Cassazione Civile, Ordinanza n. 25598/2025 del 18/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva realizzato nel 2010 investimenti ambientali consistenti nella ristrutturazione di tre impianti idroelettrici, fruendo però solo della tariffa incentivante del Conto Energia e non anche della deduzione c.d. Tremonti ambiente, per incertezza sulla cumulabilità dei benefici. Nel 2018 presentava una dichiarazione integrativa e contestuale istanza di rimborso dell’IRES versata in eccedenza per gli anni 2013 e 2014. A fronte del silenzio-rifiuto dell’Amministrazione proponeva ricorso, ma la CTR rigettava per intervenuta decadenza. In cassazione la società deduceva: 1) violazione dell’art. 19, comma 1, lett. g), d.lgs. 546/1992 e dell’art. 53 Cost., lamentando che il giudice di merito non avrebbe dovuto arrestarsi alla decadenza ma esaminare nel merito il rapporto d’imposta, potendo il contribuente sempre emendare la dichiarazione e far valere il credito; 2) violazione dell’art. 2, comma 8, d.P.R. 322/1998, per non avere applicato la disciplina più ampia introdotta nel 2016; 3) violazione del medesimo art. 2, comma 8, d.P.R. 322/1998 e dell’art. 53 Cost., sostenendo la sempre emendabilità degli errori dichiarativi anche oltre il termine per la dichiarazione integrativa.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi, osservando che: l’agevolazione Tremonti ambiente si fruisce mediante variazione in diminuzione in dichiarazione e, per ottenere il recupero dell’imposta, il contribuente può usare due strumenti distinti e concorrenti ma non sovrapponibili, cioè dichiarazione integrativa e istanza di rimborso ex art. 38 d.P.R. 602/1973; l’istanza di rimborso resta soggetta ai propri termini e non è neutralizzata dalla sola possibilità di emenda dichiarativa; la modifica del 2016 all’art. 2, comma 8, d.P.R. 322/1998 non ha efficacia retroattiva per le annualità anteriori; correttamente la CTR aveva prima verificato la tempestività della domanda e poi aveva dichiarato la decadenza, senza dover esaminare il merito. Nessuna statuizione sulle spese per mancanza di attività difensiva dell’Agenzia; disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 19, comma 1, lett. g), d.lgs. 546/1992
richiamato dalla ricorrente per sostenere l’impugnabilità del silenzio-rifiuto e la necessità di esaminare il rapporto tributario sostanziale
art. 53 Cost.
richiamato quale parametro di capacità contributiva a sostegno della pretesa restitutoria
art. 2, comma 8, d.P.R. 322/1998
norma sulla dichiarazione integrativa; la Corte esclude che la sua modifica del 2016 si applichi retroattivamente alle annualità precedenti
art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 322/1998
consente di correggere errori od omissioni che abbiano determinato un maggiore debito o un minor credito; opera su un piano diverso rispetto all’istanza di rimborso
l’istanza di rimborso è ammissibile per inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento e si applica in modo indifferenziato alle ipotesi di indebito versamento
richiamato dalla CTR e dalla ricorrente come riferimento ai termini; nel caso concreto la Corte ritiene corretta la declaratoria di decadenza rispetto alla domanda di rimborso
art. 6, commi 13-19, l. 388/2000
disciplina la cd. Tremonti ambiente, agevolazione per investimenti ambientali mediante esclusione dal reddito imponibile della quota di reddito destinata agli investimenti
art. 23, comma 7, d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012
ha abrogato l’agevolazione di cui all’art. 6, commi 13-19, l. 388/2000, salva la disciplina transitoria
art. 23, comma 11, d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012
i procedimenti avviati prima dell’entrata in vigore restano regolati dalle norme agevolative fino alla loro definizione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente il raddoppio dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- L’emenda della dichiarazione dei redditi e l’istanza di rimborso sono strumenti distinti: la prima opera nell’accertamento del debito tributario, la seconda nella riscossione, e la scelta di non avere tempestivamente corretto la dichiarazione non preclude di per sé il rimborso, purché sia rispettato il termine proprio di quest’ultimo rimedio.
- Quando un’agevolazione fiscale si realizza tramite mera indicazione in dichiarazione, senza un provvedimento concessivo dell’Amministrazione, il contribuente può far valere il beneficio anche in sede contenziosa o tramite rimborso; tuttavia restano ferme le decadenze specifiche previste per l’azione restitutoria.
- Le modifiche normative che ampliano i termini per la dichiarazione integrativa non si applicano automaticamente alle annualità anteriori, salvo espressa previsione retroattiva.
- In tema di agevolazioni fiscali abrogate, rileva la data di effettuazione dell’investimento o del fatto costitutivo del beneficio secondo la disciplina transitoria, non la data in cui il contribuente decide di attivarsi per recuperarlo.
- Il giudice tributario può e deve verificare preliminarmente la tempestività della domanda di rimborso; se ravvisa la decadenza, non è tenuto a esaminare il merito della pretesa restitutoria.
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