Cassazione Civile, Ordinanza n. 33965/2023 del 05/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una verifica della Guardia di Finanza, svolta anche mediante scambio di informazioni con autorità estere, dalla quale emerse la riconducibilità alla contribuente di attività finanziarie e investimenti all'estero non dichiarati, in particolare un conto corrente acceso presso un istituto di credito svizzero cointestato con la figlia. L'Ufficio notificò avvisi di accertamento IRPEF per gli anni d'imposta 2005 e 2006 e un atto di irrogazione sanzioni per l'omessa dichiarazione relativa al 2007, fondando la pretesa sulla disciplina del cd. monitoraggio fiscale e sulla presunzione di evasione di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2009. La Commissione tributaria provinciale accolse i ricorsi della contribuente, ma la Commissione tributaria regionale riformò la decisione e ritenne legittimi gli atti. In Cassazione la ricorrente dedusse: 1) violazione dell'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009 per avere il giudice di merito applicato la presunzione con indebita inversione dell'onere della prova anche sull'elemento costitutivo della disponibilità delle attività estere in paesi a fiscalità privilegiata; 2) violazione dell'art. 2729 c.c. per mancata valutazione della forza probatoria della 'fiche' prodotta dall'Amministrazione; 3) omessa pronuncia sulle eccezioni relative all'inapplicabilità retroattiva della presunzione ai periodi d'imposta anteriori al 1 luglio 2009 e all'illegittima estensione dei termini di accertamento sulla base dell'art. 12, comma 2-bis, del medesimo decreto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondata la censura di omessa pronuncia, ma ha deciso nel merito, senza rinvio, perché le questioni pretermisse erano di puro diritto e non richiedevano ulteriori accertamenti di fatto. Nel merito ha affermato che la presunzione di evasione di cui all'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009 ha natura sostanziale e non si applica retroattivamente, mentre le disposizioni sui termini di accertamento e sulle sanzioni hanno natura procedimentale e possono operare anche per annualità precedenti quando si controverta di redditi sottratti a tassazione in Stati a fiscalità privilegiata. Ha inoltre ritenuto che l'Ufficio potesse utilizzare i medesimi fatti come presunzione semplice e che la CTR avesse correttamente valorizzato la 'lista Falciani' e l'assenza di prova contraria della contribuente. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese e agli ulteriori oneri di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009
in vigore dal 1° luglio 2009
la presunzione di evasione per investimenti e attività finanziarie in Stati o territori a fiscalità privilegiata ha natura sostanziale e non è retroattiva
art. 12, commi 2-bis e 2-ter, d.l. n. 78 del 2009
raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento ... e quelli di decadenza e di prescrizione ... per l'omessa denuncia
hanno natura procedimentale e si applicano secondo il principio tempus regit actum, anche per periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore
la prova indiziaria può essere utilizzata dall'Ufficio anche attraverso gli stessi fatti posti a base della presunzione legale, ove non operi retroattivamente
l'omessa pronuncia del giudice di merito sulle eccezioni ritualmente riproposte integra vizio processuale
la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale della Cassazione
in presenza di omessa pronuncia su una questione di diritto, la Cassazione può decidere nel merito senza rinvio se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto
art. 111 Cost.
i principi di economia processuale e ragionevole durata giustificano la decisione nel merito senza rinvio
art. 3 Cost.
una diversa lettura retroattiva della presunzione potrebbe porsi in contrasto con il principio di eguaglianza
art. 24 Cost.
l'effettività del diritto di difesa del contribuente sarebbe pregiudicata da una applicazione retroattiva della presunzione sostanziale
richiamato come disciplina del monitoraggio fiscale delle attività estere
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La presunzione di evasione relativa ad attività finanziarie detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata ha natura sostanziale; pertanto non può essere applicata retroattivamente ad annualità anteriori alla sua entrata in vigore.
- Le disposizioni che raddoppiano i termini di accertamento o disciplinano i termini di contestazione delle sanzioni hanno natura procedimentale e si applicano secondo il principio tempus regit actum anche a periodi d'imposta precedenti, quando la pretesa riguardi redditi sottratti a tassazione all'estero.
- Quando il giudice di merito omette di pronunciarsi su eccezioni ritualmente riproposte, la Corte di cassazione può, in presenza di una questione esclusivamente giuridica e senza necessità di nuovi accertamenti, decidere essa stessa nel merito evitando il rinvio.
- In tema di accertamento tributario, la mancata retroattività della presunzione legale non impedisce all'Amministrazione di valorizzare i medesimi fatti come presunzioni semplici, purché il quadro indiziario sia adeguatamente supportato e il contribuente non offra prova contraria.
- La documentazione o le informazioni provenienti da fonti estere, come una lista di correntisti, possono essere idonee a fondare la pretesa tributaria se corroborate da ulteriori elementi e non specificamente smentite dal contribuente.
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