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Sentenza

Sentenza del 22/10/2024 n. 3544 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di cartelle di pagamento originate da avvisi di accertamento IRPEF per gli anni 1997 e 1999. L'Agenzia sosteneva la definitività degli accertamenti per omessa riassunzione del giudizio dopo l'annullamento con rinvio operato dalla Cassazione (n. 26380/14), mentre gli appellanti deducevano che il ricorso per cassazione era diretto unicamente contro l'accertamento nei confronti della società SOL.FER s.r.l. e non contro gli accertamenti nei confronti dei singoli soci, per cui questi ultimi avevano acquisito giudicato interno e non erano soggetti all'onere di riassumere il giudizio di rinvio; in subordine gli appellanti hanno altresì fatto valere adesione alla definizione agevolata (rottamazione quater) per alcune cartelle.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio, limitatamente alle cartelle per cui è intervenuta adesione alla rottamazione quater (con effetto estensivo ai co-obbligati), ha invece accolto l'appello di A. G. avverso la cartella notificata a lui (dichiarandola illegittima), ritenendo che il ricorso per cassazione promosso dall'Agenzia aveva riguardato esclusivamente l'accertamento societario e non gli accertamenti personali dei soci, i quali pertanto avevano acquisito giudicato; compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992 art. 63, comma 2

    L'omessa riassunzione del giudizio dopo annullamento con rinvio comporta, per le questioni effettivamente oggetto del ricorso per cassazione, l'estinzione del processo e la definitività degli atti di accertamento; tuttavia la Corte ha precisato che tale effetto opera solo rispetto alle posizioni e agli atti che sono stati effettivamente impugnati in Cassazione.

  • L. n. 197/2022 (colm. rottamazione quater), art. 1 commi 231-252

    L'adesione alla definizione agevolata ha determinato l'estinzione del giudizio per le cartelle indicate; ai sensi dell'art. 1, comma 202, l'effetto della definizione si estende anche agli altri co-obbligati.

  • Art. 329 c.p.c.

    Richiamato dagli appellanti in ordine a carenza di motivazione della decisione di primo grado; la Corte d'appello ha ritenuto fondate solo alcune doglianze, riformando parzialmente la sentenza di primo grado sulla base dell'esame documentale e processuale.

  • Art. 111 Cost.

    Pretesa violazione evocata dagli appellanti (diritto alla ragionevole durata del processo e al giusto processo); la Corte ha esaminato le censure ma ha deciso in base al corretto inquadramento del thema decidendum e degli atti di impugnazione.

  • Pronuncia Cassazione n. 26380/2014

    Annullo con rinvio della sentenza di merito: ha dato luogo all'obbligo di riassumere il giudizio solo rispetto alle questioni e alle parti che erano state effettivamente impugnate in cassazione; la Corte territoriale ha accertato che il ricorso di Cassazione era diretto esclusivamente contro l'accertamento societario.

Massime di principio

  • Quando più accertamenti (es. societario e dei soci) sono processualmente riuniti, ciascuno conserva autonomia ontologica: l'esito di uno non si estende automaticamente agli altri salvo che la impugnazione li comprenda espressamente.
  • L'effetto estintivo dell'omessa riassunzione dopo annullamento con rinvio (art. 63 D.Lgs. 546/92) opera solo rispetto alle questioni e alle parti che la parte ricorrente in Cassazione ha effettivamente dedotto e regolarmente notificato; se l'ente impositore non ha impugnato specificamente alcuni accertamenti, questi possono ritenersi definitivi a favore del contribuente.
  • Occorre controllare sempre il testo e la notificazione del ricorso per cassazione: l'intestazione, il petitum e la notifica determinano il perimetro del thema decidendum e le eventuali conseguenze della sentenza di annullamento con rinvio.
  • L'adesione a una definizione agevolata (rottamazione) estingue il contenzioso relativo alle cartelle definite e, secondo la normativa, può estendersi anche ai co-obbligati quando previsto espressamente dalla legge.
  • In caso di contenzioso collegato ma non identico, il contribuente deve verificare se ha l'onere di riassumere il giudizio di rinvio: se la sua posizione non era compresa nel ricorso per cassazione dell'Amministrazione, non è tenuto a riassumere e può far valere il giudicato a suo favore.
  • Prima di iscrivere a ruolo o procedere alla riscossione si deve accertare l'esistenza e la definitività dell'accertamento presupposto; l'assenza di un accertamento valido rende illegittima la cartella di pagamento.

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