Cassazione Civile, Ordinanza n. 27162/2022 del 15/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva respinto il suo appello contro l'annullamento, in primo grado, di una cartella di pagamento emessa ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972 per complessivi euro 405.160,08. La lite nasceva da un controllo fiscale che aveva rilevato la mancata presentazione del modello IVA 26 per l'anno 2009 e, secondo l'Ufficio, l'illegittimità delle compensazioni periodiche IVA effettuate dalla società, appartenente a un gruppo con società controllante. L'Agenzia aveva dedotto con un unico motivo l'erroneità della sentenza di merito; la società aveva resistito con controricorso. Nelle more, il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della lite pendente ai sensi del d.l. n. 119/2018, chiedendo l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto che la società contribuente aveva aderito alla definizione agevolata della controversia pendente ex art. 6 d.l. n. 119/2018 e che l'Agenzia aveva documentato l'avvenuto pagamento delle somme dovute, con perfezionamento della procedura. Di conseguenza, ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, perché la cessazione della materia del contendere è sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma richiamata come base del controllo automatizzato che aveva condotto all'emissione della cartella di pagamento.
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Norma richiamata come base del controllo automatizzato IVA che aveva condotto all'emissione della cartella di pagamento.
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. in L. 17 dicembre 2018, n. 136
È stata applicata per ritenere perfezionata la definizione agevolata della lite pendente e, quindi, per dichiarare l'estinzione del giudizio.
art. 46, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per regolare la sorte delle spese in caso di estinzione del giudizio tributario.
art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Richiamato insieme all'art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 per porre le spese a carico di chi le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata esclusa l'applicazione del raddoppio del contributo unificato perché la causa di estinzione è sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di legittimità, il contribuente aderisce alla definizione agevolata della lite pendente e dimostra di avere eseguito i pagamenti richiesti, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La definizione agevolata della controversia tributaria, una volta perfezionata, assorbe l'esame dei motivi di ricorso e impedisce una pronuncia di merito sulla legittimità dell'atto impugnato.
- Nel caso di estinzione del giudizio per una causa sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione.
- In ipotesi di estinzione del processo tributario per definizione agevolata, le spese seguono la regola speciale richiamata dalla disciplina tributaria e restano a carico della parte che le ha anticipate.
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