritenuta elevata dalla parte soccombente, se il giudice ha applicato i parametri normativi e la somma liquidata resta compatibile con lo scaglione di valore della controversia.
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