LEGGE 16 marzo 2001, n. 88
Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge introduce misure straordinarie e transitorie per incentivare il rinnovo e l’ammodernamento della flotta marittima, con regole su credito d’imposta, equipaggi, concessioni demaniali e trasferimento di funzioni al Ministero. Si applica agli investimenti avviati o in avanzata realizzazione nel 2003, con una disciplina transitoria anche per investimenti del 2000 e per specifici interventi finanziari già previsti da norme precedenti.
Incentivi straordinari per investimenti e interventi nel settore marittimo
Incentivi straordinari per il settore marittimo
La legge disciplina misure straordinarie e transitorie per sostenere gli investimenti delle imprese marittime, favorendo il rinnovo e l’ammodernamento della flotta. L’obiettivo è rafforzare il trasporto marittimo, in particolare merci e traffici a breve e medio raggio, oltre a tutelare l’occupazione del settore.
Ambito di applicazione e finalità
Le misure sono rivolte anche alla promozione di navi cisterna a basso impatto ambientale e con elevati standard di sicurezza, in coerenza con la politica comunitaria e internazionale sulla sicurezza dei mari. L’applicazione riguarda gli investimenti in avanzata fase di realizzazione nell’anno 2003 o avviati in tale anno, purché relativi al rinnovo e all’ammodernamento della flotta e riferiti a soggetti legittimati a essere proprietari di navi italiane, inclusi i GEIE.
Sono compresi solo gli investimenti riguardanti lavori eseguiti da imprese indicate dalla normativa richiamata o da cantieri dell’Unione europea. I benefici sono riconosciuti per le unità navali richiamate dalla legge, con esclusione di quelle che abbiano già ottenuto agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l’onere degli interessi.
Regime degli investimenti e disciplina finanziaria specifica
La legge chiarisce che per “investimenti in avanzata fase di realizzazione nell’anno 2000” si intendono solo quelli effettuati da soggetti già in possesso dei requisiti richiesti al 1° gennaio 2000, con pagamenti effettuati nel corso di quell’anno o successivamente.
Per il completamento di interventi già previsti da precedente normativa, è autorizzato un ulteriore limite di impegno decennale a decorrere dal 2001.
Credito d’imposta e norme attuative
La disciplina attuativa doveva essere adottata entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, mediante regolamento ministeriale, per definire condizioni, criteri di concessione del credito d’imposta e modalità di controllo e regolazione contabile da parte dell’Amministrazione finanziaria. Il testo fornito non riporta il contenuto dell’articolo sul credito d’imposta, ma ne conferma la centralità nella disciplina attuativa.
Sicurezza nei luoghi di lavoro e appalti
Le imprese che svolgono lavori di costruzione o trasformazione navale nell’ambito degli investimenti agevolati devono rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Se affidano parte delle lavorazioni in appalto, devono osservare anche le regole speciali richiamate dalla legge sui contratti di appalto nel settore.
Marittimi imbarcati ed equipaggi
La legge interviene sulla composizione degli equipaggi e sulla disciplina dell’imbarco di marittimi stranieri. È possibile derogare alle regole ordinarie tramite accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Per i marittimi non italiani o comunitari imbarcati secondo tali regole non sono richiesti visto di ingresso, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro, anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o sosti in un porto nazionale. La tabella di armamento deve contenere l’annotazione dei componenti dell’equipaggio per i quali non è richiesta la nazionalità italiana o comunitaria; l’autorità marittima può negare la spedizione della nave se l’equipaggio non è conforme alla tabella, salvo motivi particolari o forza maggiore.
Cabotaggio nel Mediterraneo
Le risorse già previste da precedenti disposizioni possono essere utilizzate anche per contributi a iniziative di promozione del cabotaggio nel Mediterraneo e per studi di fattibilità finalizzati al suo sviluppo.
Trasferimento di funzioni al Ministero dei trasporti e della navigazione
Dal 1° gennaio 2001, alcuni interventi nel settore marittimo e portuale sono attribuiti al Ministero dei trasporti e della navigazione. La copertura dei relativi oneri avviene mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa già destinate alla gestione commissariale del Fondo per i lavoratori portuali.
Per garantire la stabilità delle funzioni di vigilanza, programmazione e controllo, il Ministro deve adottare entro 60 giorni un decreto con un programma triennale di attività che individui priorità, tempi e modalità di attuazione. Dal 2001 è inoltre previsto un incremento del fondo unico di amministrazione del Ministero, destinato alla contrattazione integrativa e a specifici progetti di incentivazione del personale coinvolto.
Competenze regionali nei porti di rilevanza regionale
Il conferimento di funzioni amministrative alle regioni non opera nei porti destinati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale e nelle aree di preminente interesse nazionale. Nei porti di rilevanza economica regionale e interregionale il conferimento decorre dal 1° gennaio 2002.
Nell’esercizio delle funzioni relative alle concessioni di beni demaniali marittimi in tali porti, le regioni devono acquisire il parere dell’autorità marittima competente sulla compatibilità dell’uso delle aree e delle opere portuali con gli interessi marittimi.
Concessioni demaniali marittime
Le concessioni di beni demaniali marittimi hanno durata di sei anni e si rinnovano automaticamente per ulteriori sei anni a ogni scadenza, salvo quanto previsto dal codice della navigazione. Inoltre, viene soppressa la limitazione che consentiva il subingresso solo in casi eccezionali e per periodi determinati.
Norma interpretativa sui contributi compensativi alle autorità portuali
La legge fornisce una interpretazione autentica della disciplina sui contributi compensativi spettanti alle autorità portuali. Il contributo è pari alla differenza, calcolata per l’intera durata della concessione, tra il canone che sarebbe risultato dall’applicazione della tariffa ministeriale richiamata e quello effettivamente stabilito negli atti di concessione.
Il contributo deve essere erogato in un’unica soluzione per il danno economico subito fino al 2000 e, successivamente, annualmente fino alla scadenza della concessione, in proporzione all’incidenza negativa sul bilancio di ciascun esercizio, nei limiti della spesa massima autorizzata.
Copertura finanziaria
La legge quantifica gli oneri complessivi e prevede la relativa copertura mediante riduzione di stanziamenti già iscritti nel bilancio del Ministero dei trasporti e della navigazione e mediante ulteriori variazioni di bilancio autorizzate al Ministro competente. Alcune coperture sono espressamente collegate alla riduzione di autorizzazioni di spesa già previste da leggi precedenti.
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