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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35224/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all'anno 2007, con recupero a tassazione di perdite su crediti per euro 1.245.000. La commissione tributaria regionale aveva già respinto l'appello della società, ritenendo che, in assenza di procedure concorsuali a carico del debitore, la deducibilità della perdita dovesse essere provata mediante l'esperimento di tutti i rimedi giuridicamente consentiti per ottenere il pagamento; inoltre, poiché il credito derivava da una cessione pro soluto, la CTR aveva affermato che inesigibilità e convenienza della cessione avrebbero dovuto risultare già al momento della cessione, così da integrare i requisiti di certezza e precisione della perdita. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione/falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 39 d.P.R. 600/1973, 2709 e 2710 c.c., sostenendo che la CTR non avesse valorizzato l'efficacia probatoria delle scritture contabili ai fini della dimostrazione certa e precisa della perdita; (2) violazione/falsa applicazione dell'art. 101 d.P.R. 917/1986, deducendo che la CTR avesse negato la deducibilità della perdita nonostante la sussistenza di elementi certi e precisi.

La decisione

La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha ribadito che la violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta, mentre la critica alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove attiene al merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale, non dedotto nella specie. Ha poi richiamato il principio secondo cui, per la deducibilità delle perdite su crediti non correlate a procedure concorsuali, il contribuente deve provare elementi certi e precisi, esistenti quando il debitore non paga volontariamente e il credito non può essere soddisfatto coattivamente. La CTR aveva accertato in fatto che la documentazione prodotta non assolvesse adeguatamente tale onere probatorio; pertanto le censure miravano in sostanza a una rivalutazione del merito, inammissibile sotto il profilo dedotto. Quanto al richiamo agli artt. 115 e 116 c.p.c., la Corte ha ricordato che la violazione è configurabile solo se il giudice utilizzi prove non dedotte, prove illegali o attribuisca efficacia di prova legale a elementi che non la hanno, non già per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio. Il ricorso è stato quindi rigettato. Nulla sulle spese per la mancata difesa dell'Agenzia. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 5, d.P.R. 917/1986

    Per le perdite su crediti non collegate a procedure concorsuali, la deducibilità richiede la prova di elementi certi e precisi, che ricorrono quando il debitore non paga volontariamente e il credito non è recuperabile coattivamente.

  • art. 66, comma 3, d.P.R. 917/1986

    Norma richiamata quale antecedente testuale del vigente art. 101, comma 5, sul regime delle perdite su crediti.

  • art. 116, comma 1, c.p.c.

    La sua violazione non può essere dedotta per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel principio secondo cui la violazione è configurabile solo se il giudice ponga a base della decisione prove non dedotte, disposte d'ufficio fuori dai limiti, o attribuisca valore di prova legale a elementi che non lo hanno.

  • art. 39, comma 1, d.P.R. 600/1973

    Norma invocata nel ricorso in relazione alla valutazione dell'accertamento e della prova contabile.

  • art. 2709 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'efficacia probatoria delle scritture contabili.

  • art. 2710 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'efficacia probatoria delle scritture contabili.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La Corte precisa che la doglianza, pur formalmente proposta come violazione di legge, in realtà mirava a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La deducibilità delle perdite su crediti, quando il debitore non sia assoggettato a procedure concorsuali, richiede la prova di elementi certi e precisi; la semplice allegazione contabile non è sufficiente se non dimostra l'effettiva irrecuperabilità del credito.
  • Nel ricorso per cassazione la violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti accertati dal giudice di merito; tali censure sono ammissibili solo nei limiti del vizio motivazionale.
  • La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente di sindacare la valutazione del materiale istruttorio, salvo che il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, prove illegali o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi non aventi tale valore.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto che la documentazione prodotta non integra l'onere probatorio richiesto dalla norma fiscale, la censura in cassazione che miri a opporre una diversa lettura delle prove è inammissibile o comunque infondata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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