Sentenza del 22/10/2024 n. 5962 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento notificato a suo nome relativo all'IRPEF 2016 per € 31.539,97, deducendo la nullità delle notifiche via PEC, l'omissione dell'invito al contraddittorio e contestando la mancata deduzione di costi della società (€ 102.018) che aveva determinato la rettifica del reddito d'impresa. Ha prodotto fatture, registro IVA e comunicazione polivalente per dimostrare l'effettività delle spese. L'Agenzia ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché le doglianze riguardavano l'avviso emesso alla società (atto presupposto), ormai divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte della società stessa.
La decisione
La Commissione d'Appello ha accolto l'appello dell'Amministrazione: ha ritenuto inammissibili le censure della socia che si riferivano esclusivamente all'avviso emesso alla società non impugnato dalla stessa. Il Collegio ha affermato che, sebbene l'avviso alla società sia divenuto definitivo, le censure relative a quell'atto non possono essere prese in considerazione se non sono state specificamente impugnate; conseguentemente l'appello dell'Ufficio è stato accolto e la pronuncia di primo grado annullata. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
Art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
Consente di impugnare, insieme alla cartella di pagamento, gli atti presupposti non notificati; la giurisprudenza utilizza il principio per riconoscere la possibilità di far valere vizi di atti presupposti nell'ambito del procedimento esecutivo.
Art. 26, comma 5, DPR n. 602/1973
Norma richiamata nelle contestazioni sulla notifica via PEC delle cartelle/atti tributari; nel caso è stata discussa l'interpretazione in relazione al rinvio alle norme sulle notifiche civili.
Art. 60, DPR n. 600/1973
Richiamato nel confronto sulle regole di notifica degli avvisi di accertamento (rinvio alle norme sulle notifiche civili); la controversia ha riguardato la validità delle notifiche via PEC e i relativi effetti.
Costituzione, art. 53 (citato dalla ricorrente)
Invocato dalla ricorrente per sostenere la violazione del principio di capacità contributiva in relazione alla tassazione su profitto lordo anziché netto; la questione sostanziale non è stata ritenuta decisiva dal Collegio per motivi procedurali.
Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 17360/2014 (Rv. 632352-01)
Principio giurisprudenziale secondo cui l'avviso di accertamento emesso alla società di persone, pur divenuto irretrattabile per mancata impugnazione da parte della società, non è automaticamente definitivo in pregiudizio dei soci che non sono stati notificati.
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 13113/2018 (Rv. 648666-01)
Conferma la legittimità della notifica ai soci della cartella anche in difetto di preventiva notifica agli stessi dell'avviso di accertamento, precisando però la facoltà dei soci di impugnare gli atti presupposti quando esercitano rimedi successivi.
Massime di principio
- Se l'atto impugnato è l'avviso emesso al singolo socio, le censure devono riguardare effettivamente quell'atto: dedurre solo vizi dell'avviso emesso alla società (atto presupposto) senza averlo impugnato rende le censure inammissibili.
- In caso di società di persone, l'avviso emesso alla società, anche se divenuto definitivo per mancata impugnazione, non è automaticamente opponibile ai singoli soci che non ne siano stati validamente notificati; i soci conservano la facoltà di dedurre vizi relativi agli atti presupposti quando questi sono loro notificati o sono impugnati con strumenti adeguati (es. ricorso contro cartella con impugnazione degli atti presupposti).
- La contestazione della validità della notifica via PEC richiede prova di un'impossibilità non imputabile (es. documentazione che dimostri l'impossibilità di accesso al messaggio); la mera difficoltà tecnica della legale rappresentante potrebbe non essere sufficiente senza adeguata prova.
- Se si intende contestare la mancata deduzione di costi operata a livello societario, è prudente impugnare anche l'avviso rivolto alla società (o, se notificata una cartella, impugnare la cartella facendo valere vizi degli atti presupposti), per non incorrere in inammissibilità processuali.
- Conservare e produrre documentazione contabile (fatture, registro IVA, comunicazioni) è essenziale ma non sostituisce l'adempimento processuale di impugnare gli specifici atti presupposti; la produzione di documenti non obbliga l'Amministrazione a pronunciarsi se le censure sono inammissibili per ragioni processuali.
- Proceduralmente, è consigliabile: verificare tutte le notifiche (società e soci), impugnare tutti gli atti rilevanti entro i termini, documentare tempestivamente eventuali difficoltà con la PEC e chiedere, se opportuno, il riesame/contraddittorio prima della definizione dell'atto.
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