Sentenza del 22/10/2024 n. 27341 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la tassazione dell'indennità di fine rapporto erogata dal Fondo di previdenza per il personale del M.E.F.: la contribuente chiedeva il rimborso IRPEF sostenendo che l'indennità fosse assimilabile alle "indennità equipollenti" ex art. 17 T.U.I.R. e che, oltre alla deduzione forfettaria di €309,87 per anno prevista dall'art. 19, comma 2-bis, spettasse l'ulteriore riduzione percentuale (26,04%) calcolata col rapporto fra l'aliquota contributiva a carico del lavoratore e l'aliquota complessiva del contributo. L'Agenzia delle Entrate contestava l'applicabilità di tale ulteriore riduzione sostenendo che il Fondo è alimentato da proventi di natura pubblicistica (voci previste dall'art. 2 del D.P.R. n. 1034/1984) e non da contributi versati direttamente dai lavoratori, per cui manca il presupposto normativo per applicare l'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis T.U.I.R.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo fondato il motivo relativo alla non applicabilità dell'ulteriore abbattimento percentuale previsto dall'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis T.U.I.R., poiché il Fondo non è alimentato da contributi previdenziali posti direttamente a carico dei lavoratori. La sentenza di merito è stata cassata in parte e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso introduttivo della contribuente relativamente all'ulteriore riduzione; ha inoltre compensato le spese di merito e condannato la contribuente al pagamento delle spese di Cassazione liquidate in €1.200,00 oltre oneri.
Norme richiamate
Art. 17, comma 1, T.U.I.R.
L'indennità erogata dal Fondo è stata ritenuta assimilabile alle "indennità equipollenti" e, pertanto, soggetta a tassazione separata ai sensi di questa norma.
Art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R.
L'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.
La disposizione richiede come presupposto per l'applicazione della riduzione percentuale che l'indennità abbia concorso alla sua formazione la presenza di contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori; in assenza di tali contributi diretti la riduzione non è applicabile e non è nemmeno determinabile il rapporto percentuale.
D.P.R. n. 1034/1984, art. 2
L'art. 2 elenca le fonti di entrata del Fondo (proventi da tributi speciali, sanzioni, vendita di beni confiscati, trattenute sulle vincite, sovvenzioni, ecc.), che sono di natura pubblicistica e non costituiscono contributi diretti a carico dei lavoratori; ciò giustifica la non applicabilità della riduzione prevista dall'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis.
Massime di principio
- Se un fondo di previdenza è alimentato da proventi di natura pubblicistica e non da contributi versati direttamente dai lavoratori, non si applica l'ulteriore riduzione percentuale prevista dall'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis T.U.I.R.
- Anche quando l'indennità è assoggettata a tassazione separata ex art. 17 T.U.I.R. (indennità equipollenti), spettano la deduzione forfettaria prevista dall'art. 19, comma 2-bis (p.es. €309,87 per anno) se ricorrenti i presupposti, ma non automaticamente le ulteriori riduzioni percentuali basate sul rapporto tra quote contributive se mancano contributi a carico del lavoratore.
- Per poter ottenere l'abbattimento percentuale occorre poter dimostrare che all'indennità abbia effettivamente concorso una quota di contributi previdenziali posti a carico del lavoratore; in assenza di contribuzione diretta non è possibile né applicare né calcolare tale riduzione.
- Nelle controversie simili è determinante verificare la natura delle entrate del fondo (documentazione normativa/regolamentare e composizione delle risorse): la qualificazione della fonte di finanziamento è il dato decisivo per l'applicabilità delle norme fiscali sulla determinazione dell'imponibile.
- Le risposte a interpello e l'orientamento giurisprudenziale consolidato sull'argomento possono influenzare l'interpretazione dell'Amministrazione, ma la regola primaria rimane la verifica del requisito della contribuzione diretta dei lavoratori per applicare la riduzione percentuale dell'art. 19, comma 2-bis.
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