Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 21/10/2024 n. 909 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche

Il potere accertativo dell'Amministrazione finanziaria per crediti inesistenti è 8 anni ai sensi dell'art. 27, comma 16, D.L. n. 185/2008.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

impugnazione di un atto di accertamento relativo all'utilizzo di un credito d'imposta contestato dall'Amministrazione; la questione centrale era la determinazione del termine decadenziale per l'attività di accertamento (8 anni vs 5 anni) in relazione alla qualificazione del credito come "inesistente" oppure come "non spettante"

La decisione

la sentenza ha confermato che, ai sensi dell'art. 27, comma 16, D.L. n. 185/2008, il potere accertativo dell'Amministrazione è di 8 anni quando il credito è qualificabile come "inesistente", inteso come la congiunta presenza di: (a) credito risultato da artificiosa rappresentazione o privo dei presupposti costitutivi oppure estinto al momento del suo utilizzo; e (b) inesistenza non riscontrabile mediante controlli automatizzati. In tutti gli altri casi il credito va considerato "non spettante" e si applica il termine ordinario di 5 anni per l'accertamento

Norme richiamate

  • art. 27, comma 16, D.L. n. 185/2008

    la norma estende a 8 anni il termine per l'attività di accertamento quando il credito è "inesistente" secondo i requisiti indicati; la Corte interpreta tale disposizione nel senso che la qualificazione come "inesistente" richiede la contemporanea sussistenza dei due elementi previsti (artificiosa rappresentazione/assenza di presupposti o estinzione e non rilevabilità tramite controlli automatizzati)

  • termine ordinario per l'accertamento (regime generale)

    nei casi in cui non ricorrano i requisiti dell'"inesistenza", il credito è da considerarsi "non spettante" e si applica il termine ordinario di 5 anni per l'attività di accertamento

Massime di principio

  • Per qualificare un credito come "inesistente" devono coesistere entrambi i requisiti: sostanziale carenza/estinzione del credito e impossibilità di riscontro mediante controlli automatizzati; in mancanza, si tratta di credito "non spettante"
  • Se il credito è "inesistente" il fisco ha 8 anni per accertare l'irregolarità; se è solo "non spettante" il termine resta di 5 anni: è pertanto cruciale la raccolta e conservazione di documentazione che dimostri l'effettiva spettanza e la corretta formazione del credito
  • La rilevabilità tramite controlli automatizzati è un fattore decisivo: attività facilmente riscontrabili dai sistemi automatici tendono a escludere la qualificazione di "inesistenza" e a riportare il caso nel regime quinquennale
  • In casi simili, il contribuente dovrebbe tempestivamente integrare/rectificare eventuali errori formali quando possibile e conservare prova di correttezza sostanziale per contrastare un accertamento esteso fino a 8 anni
  • In sede contenziosa va focalizzata l'onere della prova: l'Amministrazione deve dimostrare la sussistenza dei requisiti dell'inesistenza; il contribuente deve fornire documentazione che renda verosimile la spettanza del credito o la sua rilevabilità tramite controlli automatizzati

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.