Cassazione Civile, Ordinanza n. 00138/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica, dapprima, di una cartella di pagamento intestata a una società estinta e recapitata al socio quale ex socio illimitatamente responsabile, e poi di una successiva intimazione di pagamento intestata direttamente al medesimo socio. Il contribuente ha impugnato gli atti sostenendo che, dopo la cancellazione della società, l’Amministrazione non avrebbe potuto far valere la pretesa tributaria senza emettere un autonomo atto intestato personalmente al socio, deducendo la nullità dell’intimazione perché fondata su una cartella intestata alla società estinta e non al soggetto fisico. Nel ricorso per cassazione ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2312, comma 2, c.c., assumendo che la decisione d’appello avesse erroneamente escluso la nullità dell’intimazione esattoriale e ritenuto legittima la notifica effettuata al socio in luogo di un nuovo atto diretto a lui.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, opera un fenomeno successorio sui generis in base al quale i soci subentrano nelle obbligazioni sociali e gli atti impositivi o di riscossione intestati alla società estinta possono essere validamente notificati agli ex soci, anche a uno soltanto di essi, senza necessità di un autonomo atto intestato personalmente al socio. Ha quindi confermato la correttezza della decisione impugnata, che aveva reputato legittima la notifica dell’intimazione al socio, e ha rigettato il ricorso, ponendo le spese a carico del ricorrente e applicando anche le conseguenze economiche previste dagli artt. 380 bis e 96 c.p.c.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla necessità di un atto diretto al socio; la Corte non ne accoglie la lettura difensiva perché valorizza invece il fenomeno successorio derivante dalla cancellazione della società.
la cancellazione della società determina l'estinzione dell'ente ma non dei debiti sociali insoddisfatti; i rapporti obbligatori si trasferiscono ai soci secondo il regime di responsabilità applicabile.
art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973
disciplina una responsabilità propria e autonoma dei soci per debiti tributari della società estinta, entro i limiti del valore dei beni ricevuti; l'Amministrazione deve provare il presupposto della riscossione di somme o beni.
art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973
l'avvenuta riscossione di somme o beni da parte del socio deve essere dedotta con apposito avviso di accertamento notificato direttamente al socio.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato insieme all'art. 36 d.P.R. n. 602/1973 quale base della notificazione dell'avviso di accertamento ai soci.
art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973
utilizzato in via analogica per giustificare la validità della notifica agli ex soci di atti intestati alla società estinta, in modo da rendere edotto almeno uno dei successori.
primo comma; secondo comma; terzo comma
richiamato per la proposta di definizione accelerata e per la decisione della causa a seguito dell'opposizione del ricorrente.
terzo comma; quarto comma
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte e di una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, la pretesa tributaria non si estingue automaticamente, ma può essere fatta valere nei confronti dei soci secondo un fenomeno successorio sui generis, con responsabilità parametrata al regime societario applicabile.
- La notificazione di atti impositivi o di riscossione intestati alla società estinta è valida se eseguita nei confronti di uno o più ex soci, anche senza la previa emissione di un autonomo atto intestato personalmente a ciascun socio.
- La responsabilità propria del socio ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973 è distinta dalla successione nei debiti sociali: essa richiede un apposito avviso di accertamento e l'allegazione/prova, da parte dell'Amministrazione, del presupposto della percezione di somme o beni sociali.
- L'onere di provare, in caso di contestazione, la riscossione di utili o beni in base al bilancio finale di liquidazione o di altre utilità trasferite al socio grava sull'Amministrazione finanziaria, poiché tale circostanza integra una condizione dell'azione attinente all'interesse ad agire del Fisco.
- Nel giudizio di impugnazione di atti riferiti a società estinte, la questione della responsabilità del socio non può essere introdotta per la prima volta in via incidentale se richiede un autonomo atto impositivo fondato su specifici presupposti di fatto.
- rami
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