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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24636/2025 del 05/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

Una società aveva impugnato un'intimazione di pagamento relativa a IRAP, IVA e altre somme, emessa in relazione a una cartella di pagamento prodromica. In un precedente giudizio relativo a quella cartella, il giudice tributario aveva dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, a seguito di una definizione agevolata/condono e di una richiesta di sgravio presentata dalla contribuente. La CTR aveva ritenuto che tale estinzione avesse prodotto giudicato sostanziale e avesse quindi precluso all'Ufficio di far valere, nel giudizio sull'intimazione, la parte di pretesa residua che l'Agenzia riteneva ancora dovuta. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi connessi, la violazione e falsa applicazione dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 310 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., nonché delle norme interpretative e dell'art. 16, comma 6, della l. n. 289 del 2002, sostenendo che la declaratoria di cessazione della materia del contendere/estinzione nel processo tributario non produce giudicato sostanziale sulla res litigiosa e che, comunque, l'eventuale effetto preclusivo poteva riguardare solo quanto effettivamente compreso nell'atto di definizione o nello sgravio, non l'intera pretesa iscritta a ruolo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, richiamando il principio consolidato secondo cui la declaratoria di cessazione della materia del contendere pronunciata in un giudizio tributario a seguito di definizione agevolata/condono non comporta accertamento di giudicato sostanziale sulla res litigiosa, trattandosi di pronuncia di mero rito. Ha quindi censurato la CTR per avere attribuito efficacia preclusiva alla sentenza dichiarativa di estinzione del precedente giudizio senza verificare se tutte le somme oggetto dell'intimazione fossero effettivamente riconducibili alla domanda di condono o allo sgravio. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado territorialmente competente, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992

    La declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere nel processo tributario, conseguente a definizione agevolata, è una pronuncia di rito e non determina di regola giudicato sostanziale sulla pretesa tributaria.

  • art. 310 c.p.c.

    La disciplina del perdurare di alcuni effetti processuali prevista per le pronunce di estinzione del processo civile ordinario non si applica in modo da attribuire giudicato sostanziale alla cessazione della materia del contendere nel processo tributario.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale presuppone un accertamento sul merito della res litigiosa, che non deriva dalla sola declaratoria di estinzione o cessazione della materia del contendere.

  • art. 16, comma 6, l. n. 289 del 2002

    La definizione agevolata/condono rileva nei limiti del contenuto dell'atto di definizione e delle somme effettivamente oggetto di sgravio o di sanatoria.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato per l'interpretazione delle norme applicabili, in connessione con i criteri ermeneutici degli artt. 1362 e segg. c.c.

  • art. 1362 c.c. e segg.

    Richiamati come canoni interpretativi per individuare l'estensione oggettiva della definizione agevolata e del relativo effetto preclusivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la declaratoria di cessazione della materia del contendere o di estinzione pronunciata a seguito di condono o definizione agevolata non produce, di per sé, giudicato sostanziale sulla pretesa fiscale originaria.
  • La pronuncia di estinzione per intervenuta definizione agevolata ha natura di rito e non equivale a un accertamento nel merito della res litigiosa.
  • L'eventuale preclusione derivante da una definizione agevolata va verificata con riferimento al concreto contenuto dell'atto di definizione e all'effettivo oggetto dello sgravio, non potendosi estendere automaticamente all'intera pretesa iscritta a ruolo.
  • Chi invoca il giudicato derivante da un precedente giudizio estinto deve dimostrare che il titolo definitorio abbia riguardato proprio le somme o le poste poi pretese con l'atto successivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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