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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10829/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente, socio accomandante di una società in accomandita semplice in liquidazione, aveva impugnato avvisi di accertamento IRPEF per gli anni 2009 e 2010 con i quali l'Ufficio gli imputava pro quota, per trasparenza, maggiori redditi accertati in capo alla società. I maggiori redditi derivavano da fatture per operazioni inesistenti non annotate in contabilità e sarebbero stati formati in un periodo in cui la società era già in liquidazione, in asserita violazione dell'art. 2279 c.c. In cassazione deduceva la violazione dell'art. 5 del TUIR, dell'art. 2279 c.c. e dell'art. 53 Cost., sostenendo in sostanza che, essendo socio accomandante e trattandosi di redditi derivanti da condotte illecite e non percepiti, l'Ufficio avrebbe dovuto provarne la effettiva percezione e comunque non sarebbe stata applicabile l'imputazione per trasparenza; contestava inoltre la legittimità dell'attribuzione del reddito a fronte della liquidazione della società. La Corte ha anche respinto l'eccezione preliminare di tardività del controricorso erariale, ritenendolo tempestivo per effetto della sospensione di nove mesi prevista dall'art. 6, comma 11, D.L. n. 119/2018, conv. in L. n. 136/2018.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del controricorso dell'Agenzia delle entrate e ha rigettato il ricorso del contribuente. Ha affermato che, nelle società di persone, il reddito sociale è imputato ai soci indipendentemente dalla percezione e in proporzione alla quota di partecipazione, sicché il maggior reddito accertato in capo alla società va attribuito anche al socio accomandante. Ha escluso che la pretesa debba essere sorretta dalla prova dell'effettiva percezione da parte del socio e ha ritenuto irrilevante, ai fini fiscali, che i ricavi derivassero da operazioni inesistenti o da attività illecite poste in essere nell'ambito sociale; ha pure osservato che la violazione di norme organizzative o la liquidazione non interrompono, di per sé, il rapporto organico né impediscono l'imputazione fiscale del reddito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. n. 917/1986

    nei redditi delle società di persone il reddito è imputato ai soci indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla quota di partecipazione; la società di persone non è soggetto passivo autonomo dell'IRPEF.

  • art. 2279 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'illegittimità degli atti compiuti in liquidazione; la Corte non ne ricava un limite all'imputazione fiscale del reddito sociale al socio.

  • art. 53 Cost.

    invocato dal ricorrente; la Corte richiama la giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto compatibile con il principio di capacità contributiva l'imputazione per trasparenza del reddito delle società di persone ai soci.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata dal ricorrente nel giudizio di legittimità.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    base del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 6, comma 11, D.L. n. 119/2018

    ha determinato la sospensione di nove mesi dei termini di impugnazione e di proposizione del controricorso nelle controversie definibili.

  • L. n. 136/2018

    legge di conversione del D.L. n. 119/2018, richiamata per la sospensione dei termini.

  • art. 2261 c.c.

    richiamato per evidenziare il potere e l'onere di controllo del socio sull'attività sociale.

  • art. 2320 c.c.

    richiamato per sottolineare il potere di controllo del socio accomandante, rilevante ai fini fiscali.

  • art. 2262 c.c.

    richiamato a sostegno dell'affermazione del diritto del socio alla percezione degli utili all'approvazione del rendiconto.

  • art. 1 TUIR

    il 'possesso' è inteso come relazione del soggetto con il reddito quale manifestazione di capacità contributiva, secondo le regole delle singole categorie reddituali.

  • art. 37 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato per escludere che la disciplina dell'interposizione fittizia incida sulla regola dell'imputazione per trasparenza delle società di persone.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nelle società di persone il reddito prodotto è imputato direttamente ai soci per trasparenza, indipendentemente dalla sua effettiva percezione, e la società non assume autonoma soggettività passiva ai fini IRPEF.
  • L'accertamento del maggior reddito nei confronti della società di persone si riflette sul socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, senza che l'Amministrazione debba provare la materiale distribuzione o percezione dell'utile.
  • La qualità di socio accomandante non esclude, di per sé, l'imputazione fiscale del reddito sociale; ai fini tributari rilevano anche i poteri di controllo e la relazione del socio con il reddito prodotto dalla società.
  • La produzione di redditi tramite operazioni inesistenti o attività illecite svolte nell'ambito della società non impedisce, sul piano fiscale, l'imputazione del reddito ai soci, ferma restando la responsabilità personale per eventuali illeciti penali.
  • La liquidazione della società o la violazione di norme organizzative interne non interrompono automaticamente il rapporto organico rilevante ai fini dell'imputazione del reddito prodotto dalla società di persone.
  • Nei giudizi relativi ad avvisi di accertamento emessi verso soci di società di persone, il litisconsorzio necessario non sussiste quando la controversia riguarda eccezioni personali del socio e non la legittimità della pretesa verso la società.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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