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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17082/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica fiscale relativa all'anno d'imposta 1998, l'Ufficio emetteva avviso di accertamento per omesse ritenute su dividendi che si presumevano distribuiti ai soci, ritenendo che fossero stati in realtà occultati utili e che la società avesse simulato finanziamenti infruttiferi da parte dei soci come schermo per la distribuzione di utili non dichiarati. Dopo un primo contenzioso e un precedente giudizio di cassazione con rinvio, la CTR del Lazio, in sede di rinvio, riteneva sussistente il collegamento tra la società e altre realtà riconducibili alla stessa compagine familiare e non reale il preteso finanziamento infruttifero. I contribuenti ricorrevano nuovamente per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 392 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio non si fosse pronunciato sull'eccezione di contraddittorietà e illegittimità dell'avviso, fondata sulla mancata previa prova del conseguimento di utili; 2) nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla medesima eccezione; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che l'Ufficio non avesse assolto l'onere di provare il conseguimento di maggiori utili prima di contestare le ritenute omesse sui dividendi.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo e assorbito il secondo. In sintesi, ha affermato che nel giudizio di rinvio risultavano ormai definiti e non più discutibili i presupposti già coperti dal giudicato implicito, e che la sentenza di rinvio aveva comunque affrontato il tema degli utili occulti e della manovra elusiva, motivando sulla sussistenza di utili non dichiarati e sulla non effettività dei finanziamenti infruttiferi. Ne è derivata la conferma dell'avviso di accertamento e della pretesa fiscale, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 392 c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio non possono essere nuovamente discusse questioni ormai precluse o coperte da giudicato implicito, se già presupposto necessario della cassazione con rinvio.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ritiene che la censura di omessa pronuncia sia comunque assorbita e non fondata, perché la sentenza di rinvio ha affrontato il nucleo decisivo della controversia.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere probatorio relativo alla pretesa fiscale è stato ritenuto assolto in base agli accertamenti svolti nel giudizio di rinvio, che hanno evidenziato utili non dichiarati e una simulata restituzione di finanziamenti.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Il precedente intervento di legittimità aveva riguardato un vizio di motivazione su un fatto decisivo e controverso, poi esaminato nel giudizio di rinvio.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 56

    Richiamato come norma relativa al trattamento degli utili occultati e alla loro rilevanza ai fini fiscali.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 27

    Richiamato come base per la ritenuta d'acconto sui dividendi presuntivamente distribuiti.

  • art. 2359 c.c.

    Citato nella motivazione per escludere che il rapporto tra società potesse essere ricostruito in base alla sola disciplina del controllo societario, trattandosi di profilo valutato come incongruo nella precedente motivazione della CTR.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, le questioni che costituiscono presupposto necessario e logicamente inderogabile della decisione di cassazione non sono ulteriormente discutibili se coperte da giudicato implicito.
  • La censura di omessa pronuncia è infondata quando la sentenza impugnata affronta, anche implicitamente ma in modo sostanziale, il nucleo decisivo della questione dedotta.
  • In materia di accertamento fiscale su utili occultati, l'Ufficio può fondare la pretesa su elementi indiziari e su una ricostruzione unitaria della manovra elusiva, purché la motivazione dia conto della sussistenza di utili non dichiarati e della non genuinità dell'operazione prospettata dal contribuente.
  • L'onere della prova non è assolto dal contribuente con la mera allegazione di finanziamenti infruttiferi o di strutture societarie formali, se gli elementi complessivi del caso mostrano l'incoerenza economica dell'operazione e la presenza di utili in nero.
  • Quando la sentenza di rinvio esplicita che la manovra elusiva presuppone utili non dichiarati, la motivazione dell'avviso di accertamento risulta sufficiente anche sotto il profilo del presupposto impositivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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