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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25000/2024 del 17/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

Il contribuente impugnava due cartelle di pagamento deducendo che la notifica fosse inesistente perché eseguita con le forme previste per l'assolutamente irreperibile o trasferito, anziché per il momentaneamente assente. I giudici di merito avevano respinto le sue difese, rilevando anche che gli atti successivi non erano stati tempestivamente impugnati, né congiuntamente all'atto presupposto. In cassazione il ricorrente proponeva due motivi: con il primo denunciava la violazione delle norme sulle notificazioni e dell'art. 60 d.P.R. 600/1973, sostenendo l'inesistenza della notifica della cartella; con il secondo deduceva la violazione dell'art. 50, comma 3, d.P.R. 602/1973 e dell'art. 24 Cost., lamentando di non poter più agire contro la cartella una volta spirato il termine legato all'avviso di mora e alla sua efficacia.

La decisione

La Corte ha dichiarato tardivo e quindi inammissibile il controricorso dell'agente della riscossione, perché notificato oltre il termine di quaranta giorni di cui all'art. 370 c.p.c. Nel merito ha però respinto entrambi i motivi di ricorso del contribuente: ha ritenuto infondata la censura sulla notifica, osservando che l'inesistenza ricorre solo quando manchi qualsiasi collegamento tra luogo della notificazione e destinatario e che, nel caso concreto, i giudici di merito avevano accertato la conoscibilità dell'atto e la sanabilità del vizio; ha inoltre escluso che la sopravvenuta inefficacia dell'avviso di mora potesse far rivivere un termine di impugnazione della cartella ormai spirato. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La notifica è inesistente solo quando manchi del tutto ogni collegamento tra il luogo della notificazione e il destinatario; se invece l'atto è comunque pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, il vizio può essere sanabile e non integra inesistenza.
  • Nel processo tributario il contribuente deve impugnare tempestivamente la cartella o l'atto presupposto nei termini di legge; la mancata impugnazione dell'atto successivo o la sopravvenuta inefficacia di quest'ultimo non fanno rivivere un termine di impugnazione ormai spirato.
  • L'interpretazione estensiva dell'elenco degli atti impugnabili ex art. 19 d.lgs. 546/1992 non consente di eludere la decadenza dall'impugnazione: l'esigenza di tutela effettiva va bilanciata con il dovere di diligenza del contribuente nel far valere tempestivamente le proprie doglianze.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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