Cassazione Civile, Ordinanza n. 02885/2023 del 31/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per IVA, IRES e IRAP relativi agli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008 nei confronti di una associazione sportiva dilettantistica. L’Ufficio contestava la sussistenza dei requisiti per il regime agevolato, assumendo una indiretta distribuzione di utili agli associati e, quindi, la decadenza dalla de-commercializzazione prevista dall’art. 148, comma 3, TUIR e dalle agevolazioni della L. n. 398 del 1991. La CTR aveva ritenuto che alcuni rimborsi spese privi di giustificativi mascherassero una distribuzione di utili e che fossero stati effettuati pagamenti a soci non addetti ad attività lavorative, integrando la violazione del divieto di cui all’art. 148, comma 8, lett. a), TUIR. Con il ricorso per cassazione l’associazione deduceva, con il primo motivo, nullità e violazione di legge per omessa considerazione dell’inesistenza/nullità della notifica dell’atto di appello, perché spedito al difensore deceduto e non al domiciliatario eletto; inoltre lamentava il mancato rispetto del precedente rinvio disposto dalla Corte. Con il secondo motivo censurava la disciplina delle spese di lite nei vari gradi di giudizio.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la CTR avesse correttamente accertato l’effettiva conoscenza dell’appello da parte della contribuente, in particolare attraverso la notifica ricevuta dal legale rappresentante dell’associazione; perciò la notifica non era inesistente, ma al più nulla, e comunque l’atto era entrato nella sfera di conoscibilità della parte, rendendo superflua la rinnovazione. La Corte ha inoltre escluso la violazione del giudicato, spiegando che il precedente rinvio riguardava una diversa situazione fattuale, nella quale risultava la conoscenza del nuovo difensore e del nuovo domicilio eletto. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato dunque respinto e la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di notificazione, ma la Corte non ravvisa la dedotta invalidità decisiva
richiamato per dedotta violazione del dictum della precedente ordinanza di cassazione; la Corte esclude il mancato rispetto del rinvio
invocato in relazione al giudicato, ma ritenuto non violato
invocato in relazione all’efficacia del giudicato, ma la Corte esclude la sussistenza della violazione
art. 17 del d. lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario la notificazione alla parte personalmente prevale sull’elezione di domicilio anche in appello
richiamato dal ricorrente sulla notificazione, ma non ritenuto decisivo
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente in relazione alle garanzie del giusto processo, senza accoglimento della censura
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma di legittimità invocata per i vizi di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma di legittimità invocata per la nullità della sentenza e del procedimento
la notifica nulla avrebbe imposto la rinnovazione, ma la Corte ritiene superfluo tale adempimento perché l’atto era comunque conosciuto dalla parte
norma agevolativa sulla de-commercializzazione la cui perdita era contestata dall’Ufficio
art. 148, comma 8, lett. a), TUIR
divieto di distribuzione di utili agli associati, richiamato come base della ripresa fiscale
richiamata per le agevolazioni fiscali delle associazioni sportive dilettantistiche, contestate dall’Amministrazione
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato nel dispositivo per gli effetti sulle spese/contributo unificato
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notificazione dell’atto effettuata personalmente alla parte può prevalere sull’elezione di domicilio del difensore, anche in grado di appello, quando risulti che l’atto sia comunque pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
- La nullità della notificazione non coincide con la sua inesistenza: se l’atto impugnatorio è comunque giunto a conoscenza effettiva della parte, il giudice può procedere all’esame del merito e la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. può essere reputata superflua.
- La violazione del giudicato o del vincolo derivante da precedente cassazione non sussiste quando il giudice di rinvio si conforma al principio enunciato dalla Corte e compie un nuovo accertamento su una diversa situazione fattuale.
- La censura relativa alla distribuzione indiretta di utili nelle associazioni non viene esaminata nel merito se il ricorso viene respinto per ragioni processuali assorbenti, con conseguente assorbimento delle ulteriori doglianze.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02783/2023 del 31/01/2023
- ordinanza_civile · 31 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02784/2023 del 31/01/2023
- ordinanza_civile · 31 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02786/2023 del 31/01/2023
- ordinanza_civile · 31 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02787/2023 del 31/01/2023
- ordinanza_civile · 31 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02788/2023 del 31/01/2023
- ordinanza_civile · 31 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02789/2023 del 31/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →