Sentenza del 21/10/2024 n. 909 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
Il potere accertativo dell'Amministrazione finanziaria per crediti inesistenti è 8 anni ai sensi dell'art. 27, comma 16, D.L. n. 185/2008.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione di un atto di accertamento relativo all'utilizzo di un credito d'imposta contestato dall'Amministrazione; la questione centrale era la determinazione del termine decadenziale per l'attività di accertamento (8 anni vs 5 anni) in relazione alla qualificazione del credito come "inesistente" oppure come "non spettante"
La decisione
la sentenza ha confermato che, ai sensi dell'art. 27, comma 16, D.L. n. 185/2008, il potere accertativo dell'Amministrazione è di 8 anni quando il credito è qualificabile come "inesistente", inteso come la congiunta presenza di: (a) credito risultato da artificiosa rappresentazione o privo dei presupposti costitutivi oppure estinto al momento del suo utilizzo; e (b) inesistenza non riscontrabile mediante controlli automatizzati. In tutti gli altri casi il credito va considerato "non spettante" e si applica il termine ordinario di 5 anni per l'accertamento
Norme richiamate
art. 27, comma 16, D.L. n. 185/2008
la norma estende a 8 anni il termine per l'attività di accertamento quando il credito è "inesistente" secondo i requisiti indicati; la Corte interpreta tale disposizione nel senso che la qualificazione come "inesistente" richiede la contemporanea sussistenza dei due elementi previsti (artificiosa rappresentazione/assenza di presupposti o estinzione e non rilevabilità tramite controlli automatizzati)
termine ordinario per l'accertamento (regime generale)
nei casi in cui non ricorrano i requisiti dell'"inesistenza", il credito è da considerarsi "non spettante" e si applica il termine ordinario di 5 anni per l'attività di accertamento
Massime di principio
- Per qualificare un credito come "inesistente" devono coesistere entrambi i requisiti: sostanziale carenza/estinzione del credito e impossibilità di riscontro mediante controlli automatizzati; in mancanza, si tratta di credito "non spettante"
- Se il credito è "inesistente" il fisco ha 8 anni per accertare l'irregolarità; se è solo "non spettante" il termine resta di 5 anni: è pertanto cruciale la raccolta e conservazione di documentazione che dimostri l'effettiva spettanza e la corretta formazione del credito
- La rilevabilità tramite controlli automatizzati è un fattore decisivo: attività facilmente riscontrabili dai sistemi automatici tendono a escludere la qualificazione di "inesistenza" e a riportare il caso nel regime quinquennale
- In casi simili, il contribuente dovrebbe tempestivamente integrare/rectificare eventuali errori formali quando possibile e conservare prova di correttezza sostanziale per contrastare un accertamento esteso fino a 8 anni
- In sede contenziosa va focalizzata l'onere della prova: l'Amministrazione deve dimostrare la sussistenza dei requisiti dell'inesistenza; il contribuente deve fornire documentazione che renda verosimile la spettanza del credito o la sua rilevabilità tramite controlli automatizzati
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