Cassazione Civile, Ordinanza n. 35224/2021 del 18/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all'anno 2007, con recupero a tassazione di perdite su crediti per euro 1.245.000. La commissione tributaria regionale aveva già respinto l'appello della società, ritenendo che, in assenza di procedure concorsuali a carico del debitore, la deducibilità della perdita dovesse essere provata mediante l'esperimento di tutti i rimedi giuridicamente consentiti per ottenere il pagamento; inoltre, poiché il credito derivava da una cessione pro soluto, la CTR aveva affermato che inesigibilità e convenienza della cessione avrebbero dovuto risultare già al momento della cessione, così da integrare i requisiti di certezza e precisione della perdita. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione/falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 39 d.P.R. 600/1973, 2709 e 2710 c.c., sostenendo che la CTR non avesse valorizzato l'efficacia probatoria delle scritture contabili ai fini della dimostrazione certa e precisa della perdita; (2) violazione/falsa applicazione dell'art. 101 d.P.R. 917/1986, deducendo che la CTR avesse negato la deducibilità della perdita nonostante la sussistenza di elementi certi e precisi.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha ribadito che la violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta, mentre la critica alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove attiene al merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale, non dedotto nella specie. Ha poi richiamato il principio secondo cui, per la deducibilità delle perdite su crediti non correlate a procedure concorsuali, il contribuente deve provare elementi certi e precisi, esistenti quando il debitore non paga volontariamente e il credito non può essere soddisfatto coattivamente. La CTR aveva accertato in fatto che la documentazione prodotta non assolvesse adeguatamente tale onere probatorio; pertanto le censure miravano in sostanza a una rivalutazione del merito, inammissibile sotto il profilo dedotto. Quanto al richiamo agli artt. 115 e 116 c.p.c., la Corte ha ricordato che la violazione è configurabile solo se il giudice utilizzi prove non dedotte, prove illegali o attribuisca efficacia di prova legale a elementi che non la hanno, non già per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio. Il ricorso è stato quindi rigettato. Nulla sulle spese per la mancata difesa dell'Agenzia. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 101, comma 5, d.P.R. 917/1986
Per le perdite su crediti non collegate a procedure concorsuali, la deducibilità richiede la prova di elementi certi e precisi, che ricorrono quando il debitore non paga volontariamente e il credito non è recuperabile coattivamente.
art. 66, comma 3, d.P.R. 917/1986
Norma richiamata quale antecedente testuale del vigente art. 101, comma 5, sul regime delle perdite su crediti.
La sua violazione non può essere dedotta per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
Richiamato nel principio secondo cui la violazione è configurabile solo se il giudice ponga a base della decisione prove non dedotte, disposte d'ufficio fuori dai limiti, o attribuisca valore di prova legale a elementi che non lo hanno.
art. 39, comma 1, d.P.R. 600/1973
Norma invocata nel ricorso in relazione alla valutazione dell'accertamento e della prova contabile.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'efficacia probatoria delle scritture contabili.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'efficacia probatoria delle scritture contabili.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La Corte precisa che la doglianza, pur formalmente proposta come violazione di legge, in realtà mirava a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La deducibilità delle perdite su crediti, quando il debitore non sia assoggettato a procedure concorsuali, richiede la prova di elementi certi e precisi; la semplice allegazione contabile non è sufficiente se non dimostra l'effettiva irrecuperabilità del credito.
- Nel ricorso per cassazione la violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti accertati dal giudice di merito; tali censure sono ammissibili solo nei limiti del vizio motivazionale.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente di sindacare la valutazione del materiale istruttorio, salvo che il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, prove illegali o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi non aventi tale valore.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto che la documentazione prodotta non integra l'onere probatorio richiesto dalla norma fiscale, la censura in cassazione che miri a opporre una diversa lettura delle prove è inammissibile o comunque infondata.
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