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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22172/2022 del 13/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due atti di revoca di un credito d'imposta per incremento occupazionale. In un primo procedimento il centro operativo dell'Agenzia aveva revocato, in parte, il credito già riconosciuto alla società, ritenendo che l'incremento occupazionale fosse stato realizzato mediante assunzioni effettuate nello stesso mese di presentazione dell'istanza. In un secondo procedimento, a seguito di una nuova istanza di rinnovo per gli anni 2009 e 2010, il credito veniva inizialmente riconosciuto e poi revocato perché nell'istanza non erano stati esclusi gli importi non spettanti, secondo quanto già evidenziato nel precedente provvedimento. La società impugnava la revoca sostenendo, nei giudizi di merito e poi in cassazione, che l'atto era illegittimo perché fondato su un precedente provvedimento a sua volta illegittimo e perché mancava l'indicazione del responsabile del procedimento; inoltre deduceva vizio di motivazione della sentenza regionale, violazione dei principi di buona fede e legittimo affidamento, violazione delle norme sul procedimento amministrativo e omesso esame del fatto decisivo rappresentato dall'illegittimità del primo atto di revoca. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: nullità per violazione dell'art. 7 della l. n. 212/2000 per assenza del responsabile del procedimento; nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.; violazione degli artt. 6 e 10 della l. n. 212/2000 e dell'art. 6 del d.m. 12 marzo 2008; omesso esame di un fatto decisivo relativo all'illegittimità del provvedimento presupposto.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla mancata indicazione del responsabile del procedimento, richiamando il principio secondo cui tale omissione non determina nullità degli atti dell'amministrazione finanziaria, salvo la diversa disciplina speciale delle cartelle di pagamento. Ha escluso anche il vizio di motivazione apparente, osservando che la sentenza d'appello, pur sintetica, esponeva in modo sufficiente le ragioni del decisum. Ha respinto il terzo e il quarto motivo perché la censura sull'illegittimità "a cascata" del secondo atto di revoca non era condivisibile: la pretesa invalidità del provvedimento presupposto non risultava definitivamente accertata, ed in ogni caso la motivazione della sentenza impugnata affrontava le medesime questioni sollevate dalla società; inoltre la doglianza si risolveva in una riproposizione di argomentazioni già dedotte in altro giudizio e non si confrontava adeguatamente con la decisione impugnata. La società è stata condannata alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212

    l'indicazione del responsabile del procedimento non è richiesta a pena di nullità degli atti dell'amministrazione finanziaria, salvo la disciplina speciale prevista per le cartelle di pagamento.

  • art. 36, comma 4-ter, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 conv. in l. 28 febbraio 2008, n. 31

    la sanzione di nullità per mancata indicazione del responsabile del procedimento è riferita alle sole cartelle di pagamento secondo la disciplina speciale richiamata.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la nullità della sentenza per motivazione sussiste solo se la motivazione è mancante, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è il vizio processuale invocato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo, che nel caso non è stato ravvisato.

  • art. 62, primo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato quale norma di coordinamento per il ricorso per cassazione in materia tributaria.

  • art. 6 l. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato dalla ricorrente in relazione alle garanzie del contribuente e al procedimento di revoca del credito.

  • art. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212

    invocato dalla ricorrente a fondamento dei principi di buona fede e affidamento nel rapporto tributario.

  • art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241

    richiamato dalla Corte come principio generale applicabile all'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento, la cui omissione può determinare invalidità solo se il procedimento avrebbe potuto avere esito diverso.

  • art. 6 d.m. 12 marzo 2008

    richiamato dalla ricorrente quale termine procedimentale per la comunicazione dell'inammissibilità del credito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La mancata indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'amministrazione finanziaria non determina di regola la nullità dell'atto, poiché la sanzione espressa è prevista solo per ipotesi speciali stabilite dalla legge.
  • La motivazione della sentenza è nulla solo quando sia del tutto assente, meramente apparente o oggettivamente incomprensibile; una motivazione sintetica ma intelligibile è sufficiente.
  • L'omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando la censura mira in realtà a contestare la valutazione giuridica delle stesse questioni già trattate dal giudice di merito.
  • La dedotta illegittimità di un atto amministrativo successivo fondato su un atto precedente non può essere automaticamente accolta se l'illegittimità del provvedimento presupposto non è definitivamente accertata e la doglianza non si confronta con la ratio della decisione impugnata.
  • In materia di revoca di agevolazioni fiscali, l'omissione di una comunicazione procedimentale rileva solo se il contribuente dimostra che, senza tale irregolarità, il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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