Cassazione Civile, Ordinanza n. 15785/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva presentato istanze di rimborso di parte dell'IRAP versata per gli anni 2005 e 2006, sostenendo di aver applicato un'aliquota maggiorata del 4,40% prevista da una legge regionale toscana, ma che tale maggiorazione fosse inefficace perché sospesa dall'art. 3, comma 1, lett. a), della legge n. 289 del 2002 fino a un accordo in Conferenza Unificata. A suo dire, non rilevava la successiva sanatoria di cui all'art. 2, comma 22, della legge n. 350 del 2003, non riferita a quelle maggiorazioni. Il ricorso per cassazione si articolava in due motivi: con il primo si denunciava la violazione degli artt. 22 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 per mancato rilievo d'ufficio dell'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio, poiché la copia depositata non recava l'attestazione di conformità all'atto notificato a mezzo posta; con il secondo si reiterava la tesi sull'inefficacia della maggiorazione IRAP regionale e sulla irrilevanza della sanatoria del 2003.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo. Ha affermato che, nel processo tributario, quando la controparte appellata è contumace, la mancata attestazione di conformità della copia depositata rispetto all'atto notificato integra causa di inammissibilità dell'appello, poiché l'appellato contumace non è onerato di alcuna attività di verifica presso la segreteria. Poiché la copia dell'appello depositata era priva di attestazione e ciò non era contestato, l'appello dell'Agenzia era inammissibile. La sentenza della CTR è stata quindi cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., perché il processo non poteva essere proseguito per l'inammissibilità dell'appello. L'Agenzia è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come vizio processuale dedotto nel primo motivo di ricorso
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come vizio di violazione di legge dedotto nel secondo motivo di ricorso
art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la mancanza dell'attestazione di conformità della copia depositata, in caso di contumacia della controparte, comporta inammissibilità dell'impugnazione
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiama per l'appello la disciplina dell'art. 22 sul deposito della documentazione e dell'attestazione di conformità
art. 16 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 446
richiamato nel secondo motivo in tema di disciplina IRAP
art. 45 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 446
richiamato nel secondo motivo in tema di disciplina IRAP
art. 3 legge 27 dicembre 2002, n. 289
invocato dalla contribuente come norma che avrebbe sospeso le maggiorazioni deliberate dopo il 29 settembre 2002
art. 2 legge regionale Toscana 20 dicembre 2002, n. 43
norma regionale che prevedeva la maggiorazione IRAP oggetto di contestazione
art. 2, comma 22, legge 24 dicembre 2003, n. 350
richiamato per sostenere che la sanatoria delle leggi regionali IRAP non riguardava le maggiorazioni in esame
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
utilizzato per cassare senza rinvio la sentenza quando il processo non poteva proseguire per l'inammissibilità dell'appello
Massime di principio
- Nel processo tributario, la mancanza dell'attestazione di conformità della copia dell'atto impugnatorio depositata non è di per sé sempre decisiva; tuttavia, se la controparte è rimasta contumace, tale omissione determina inammissibilità dell'appello o del ricorso, perché il destinatario contumace non ha l'onere di verificare d'ufficio la corrispondenza tra atto notificato e atto depositato.
- La ratio dell'attestazione di conformità è quella di garantire la corrispondenza tra l'atto notificato e quello depositato; se il ricorrente/appellante omette la formalità e la controparte non si costituisce, l'omissione non può essere sanata mediante verifica officiosa del giudice.
- Quando la causa di inammissibilità dell'impugnazione emerge dagli atti e impedisce la prosecuzione del processo, la Corte può cassare la sentenza senza rinvio.
- Se il primo motivo di ricorso è accolto per una ragione processuale assorbente, restano assorbiti gli ulteriori motivi di merito.
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