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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30414/2024 del 26/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Tra una banca e una società cliente erano stati stipulati un contratto di conto corrente, un contratto quadro per anticipi/finanziamenti in valuta ed euro e, per alcune operazioni, singoli contratti specifici di anticipazione. La cliente aveva poi convenuto la banca chiedendo la restituzione di oltre 117 mila euro, sostenendo che gli interessi corrispettivi applicati a undici operazioni di finanziamento/anticipazione fossero usurari: secondo la tesi attorea, ai fini del confronto con il tasso soglia avrebbero dovuto sommarsi anche gli interessi moratori e la commissione di utilizzo; in ogni caso, anche i soli interessi corrispettivi avrebbero superato il tasso soglia previsto per la categoria delle operazioni di anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale. Il tribunale aveva rigettato la domanda, mentre la corte d’appello aveva accolto il gravame della cliente, ritenendo che le operazioni rientrassero nella categoria Banca d'Italia degli anticipi/sconti commerciali, valorizzando la documentazione prodotta (contratti specifici, contabili, ordini di acquisto o contratti di fornitura) quale prova dell’esistenza di crediti sottostanti e del collegamento tra importo finanziato e credito maturato; da ciò aveva tratto la conclusione della usurarietà del tasso applicato e della nullità della clausola interessi ex art. 1815, comma 2, c.c. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: primo, deducendo violazione dell’onere della prova e dell’art. 115 c.p.c. per avere la corte d’appello ritenuto sufficienti ordini di acquisto e contratti a provare l’esistenza di crediti cedibili o anticipabili; secondo, censurando la qualificazione delle operazioni come anticipi s.b.f./sconto portafoglio e negando la sussistenza dei presupposti della cessione di crediti o dell’anticipazione bancaria; terzo, contestando l’affermazione di superamento del tasso soglia e la sommatoria tra tasso corrispettivo e commissione di utilizzo. La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che i primi due motivi mirassero in realtà a una nuova valutazione delle prove e della qualificazione delle operazioni, attività riservata al giudice di merito; ha inoltre osservato che la documentazione contrattuale prodotta era idonea a dimostrare vincoli negoziali e crediti derivanti da contratti già conclusi, sicché non era necessario attendere la totale esecuzione delle prestazioni né la fattura quale unico documento rilevante. Il terzo motivo è stato assorbito dall’inammissibilità dei primi due. La banca è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della banca e l'ha condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto che le doglianze principali non denunciassero un vero vizio di violazione delle regole sull'onere della prova o sull'utilizzo di prove inesistenti, ma mirassero sostanzialmente a rimettere in discussione l'accertamento di fatto e la qualificazione giuridica delle singole operazioni compiuta dalla corte territoriale. In particolare, ha affermato che la documentazione contrattuale prodotta poteva costituire prova adeguata dell'esistenza di contratti già conclusi dai quali sorgeva il diritto al prezzo e, quindi, di crediti suscettibili di anticipazione o pegno; non era quindi corretto pretendere, come regola assoluta, la fattura o la completa esecuzione della prestazione. Il terzo motivo, relativo al superamento del tasso soglia e alla commissione di utilizzo, è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per chiarire che la censura della banca non riguardava realmente il riparto dell'onere probatorio, ma una contestazione della valutazione delle prove.

  • art. 113 c.p.c.

    invocato nel primo motivo, senza che la Corte ravvisasse una effettiva violazione della regola di decisione secondo diritto.

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti; non è invece sindacabile in cassazione la diversa valutazione delle prove ritualmente acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    la valutazione comparativa e l'attribuzione di maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre appartengono al giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso, ma la Corte ha escluso la configurabilità dei vizi dedotti perché le censure tendevano a una rivalutazione del merito.

  • art. 1846 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per negare la riconducibilità delle operazioni alle anticipazioni bancarie, ma la Corte ha ritenuto corretta la diversa qualificazione svolta dal giudice di merito.

  • art. 1858 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel contestare la qualificazione delle operazioni come sconto/anticipazione bancaria.

  • art. 2, comma 2, l. n. 108/1996

    richiamato in relazione alla disciplina dell'usura e al confronto con il tasso soglia.

  • art. 3 D.M. 21.12.2012

    richiamato per le istruzioni della Banca d'Italia sulla rilevazione del TEGM.

  • art. 644 c.p.

    richiamato nel motivo sul carattere usurario degli interessi.

  • art. 1815 c.c.

    evocato dalla corte d'appello per ritenere nulla la clausola sugli interessi in caso di usura; la Cassazione non entra nel merito della questione per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 1832 c.c.

    eccezione di decadenza dagli estratti conto ritenuta non riproposta in appello e quindi rinunciata ai sensi dell'art. 346 c.p.c.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    eccezione di prescrizione ritenuta non riproposta in appello e quindi rinunciata ai sensi dell'art. 346 c.p.c.

  • art. 346 c.p.c.

    le eccezioni non riproposte in appello si intendono rinunciate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la dedotta violazione dell'art. 2697 c.c. in una richiesta di nuova valutazione delle prove: il vizio sull'onere della prova sussiste solo se il giudice abbia realmente invertito o falsato la regola di riparto probatorio, non quando la censura attacca il giudizio di attendibilità o di sufficienza degli elementi istruttori.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile soltanto se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte nel processo o su informazioni probatorie del tutto estranee agli atti; non ricorre invece quando il giudice attribuisce maggiore o minore forza persuasiva a prove ritualmente acquisite.
  • La valutazione del materiale probatorio e la qualificazione giuridica di operazioni bancarie, quando dipendono dall'apprezzamento di documenti e circostanze di fatto, appartengono al giudice di merito e non possono essere sovvertite in cassazione sotto la veste del vizio di motivazione o di violazione di legge.
  • Ai fini della qualificazione di un'operazione come anticipazione/sconto su crediti, non è necessario che il credito sia già assistito da fattura: è sufficiente la prova di un vincolo contrattuale già concluso dal quale derivi un diritto di credito del cliente, anche se la prestazione non sia stata ancora integralmente eseguita.
  • La nozione di credito rilevante ai fini dell'anticipazione bancaria può essere provata anche mediante contratti o ordini di acquisto sottoscritti che contengano gli elementi essenziali della negoziazione e rendano attuale il diritto al prezzo pattuito; la fattura costituisce solo una possibile, non esclusiva, modalità di documentazione del credito.
  • Quando il ricorso per cassazione investe simultaneamente la qualificazione fattuale delle operazioni e la sufficienza del compendio probatorio, esso è inammissibile se mira sostanzialmente a ottenere una revisione del merito.
  • In caso di mancata riproposizione in appello di eccezioni accolte o assorbite in primo grado, opera la rinuncia implicita ex art. 346 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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