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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02885/2023 del 31/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per IVA, IRES e IRAP relativi agli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008 nei confronti di una associazione sportiva dilettantistica. L’Ufficio contestava la sussistenza dei requisiti per il regime agevolato, assumendo una indiretta distribuzione di utili agli associati e, quindi, la decadenza dalla de-commercializzazione prevista dall’art. 148, comma 3, TUIR e dalle agevolazioni della L. n. 398 del 1991. La CTR aveva ritenuto che alcuni rimborsi spese privi di giustificativi mascherassero una distribuzione di utili e che fossero stati effettuati pagamenti a soci non addetti ad attività lavorative, integrando la violazione del divieto di cui all’art. 148, comma 8, lett. a), TUIR. Con il ricorso per cassazione l’associazione deduceva, con il primo motivo, nullità e violazione di legge per omessa considerazione dell’inesistenza/nullità della notifica dell’atto di appello, perché spedito al difensore deceduto e non al domiciliatario eletto; inoltre lamentava il mancato rispetto del precedente rinvio disposto dalla Corte. Con il secondo motivo censurava la disciplina delle spese di lite nei vari gradi di giudizio.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la CTR avesse correttamente accertato l’effettiva conoscenza dell’appello da parte della contribuente, in particolare attraverso la notifica ricevuta dal legale rappresentante dell’associazione; perciò la notifica non era inesistente, ma al più nulla, e comunque l’atto era entrato nella sfera di conoscibilità della parte, rendendo superflua la rinnovazione. La Corte ha inoltre escluso la violazione del giudicato, spiegando che il precedente rinvio riguardava una diversa situazione fattuale, nella quale risultava la conoscenza del nuovo difensore e del nuovo domicilio eletto. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato dunque respinto e la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 143 disp. att. c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di notificazione, ma la Corte non ravvisa la dedotta invalidità decisiva

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato per dedotta violazione del dictum della precedente ordinanza di cassazione; la Corte esclude il mancato rispetto del rinvio

  • art. 324 c.p.c.

    invocato in relazione al giudicato, ma ritenuto non violato

  • art. 2909 c.c.

    invocato in relazione all’efficacia del giudicato, ma la Corte esclude la sussistenza della violazione

  • art. 17 del d. lgs. n. 546 del 1992

    nel processo tributario la notificazione alla parte personalmente prevale sull’elezione di domicilio anche in appello

  • art. 141 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente sulla notificazione, ma non ritenuto decisivo

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente in relazione alle garanzie del giusto processo, senza accoglimento della censura

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma di legittimità invocata per i vizi di violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma di legittimità invocata per la nullità della sentenza e del procedimento

  • art. 291 c.p.c.

    la notifica nulla avrebbe imposto la rinnovazione, ma la Corte ritiene superfluo tale adempimento perché l’atto era comunque conosciuto dalla parte

  • art. 148, comma 3, TUIR

    norma agevolativa sulla de-commercializzazione la cui perdita era contestata dall’Ufficio

  • art. 148, comma 8, lett. a), TUIR

    divieto di distribuzione di utili agli associati, richiamato come base della ripresa fiscale

  • L. n. 398 del 1991

    richiamata per le agevolazioni fiscali delle associazioni sportive dilettantistiche, contestate dall’Amministrazione

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato nel dispositivo per gli effetti sulle spese/contributo unificato

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la notificazione dell’atto effettuata personalmente alla parte può prevalere sull’elezione di domicilio del difensore, anche in grado di appello, quando risulti che l’atto sia comunque pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
  • La nullità della notificazione non coincide con la sua inesistenza: se l’atto impugnatorio è comunque giunto a conoscenza effettiva della parte, il giudice può procedere all’esame del merito e la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. può essere reputata superflua.
  • La violazione del giudicato o del vincolo derivante da precedente cassazione non sussiste quando il giudice di rinvio si conforma al principio enunciato dalla Corte e compie un nuovo accertamento su una diversa situazione fattuale.
  • La censura relativa alla distribuzione indiretta di utili nelle associazioni non viene esaminata nel merito se il ricorso viene respinto per ragioni processuali assorbenti, con conseguente assorbimento delle ulteriori doglianze.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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