Sentenza del 21/10/2024 n. 725 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
L'avviso di accertamento IMU risulta correttamente motivato quando viene data la possibilità al destinatario dello stesso di avere piena contezza della pretesa tributaria, al fine di poter esercitare il suo diritto di difesa - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugna l'avviso di accertamento IMU per presunta carenza di motivazione e per illegittimità della modalità di determinazione della base imponibile delle aree edificabili. Contestava inoltre la delibera di Giunta n.35/2012 ritenendola non conforme all'art. 7 del Regolamento IUC approvato con delibera consiliare n.8 del 13.05.2014, e richiamava norme sul diritto di difesa (Legge 212/2000, art. 1 comma 162 legge 296/2006) oltre a giurisprudenza che neghi la correttezza dei valori attribuiti alle aree. In primo grado il ricorso era stato respinto; con l'appello il contribuente ha riproposto le stesse censure chiedendo l'annullamento dell'accertamento.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria d'Appello (Abruzzo) ha rigettato l'appello, confermando la decisione di primo grado. Il Collegio ha ritenuto che l'avviso di accertamento sia adeguatamente motivato poiché ha posto il contribuente in condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali (an e quantum), richiamando il principio espresso dalla Cassazione (tra cui Cass. n. 5509/2024). Quanto alla determinazione della edificabilità e del valore venale delle aree, la Corte ha seguito l'orientamento della Cassazione a sezioni unite (es. n. 25506/2006) secondo cui l'inserimento dell'area in uno strumento urbanistico generale vigente è sufficiente per ritenere operativa l'edificabilità ai fini IMU/ICI. Per la peculiarità della controversia e l'esiguità della somma le spese del grado sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42
L'obbligo motivazionale dell'atto tributario è soddisfatto quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali; l'avviso ha funzione di 'provocatio ad opponendum'.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2 (lett. b) e art. 5
Definisce l'area edificabile e i criteri per valutare l'edificabilità; ai fini IMU/ICI la qualificazione urbanistica nel piano generale è sufficiente per ritenere l'area fabbricabile.
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 2
Riafferma che l'IMU ha per presupposto il possesso di immobili e mantiene le definizioni previste dal D.Lgs. n.504/1992, quindi le regole ICI per le aree edificabili si applicano all'IMU.
D.L. n. 223/2006, art. 36, comma 2
Richiamata per confermare l'orientamento giurisprudenziale sull'interpretazione del concetto di edificabilità come desumibile dagli strumenti urbanistici generali.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Richiamata indirettamente per il principio del diritto di difesa e dell'adeguata motivazione degli atti tributari.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art.1 comma 162
Invocata dal ricorrente relativamente agli obblighi di motivazione; la Corte ritiene comunque adempiuto l'obbligo motivazionale dell'avviso impugnato.
Regolamento comunale IUC, art. 7 (delibera consiliare n.8 del 13.05.2014) e Delibera di Giunta n.35 del 22.05.2012
Il regolamento prevede che la Giunta possa individuare valori medi di mercato per le aree edificabili; la Corte ha ritenuto che la mancata coincidenza temporale o formale tra delibere non inficia l'adeguatezza motivazionale dell'avviso né il richiamo ai criteri urbanistici per l'edificabilità.
Cassazione, sentenza n. 5509/2024
Conferma il principio che l'avviso di accertamento è correttamente motivato quando consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di esercitare il diritto di difesa.
Cassazione, Sez. Unite, sentenza n. 25506/2006 (richiamata anche n.11440/2010)
Stabilisce che l'inserimento dell'area in uno strumento urbanistico generale vigente è condizione sufficiente per ritenere l'area edificabile ai fini della determinazione del valore venale in comune commercio.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento IMU è adeguatamente motivato quando indica il presupposto dell'imposizione e la fonte informativa sottostante, in modo che il contribuente possa conoscere e contestare l'an e il quantum; non è necessaria una motivazione analitica ex post dei calcoli.
- L'onere di provare un valore diverso ricade sul contribuente che contesta il valore venale attribuito dall'Amministrazione: contestare generiche affermazioni senza prova non è sufficiente.
- Ai fini IMU/ICI l'edificabilità dell'area si valuta sulla base degli strumenti urbanistici generali vigenti; l'inserimento nel piano comunale è, di norma, sufficiente a considerare un'area fabbricabile, indipendentemente dall'approvazione regionale o da piani attuativi.
- Le delibere comunali che individuano valori medi di mercato devono rispettare il regolamento comunale applicabile; tuttavia eventuali vizi formali di delibere antecedenti non annullano automaticamente l'avviso se quest'ultimo è comunque idoneo a rendere conoscibile la pretesa.
- Per importi esigui o ragioni di economia processuale le Corti possono compensare le spese tra le parti; in controversie con somme contenute è frequente questa valutazione.
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