Cassazione Civile, Ordinanza n. 18428/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva promosso, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, un ricorso per ottenere il pagamento del compenso per attività giudiziale svolta in una procedura esecutiva immobiliare davanti al Tribunale di Palermo, sulla base di un incarico conferito da una società poi incorporante/trasformatasi nella resistente. Il professionista contestava la validità di alcune clausole dell'Accordo Quadro del 21 maggio 2019 predisposto unilateralmente dalla società committente, deducendo la violazione della disciplina sull'equo compenso, la nullità di varie clausole e dell'intera convenzione, nonché l'inefficacia della clausola di foro esclusivo Napoli/Milano per mancata specifica approvazione scritta. Con il regolamento di competenza lamentava: 1) che il contratto non fosse una normale contrattazione tra eguali ma una convenzione imposta unilateralmente; 2) che fosse nulla la clausola di applicazione retroattiva della convenzione ai compensi; 3) che la deroga di competenza richiedesse specifica sottoscrizione ex art. 1341 c.c.; 4) che il foro pattizio fosse vessatorio perché sbilanciato a favore della società; 5) che l'intero assetto economico fosse iniquo e quindi nullo. La resistente sosteneva invece che vi fosse stata effettiva possibilità di trattativa, con trasmissione della bozza, restituzione sottoscritta senza rilievi e richiamo successivo alla convenzione in essere.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il regolamento di competenza. Ha qualificato l'Accordo Quadro come condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente da un'impresa non PMI e destinate a regolare in modo uniforme una serie indefinita di incarichi professionali con gli avvocati esterni. Da ciò ha desunto che la clausola di deroga alla competenza territoriale contenuta nell'art. 17, prevedendo fori esclusivi diversi da quelli di legge, rientrasse tra le clausole onerose soggette a specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. La mera circostanza che la bozza fosse stata trasmessa all'avvocato e da questi sottoscritta senza controproposte non era sufficiente ad escludere la predisposizione unilaterale, occorrendo invece la prova di effettive trattative sul contenuto della clausola onerosa. La Corte ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e rimesso le parti dinanzi al Tribunale di Palermo, che dovrà riesaminare la competenza e provvedere anche sulle spese del regolamento.
Norme richiamate
difeso personalmente ex art. 86 c.p.c.
consente alla parte di stare in giudizio personalmente.
art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011
indicato come base del ricorso originario per la domanda sul compenso professionale.
richiamato per il rito del regolamento in camera di consiglio.
art. 375, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per la definizione del procedimento in camera di consiglio.
consente il deposito di memorie entro il termine di dieci giorni prima dell'adunanza; non preclude il deposito di più memorie da parte della stessa parte nel rispetto del termine.
art. 35, comma 7, d.lgs. n. 149 del 2022
richiamato come disciplina transitoria applicabile al procedimento.
art. 17 dell'Accordo Quadro del 21 maggio 2019
foro esclusivo competente
clausola di deroga convenzionale della competenza territoriale, ritenuta soggetta a specifica approvazione scritta.
richiamato nella clausola contrattuale per individuare il foro esclusivo pattizio.
art. 18 dell'Accordo Quadro del 21 maggio 2019
prevede l'applicazione retroattiva della convenzione agli incarichi già conferiti dal 26 giugno 2017.
art. 13-bis, legge n. 247 del 2012
commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11
disciplina l'equo compenso e le convenzioni unilateralmente predisposte dalle imprese; le convenzioni si presumono unilateralmente predisposte salvo prova contraria; si applicano le norme del codice civile per quanto non previsto; alcune clausole possono essere vessatorie e nulle di protezione; la clausola di foro esclusivo può costituire clausola vessatoria se determina significativo squilibrio.
la clausola di deroga convenzionale della competenza territoriale, se inserita in condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente, richiede specifica approvazione per iscritto.
invocato dal ricorrente per la nullità parziale dell'assetto contrattuale, senza che la Corte si pronunci nel merito su tale profilo.
richiamato dal ricorrente quale parametro per la determinazione del compenso professionale.
citata come disciplina sopravvenuta non applicabile al caso, ma valorizzata in motivazione per confermare la possibilità per il professionista di impugnare la convenzione dinanzi al tribunale del luogo di residenza o domicilio.
Massime di principio
- Una convenzione quadro predisposta unilateralmente da un'impresa e destinata a regolare in modo uniforme una pluralità indefinita di incarichi professionali può integrare condizioni generali di contratto, con conseguente applicazione dell'art. 1341, comma 2, c.c. alle clausole onerose o derogatorie.
- La clausola che deroga alla competenza territoriale e istituisce un foro esclusivo diverso da quello di legge è clausola onerosa e, se inserita in condizioni generali di contratto, è efficace solo se specificamente approvata per iscritto.
- Per escludere la predisposizione unilaterale di una clausola onerosa non basta dimostrare che la bozza sia stata trasmessa e sottoscritta senza riserve; occorre provare che il contenuto specifico della clausola sia stato effettivamente oggetto di trattativa tra le parti.
- Nel regolamento necessario di competenza la Corte può esaminare incidentalmente la qualificazione del contratto e della clausola solo ai fini della decisione sulla competenza, senza decidere il merito della controversia.
- Le clausole di una convenzione professionale che comportino significativo squilibrio a danno dell'avvocato possono essere scrutinabili alla luce della disciplina sull'equo compenso, ma tale verifica resta distinta dal tema della competenza territoriale quando il giudizio verte sul solo regolamento di competenza.
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