Cassazione Civile, Ordinanza n. 19118/2025 del 11/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un atto di recupero di un credito d'imposta di € 41.639,00 utilizzato da una società nel 2009 per investimenti destinati a strutture produttive in aree svantaggiate ai sensi dell'art. 8 della l. n. 388/2000. L'Ufficio ha contestato la spettanza del beneficio rilevando che l'operazione di investimento, avviata anni prima, mostrava un valore di spesa superiore a quello risultante dai contratti di leasing e di appalto relativi all'investimento. La C.T.P. ha accolto il ricorso della società; la C.T.R. ha respinto l'appello dell'Agenzia ritenendo: che per gli investimenti avviati prima della disciplina agevolatrice fosse necessario il modello CVS, che la società aveva correttamente presentato indicando due investimenti anteriori, che l'apparente incoerenza dei costi fosse spiegata dalla clausola di revisione a consuntivo dei contratti originari e dalle successive modifiche dei costi, e che l'Ufficio avesse già esaminato il modello in precedenti controlli senza muovere rilievi. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza e violazione di norme processuali per motivazione asseritamente illogica/contraddittoria, sostenendo che l'aumento dei costi non fosse adeguatamente giustificato e che il richiamo ai controlli precedenti evocasse indebitamente un legittimo affidamento; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 8 l. n. 388/2000 e dell'art. 2697 c.c., assumendo che la C.T.R. avesse invertito l'onere della prova, che in materia di agevolazioni graverebbe sul contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione, perché la motivazione della C.T.R. era logica, intellegibile e ben al di sopra del minimo costituzionale; ha inoltre dichiarato inammissibile, nella parte residua, il primo motivo perché mirava a una rivalutazione del merito e delle prove. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto infondato: ha osservato che la disciplina delle agevolazioni e il documento di prassi richiamato dall'Amministrazione richiedevano al contribuente di dimostrare la coerenza tra lavori avviati ante riforma e successive realizzazioni, ma la C.T.R. non aveva invertito l'onere della prova, avendo solo apprezzato i documenti prodotti dalla società e il loro significato; anche qui la doglianza dell'Agenzia si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese; non è stata applicata la condanna ex art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002 per il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
Costituisce la base dell'agevolazione fiscale per investimenti in aree svantaggiate, la cui spettanza era oggetto di recupero e di contestazione sulla coerenza dell'investimento dichiarato.
art. 62, comma 1, lett. ... l. n. 289/2002
È richiamato come disposizione modificativa della disciplina agevolativa, prevedendo per gli investimenti avviati in vigenza della normativa previgente l'obbligo di comunicare all'Amministrazione i dati necessari alla ricognizione degli investimenti, a pena di decadenza.
Il riparto dell'onere della prova in tema di agevolazioni non è stato invertito dalla sentenza di merito; il contribuente deve dimostrare la coerenza dell'investimento ai fini del beneficio, ma il giudice di merito può valorizzare i documenti prodotti senza violare la norma.
La Corte richiama la nozione di nullità della sentenza per difetto di motivazione, limitata ai casi di motivazione mancante, apparente, perplessa, incomprensibile o intrinsecamente contraddittoria.
È evocato nel contesto del controllo sulla sufficienza e chiarezza della motivazione della sentenza impugnata.
Sono richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione e sulla valutazione delle prove, ma la Corte osserva che le doglianze si risolvono in realtà in richieste di rivalutazione del merito.
artt. 1 e 36 d.lgs. n. 546/1992
Sono richiamati dalla ricorrente per dedurre vizi della sentenza tributaria regionale, ma la Corte esclude che sussista una nullità della motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
La Corte afferma che la motivazione della sentenza di merito supera la soglia del minimo costituzionale richiesto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo alla ricorrente, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato.
Massime di principio
- La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo in presenza di mancanza assoluta, motivazione apparente o contraddittorietà irriducibile; non è sufficiente che la motivazione sia ritenuta non condivisibile o non persuasiva dalla parte soccombente.
- In cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, quando la doglianza investe in realtà l'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
- In materia di agevolazioni fiscali, il contribuente deve dimostrare la coerenza tra gli investimenti dichiarati e quelli effettivamente realizzati secondo la disciplina applicabile, ma il giudice di merito non viola l'art. 2697 c.c. se si limita a valorizzare i documenti prodotti e a trarne conseguenze fattuali.
- Il richiamo a controlli o verifiche precedenti non integra di per sé una violazione del riparto dell'onere della prova; può costituire un elemento indiziario nella valutazione complessiva del materiale istruttorio, ma non sostituisce la prova del diritto al beneficio.
- La motivazione è sufficiente quando consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, anche se la parte ritiene errata la valutazione di congruità economica operata in merito.
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