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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04784/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la quantificazione delle somme dovute per l’occupazione di lotti demaniali marittimi siti a Ostia, occupati da strutture ad uso residenziale estivo (cottage). In primo grado le occupanti avevano ottenuto accoglimento delle domande di accertamento negativo e disapplicazione dei provvedimenti amministrativi che rideterminavano gli importi dovuti per il periodo 2002-2007; la Corte d’appello ha invece riformato la decisione, ritenendo che, per una parte delle occupanti, mancasse il titolo concessorio e, per tutte, che le tettoie/copriscorte realizzate in legno o PVC fossero opere inamovibili, con struttura stabile e incidenza urbanistica e paesaggistica, tali da far applicare l’art. 1, comma 257, l. n. 296/2006, che commisura l’indennizzo ai valori di mercato. I ricorsi per cassazione censurano: (i) la qualificazione giuridica del rapporto, sostenendo che dovesse applicarsi l’art. 8 d.l. n. 400/1993 (mera occupazione o uso difforme dal titolo) e non la disciplina sulle opere inamovibili; (ii) la retroattività della disciplina del 2006 per periodi anteriori al 1 gennaio 2007; (iii) l’asserito travisamento delle risultanze della CTU, la violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. e del principio di non contestazione, per avere la Corte territoriale disatteso la qualificazione delle opere come amovibili; (iv) per il secondo ricorso, anche la sussistenza o meno del titolo concessorio, invocando rinnovo automatico e silenzio-assenso.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi separati contro la stessa sentenza d’appello e li ha entrambi rigettati. Ha ritenuto inammissibili le censure nuove o non autosufficientemente dedotte in fatto; ha ritenuto infondato il motivo sulla retroattività della disciplina dell’art. 1, comma 257, secondo periodo, l. n. 296/2006, affermando che tale norma si applica anche alle occupazioni anteriori al 1 gennaio 2007; ha inoltre dichiarato inammissibili le doglianze sulla valutazione delle prove e sulla motivazione, osservando che la Corte d’appello aveva motivato in modo sufficiente e non meramente apparente la qualificazione delle tettoie come opere inamovibili e la conseguente determinazione dell’indennizzo al valore di mercato. È stata quindi confermata la decisione di merito che respingeva le domande delle occupanti e legittimava i provvedimenti amministrativi di quantificazione degli indennizzi. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 8 d.l. n. 400/1993

    "A decorrere dal 1990, gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi... ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del presente decreto, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento"

    Si applica alle mere occupazioni senza titolo o alle utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, con aumento percentuale del canone; non è la disciplina da usare quando l’occupazione consista nella realizzazione di opere inamovibili abusive o incompatibili con la destinazione del bene.

  • art. 1, comma 257, l. n. 296/2006

    "Le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400... si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione... Qualora, invece, l'occupazione consista nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili... l'indennizzo dovuto è commisurato ai valori di mercato"

    Il primo periodo ha natura interpretativa e delimita l’ambito dell’art. 8 d.l. 400/1993; il secondo periodo introduce una disciplina innovativa ma retroattiva per le occupazioni con opere inamovibili prive di titolo o incompatibili con la destinazione del bene, con indennizzo parametrato ai valori di mercato.

  • art. 11 preleggi

    Invocato per negare retroattività, ma la Corte afferma che la disciplina del secondo periodo dell’art. 1, comma 257, l. n. 296/2006 opera retroattivamente in forza della volontà legislativa e del vaglio costituzionale.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza è inammissibile quando mira solo a contestare la valutazione del materiale probatorio svolta dal giudice di merito, senza dedurre l’uso di prove legali o la violazione delle regole legali di valutazione.

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità per motivazione esiste solo in caso di motivazione mancante, apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile; non è sufficiente la mera diversa valutazione dei fatti.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale parametro del minimo costituzionale della motivazione; nel caso concreto non vi è stata violazione perché la Corte d’appello ha esplicitato il percorso argomentativo.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile non per una diversa lettura delle prove, ma solo se il giudice ponga a fondamento della decisione prove non dedotte o disattenda il regime delle prove legali.

  • art. 335 c.p.c.

    Le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza vanno riunite obbligatoriamente.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato per i vizi deducibili in cassazione; le censure che introducono questioni nuove o tendono a ottenere una nuova valutazione del merito sono inammissibili.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • artt. 4 e 5 l. n. 2248/1865, All. E

    Citate in relazione alla disapplicazione dei provvedimenti amministrativi nel giudizio di merito.

  • art. 10 l. n. 88/2001

    Invocato dalle ricorrenti per sostenere il rinnovo automatico della concessione demaniale.

  • art. 13 l. n. 172/2003

    Richiamato come precisazione della disciplina del rinnovo automatico delle concessioni demaniali.

  • art. 24 c.n.

    Richiamato dalle ricorrenti in relazione all’esistenza del titolo concessorio.

Massime di principio

  • Nel contenzioso sugli indennizzi per occupazione di beni demaniali marittimi occorre distinguere tra mera occupazione/utilizzazione senza titolo o difforme dal titolo, soggetta al criterio dell’art. 8 d.l. n. 400/1993, e occupazione realizzata mediante opere inamovibili abusive o incompatibili con la destinazione del bene, soggetta al criterio del valore di mercato ex art. 1, comma 257, l. n. 296/2006.
  • L’art. 1, comma 257, secondo periodo, l. n. 296/2006, pur non essendo una norma interpretativa, può avere efficacia retroattiva se ciò emerge dalla volontà legislativa ed è compatibile con il vaglio di ragionevolezza e con il bilanciamento degli affidamenti coinvolti.
  • Per applicare il criterio del valore di mercato è sufficiente l’accertamento congiunto della presenza di opere inamovibili e dell’assenza di un titolo abilitativo, oppure della presenza di un titolo incompatibile con la destinazione e la disciplina del bene; in caso di opere abusive non è necessario un ulteriore accertamento sulla compatibilità.
  • In cassazione non sono ammissibili censure che mirano solo a rimettere in discussione l’apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito, specie quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione non apparente e logicamente intellegibile.
  • La deduzione di questioni nuove in sede di legittimità è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente di averle già introdotte nei precedenti gradi di giudizio e in quale atto processuale.
  • La riunione ex art. 335 c.p.c. è obbligatoria quando impugnazioni diverse investono la medesima sentenza.

Come è indicizzato

MaterieConcessione demanialeImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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