Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/10/2024 n. 27356 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva accertato sinteticamente, ai fini IRPEF, maggiori redditi non dichiarati dai coniugi per gli anni 2007 e 2008, irrogando sanzioni. I contribuenti avevano contestato la notifica degli avvisi di accertamento, sostenendo che le relate e gli avvisi di ricevimento fossero irregolari, e avevano contestato anche il merito della pretesa tributaria. In Cassazione hanno dedotto motivazione apparente, omesso esame di un fatto decisivo (l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa ritenuto “in bianco”), violazione delle norme sulla notificazione e mancata efficacia del giudicato della sentenza civile che aveva dichiarato inammissibile la querela di falso. A.A. e B.B. hanno inoltre sollevato questione di legittimità costituzionale, collegata alle garanzie del processo penale e convenzionale per le sanzioni tributarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi n. 9006/2021 e n. 9645/2022 e li ha entrambi rigettati. Ha ritenuto non apparente la motivazione della CTR; inammissibile il motivo sull’omesso esame, perché sussisteva una doppia conforme e i ricorrenti non avevano dimostrato diversità delle ragioni di fatto tra le decisioni di merito; infondato il motivo sulla notifica, ritenuta regolarmente eseguita il 13 dicembre 2012 ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e perfezionata per compiuta giacenza; infondato anche il motivo sul giudicato, poiché la sentenza civile aveva dichiarato inammissibile la querela di falso e non aveva accertato la validità o invalidità delle notifiche. Le questioni sul merito degli accertamenti, non esaminate nei gradi precedenti perché precluse dalla definitività degli atti, non costituivano autonome censure di cassazione. La questione costituzionale è stata giudicata manifestamente infondata: la procedura notificatoria aveva offerto una ragionevole possibilità di conoscenza e accesso al giudice. A.A. è stato condannato a rifondere all’Agenzia delle Entrate 8.000 euro di spese per il procedimento n. 9006/2021; A.A. e B.B., in solido, 10.000 euro per il procedimento n. 9645/2022, oltre agli eventuali oneri prenotati a debito. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 140 c.p.c.

    Alla luce della ricostruzione in fatto operata dal collegio d'appello, va esclusa la configurabilità della prospettata violazione di legge, dovendo ritenersi sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per la notificazione dell'avviso di accertamento ex art. 140 c.p.c. e nel contempo osservati gli adempimenti prescritti dalla citata norma.

    La procedura è applicabile quando, presso il luogo di residenza o di attività del destinatario, questi e le altre persone abilitate alla ricezione sono temporaneamente assenti. Nel caso deciso, deposito in casa comunale e spedizione della raccomandata informativa sono stati ritenuti regolarmente eseguiti; la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza.

  • Art. 139 c.p.c.

    Il mancato rinvenimento di soggetto idoneo a ricevere l'atto nel Comune di residenza del destinatario, presso la casa di abitazione o dove egli svolge la propria attività, legittima il ricorso alla procedura notificatoria prevista dall'art. 140 c.p.c. senza necessità di esperimento di ricerche in uno degli altri luoghi indicati dall'art. 139 dello stesso codice, in quanto la certezza che il luogo di notificazione sia quello in cui vive e lavora il destinatario -e che, dunque, l'assenza sua e di altri soggetti abilitati alla ricezione sia solo momentanea (cd. irreperibilità temporanea) - lascia supporre che questi, o persona in grado di informarlo, verrà a conoscenza dell'avvenuta notifica dall'affissione dell'avviso di deposito sulla porta e dalla spedizione della raccomandata informativa.

    Accertata la temporanea assenza del destinatario e di persone abilitate nel luogo corretto, non occorre ricercare ulteriori luoghi di notifica indicati dall’art. 139 c.p.c. per poter procedere secondo l’art. 140 c.p.c.

  • Art. 156, ultimo comma, c.p.c.

    La nullità della notifica ex art. 140 c.p.c. derivante dall'omissione di alcuno degli adempimenti previsti dalla norma, compreso quello consistente nell'affissione dell'avviso di deposito del piego alla porta dell'abitazione del destinatario, è sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c., ove questi abbia comunque regolarmente ricevuto la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito presso la casa comunale.

    L’omissione di un adempimento della notifica ex art. 140 c.p.c. può essere sanata se la raccomandata informativa è stata comunque regolarmente ricevuta e la notificazione ha così raggiunto il proprio scopo.

  • Art. 1335 c.c.

    Detta sanatoria si verifica anche nel caso in cui il destinatario, pur avendo ricevuto al proprio indirizzo la raccomandata informativa del deposito, abbia scelto di ometterne il ritiro, determinando la compiuta giacenza, giacché la presunzione di conoscenza stabilita dall'art. 1335 c.c. è superata soltanto ove egli provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione dell'atto.

    La raccomandata informativa giunta all’indirizzo del destinatario si presume conosciuta anche se non ritirata. Per superare la presunzione occorre provare l’impossibilità incolpevole di conoscerne il contenuto.

