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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15785/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente aveva presentato istanze di rimborso di parte dell'IRAP versata per gli anni 2005 e 2006, sostenendo di aver applicato un'aliquota maggiorata del 4,40% prevista da una legge regionale toscana, ma che tale maggiorazione fosse inefficace perché sospesa dall'art. 3, comma 1, lett. a), della legge n. 289 del 2002 fino a un accordo in Conferenza Unificata. A suo dire, non rilevava la successiva sanatoria di cui all'art. 2, comma 22, della legge n. 350 del 2003, non riferita a quelle maggiorazioni. Il ricorso per cassazione si articolava in due motivi: con il primo si denunciava la violazione degli artt. 22 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 per mancato rilievo d'ufficio dell'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio, poiché la copia depositata non recava l'attestazione di conformità all'atto notificato a mezzo posta; con il secondo si reiterava la tesi sull'inefficacia della maggiorazione IRAP regionale e sulla irrilevanza della sanatoria del 2003.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo. Ha affermato che, nel processo tributario, quando la controparte appellata è contumace, la mancata attestazione di conformità della copia depositata rispetto all'atto notificato integra causa di inammissibilità dell'appello, poiché l'appellato contumace non è onerato di alcuna attività di verifica presso la segreteria. Poiché la copia dell'appello depositata era priva di attestazione e ciò non era contestato, l'appello dell'Agenzia era inammissibile. La sentenza della CTR è stata quindi cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., perché il processo non poteva essere proseguito per l'inammissibilità dell'appello. L'Agenzia è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la mancanza dell'attestazione di conformità della copia dell'atto impugnatorio depositata non è di per sé sempre decisiva; tuttavia, se la controparte è rimasta contumace, tale omissione determina inammissibilità dell'appello o del ricorso, perché il destinatario contumace non ha l'onere di verificare d'ufficio la corrispondenza tra atto notificato e atto depositato.
  • La ratio dell'attestazione di conformità è quella di garantire la corrispondenza tra l'atto notificato e quello depositato; se il ricorrente/appellante omette la formalità e la controparte non si costituisce, l'omissione non può essere sanata mediante verifica officiosa del giudice.
  • Quando la causa di inammissibilità dell'impugnazione emerge dagli atti e impedisce la prosecuzione del processo, la Corte può cassare la sentenza senza rinvio.
  • Se il primo motivo di ricorso è accolto per una ragione processuale assorbente, restano assorbiti gli ulteriori motivi di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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