Sentenza del 22/10/2024 n. 27348 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il rimborso IRPEF richiesto dalla contribuente su somme trattenute sulla liquidazione dell'indennità di fine rapporto erogata dal Fondo di previdenza per il personale del M.E.F. La contribuente sosteneva che l'indennità fosse funzione esclusivamente previdenziale, assimilabile alle "indennità equipollenti" (art. 17 T.U.I.R.), e che quindi dovesse essere assoggettata a tassazione separata con riduzione dell'imponibile: la deduzione forfettaria di Euro 309,87 per ciascun anno di servizio e, inoltre, un'ulteriore riduzione percentuale del 26,04% calcolata in base al rapporto tra aliquota di contributo a carico del lavoratore e aliquota complessiva (ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R.). L'Agenzia eccepiva che il Fondo è alimentato da proventi pubblicistici e non da contributi diretti dei lavoratori (art. 2 D.P.R. n. 1034/1984), perciò mancava il presupposto per applicare e quantificare l'ulteriore abbattimento percentuale previsto dall'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate: ha stabilito che l'indennità erogata dal Fondo del M.E.F. è soggetta a tassazione separata ai sensi dell'art. 17 T.U.I.R. e che spetta la deduzione forfettaria di Euro 309,87 per ciascun anno di servizio. Tuttavia, poiché il Fondo non è alimentato da contributi previdenziali posti direttamente a carico dei lavoratori, non ricorre il presupposto per l'applicazione (né per la quantificazione) dell'ulteriore riduzione percentuale prevista dall'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R.; di conseguenza la riduzione del 26,04% non è applicabile. La sentenza impugnata è cassata in parte; il ricorso introduttivo della contribuente è respinto nei limiti controversi. Spese di legittimità a carico della resistente.
Norme richiamate
art. 17 T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986)
L'indennità integrativa di liquidazione erogata dal Fondo del M.E.F. è assimilata alle "indennità equipollenti" e deve essere assoggettata a tassazione separata, non a tassazione ordinaria.
art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R.
Si riconosce la detrazione forfettaria (Euro 309,87 per anno) ai fini della tassazione separata. Tuttavia, l'ultimo periodo, che prevede un'ulteriore riduzione percentuale calcolata sul rapporto tra l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori e l'aliquota complessiva, si applica solo se le indennità "alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori"; in mancanza di contributi diretti dei lavoratori il meccanismo non può essere applicato né quantificato.
D.P.R. n. 1034/1984, art. 2
Elenca le fonti di finanziamento del Fondo (proventi derivanti da tributi speciali, sanzioni pecuniarie, trattenute sulle vincite, lasciti, ecc.), confermando che il Fondo è alimentato da voci di natura pubblicistica e non da contributi accantonati direttamente dai lavoratori.
Massime di principio
- Se un fondo di previdenza è alimentato da proventi pubblicistici e non da contributi versati direttamente dai lavoratori, non può applicarsi l'ulteriore riduzione percentuale prevista dall'ultimo periodo dell'art.19, comma 2-bis, T.U.I.R., perché manca il presupposto e l'elemento necessario per il calcolo del rapporto contributivo.
- Le indennità erogate da fonds analoghi del settore pubblico possono essere assoggettate a tassazione separata come "indennità equipollenti" (art.17 T.U.I.R.), con riconoscimento della deduzione forfettaria prevista dall'art.19, comma 2-bis (309,87 euro per anno), anche se non sono esenti da IRPEF.
- Per ottenere l'ulteriore abbattimento percentuale dell'imponibile è necessario dimostrare la presenza di contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori e rendere determinabile il rapporto tra aliquota a loro carico e aliquota complessiva; in assenza di tali elementi la riduzione non è applicabile.
- Le risposte a interpelli e i cambi di prassi amministrativa possono influenzare il contenzioso, ma devono conformarsi alla lettera e al presupposto delle norme: se manca il requisito normativo (es. contributi a carico del lavoratore) la prassi non può estendere l'agevolazione.
- In casi simili, il contribuente può ragionevolmente ottenere la deduzione forfettaria per anno di servizio, ma non potrà pretendere riduzioni percentuali basate su rapporti contributivi se il fondo non è effettivamente finanziato da contributi a carico dei lavoratori.
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