  • Art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.; art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    In presenza di una duplice conforme pronuncia di merito, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del comma 1 dell'art. 360 c.p.c., in base al combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 348-ter del medesimo codice, applicabile "ratione temporis".

    In presenza di doppia conforme, non è ammesso il motivo di ricorso per omesso esame del fatto di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; il ricorrente deve inoltre dimostrare che le decisioni di primo e secondo grado si fondano su ragioni di fatto diverse.

  • Art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.

    Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. consiste nell'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata da una norma di legge, e perciò necessariamente implica un problema interpretativo della stessa. Per contro, l'allegazione di un'inesatta ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna alla corretta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice del merito, sottratta al sindacato di legittimità.

    La violazione di legge riguarda l’interpretazione della norma, non la contestazione della valutazione dei fatti e dei documenti operata dal giudice di merito. Quest’ultima non può essere riproposta in Cassazione sotto forma di censura ex n. 3.

  • Art. 2909 c.c.

    Esse, pertanto, non possono fare stato, ai sensi dell'art. 2909 c.c., nelle presenti controversie, attenendo a rapporti giuridici diversi da quello che qui vengono in rilievo.

    Il giudicato esterno vincola soltanto sulle questioni comprese nel tema decisorio del precedente giudizio. Le considerazioni fattuali svolte per motivare una pronuncia di rito che dichiara inammissibile una querela di falso non vincolano il giudice tributario sulla regolarità della notifica.

  • Art. 6, paragrafo 1, CEDU, in relazione all’art. 117, comma 1, Cost.

    È, quindi, necessario, alla stregua dell'orientamento della Corte di Strasburgo, che i Tribunali applichino le norme procedurali evitando sia il rigido formalismo sia un'eccessiva flessibilità che vanificherebbe i requisiti formali stabiliti dalla legge.

    Il diritto di accesso al giudice deve essere concreto ed effettivo, ma può essere regolato da formalità funzionali alla corretta amministrazione della giustizia e alla certezza del diritto. Nel caso specifico la regolare notificazione e la compiuta giacenza non sono state considerate un formalismo eccessivo.

  • Art. 274 c.p.c.

    L'istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall'art. 274 c.p.c., essendo volto a garantire l'economia e il minor costo dei processi, oltre alla certezza del diritto, trova applicazione anche in sede di legittimità sia in presenza di sentenze pronunciate in grado di appello nel medesimo giudizio, sia in relazione a ricorsi proposti contro sentenze emesse in giudizi diversi.

    I ricorsi connessi possono essere riuniti anche in Cassazione, pure se provengono da giudizi diversi, quando la trattazione congiunta favorisce economia processuale e coerenza delle decisioni.

  • Art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c.; art. 36, comma 2, n. 4), D.Lgs. n. 546/1992; art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione dell'impugnata sentenza risulta perfettamente comprensibile e tutt'altro che apparente, avendo il collegio regionale esplicitato in modo chiaro e lineare il percorso logico-argomentativo che lo ha condotto alla decisione qui impugnata.

    La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non rende percepibili le ragioni della decisione e impedisce di ricostruire il percorso logico del giudice; non basta una motivazione ritenuta insufficiente o non condivisibile.

  • Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Il rigetto integrale dei ricorsi comporta l’attestazione dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni, se dovuto.

Massime di principio

  • Per la notifica ex art. 140 c.p.c. è essenziale che il destinatario sia temporaneamente assente dal luogo corretto e che non vi siano persone abilitate a ricevere l’atto; in presenza di tali presupposti, la procedura può essere utilizzata senza ulteriori ricerche in altri luoghi.
  • La compiuta giacenza della raccomandata informativa può perfezionare la notifica. Il destinatario che non ritira la comunicazione non evita gli effetti della notificazione, salvo provare di non aver potuto conoscerla senza propria colpa.
  • L’errata collocazione della relata sul frontespizio anziché in calce non determina automaticamente la nullità: occorre una specifica contestazione della completezza o conformità della copia, salvo che la notifica non abbia raggiunto il suo scopo.
  • La Cassazione non è un nuovo giudizio sui fatti: non può essere usata una censura di violazione di legge per ottenere una nuova valutazione di relate, avvisi di ricevimento e altri elementi probatori già apprezzati dal giudice di merito.
  • In caso di doppia conforme, il motivo di omesso esame del fatto è inammissibile secondo la disciplina applicabile al caso, a meno che il ricorrente dimostri che le due decisioni si basano su differenti ragioni di fatto.
  • Una pronuncia civile che dichiara inammissibile una querela di falso non accerta per ciò solo la falsità dei documenti né vincola il giudice tributario sulla validità della notifica; il giudicato copre il tema effettivamente deciso, non le mere premesse della decisione.
  • Le formalità di notificazione non violano di per sé il diritto di accesso al giudice: sono compatibili con le garanzie convenzionali se assicurano una ragionevole possibilità di conoscenza dell’atto e non impongono un formalismo sproporzionato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.