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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15297/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

La controversia

La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento IMU emessi per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 con riferimento a un immobile destinato alla sede di un ex ospedale. In primo grado la CTP aveva accolto parzialmente il ricorso del soggetto passivo, riconoscendo la riduzione del 50% dell’imposta per inagibilità/inabitabilità e la non debenza delle sanzioni. In appello, la CTR Veneto aveva rigettato sia l’appello principale del Comune sia quello incidentale della contribuente, ritenendo da un lato applicabile la riduzione per fabbricati inagibili o inabitabili e giustificata la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa, dall’altro negando l’esenzione IMU di cui all’art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23/2011 per difetto di utilizzazione diretta e immediata dell’immobile per fini istituzionali. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente; violazione della disciplina sulla riduzione IMU per fabbricati inagibili/inabitabili; violazione della norma sulle sanzioni tributarie per avere la CTR ravvisato obiettive condizioni di incertezza. L’Azienda ULSS ha proposto ricorso incidentale deducendo la violazione dell’art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23/2011 per il mancato riconoscimento dell’esenzione IMU. Successivamente, però, il ricorrente principale ha depositato atto di rinuncia al ricorso con accettazione della controparte, rappresentando che le parti avevano intrapreso trattative per la definizione complessiva del contenzioso.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale, accettata dalla controparte, e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Non essendovi una decisione nel merito sui motivi di ricorso principale e incidentale, la Corte ha inoltre compensato integralmente le spese tra le parti, come concordato, e ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il principio per cui tale previsione non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio senza decisione nel merito sui motivi dedotti.
  • L’ulteriore contributo unificato previsto per il ricorrente soccombente non si applica nei casi di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma è di stretta interpretazione e opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
  • Quando il giudizio viene estinto per rinuncia concordata tra le parti, è legittima la compensazione integrale delle spese processuali se così pattuito dalle parti o ritenuto conforme al caso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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