Cassazione Civile, Ordinanza n. 25000/2024 del 17/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Il contribuente impugnava due cartelle di pagamento deducendo che la notifica fosse inesistente perché eseguita con le forme previste per l'assolutamente irreperibile o trasferito, anziché per il momentaneamente assente. I giudici di merito avevano respinto le sue difese, rilevando anche che gli atti successivi non erano stati tempestivamente impugnati, né congiuntamente all'atto presupposto. In cassazione il ricorrente proponeva due motivi: con il primo denunciava la violazione delle norme sulle notificazioni e dell'art. 60 d.P.R. 600/1973, sostenendo l'inesistenza della notifica della cartella; con il secondo deduceva la violazione dell'art. 50, comma 3, d.P.R. 602/1973 e dell'art. 24 Cost., lamentando di non poter più agire contro la cartella una volta spirato il termine legato all'avviso di mora e alla sua efficacia.
La decisione
La Corte ha dichiarato tardivo e quindi inammissibile il controricorso dell'agente della riscossione, perché notificato oltre il termine di quaranta giorni di cui all'art. 370 c.p.c. Nel merito ha però respinto entrambi i motivi di ricorso del contribuente: ha ritenuto infondata la censura sulla notifica, osservando che l'inesistenza ricorre solo quando manchi qualsiasi collegamento tra luogo della notificazione e destinatario e che, nel caso concreto, i giudici di merito avevano accertato la conoscibilità dell'atto e la sanabilità del vizio; ha inoltre escluso che la sopravvenuta inefficacia dell'avviso di mora potesse far rivivere un termine di impugnazione della cartella ormai spirato. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
termine dei quaranta giorni
il controricorso notificato oltre il termine è tardivo e va dichiarato inammissibile
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene invocato come parametro del vizio di violazione di legge denunciato nei motivi di ricorso
artt. 137, 138, 139, 140, 143 e 148 c.p.c.
richiamati come norme sulla notificazione, la cui violazione era dedotta dal ricorrente
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato per contestare la disciplina delle notifiche degli atti tributari
art. 50, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973
invocato per sostenere l'impossibilità di impugnare la cartella dopo la perdita di efficacia dell'avviso di mora
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente a fondamento del diritto di difesa contro la cartella
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
la Corte ribadisce l'interpretazione estensiva degli atti impugnabili nel processo tributario, ma entro i limiti dei termini di impugnazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene applicato per dare atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti
Massime di principio
- La notifica è inesistente solo quando manchi del tutto ogni collegamento tra il luogo della notificazione e il destinatario; se invece l'atto è comunque pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, il vizio può essere sanabile e non integra inesistenza.
- Nel processo tributario il contribuente deve impugnare tempestivamente la cartella o l'atto presupposto nei termini di legge; la mancata impugnazione dell'atto successivo o la sopravvenuta inefficacia di quest'ultimo non fanno rivivere un termine di impugnazione ormai spirato.
- L'interpretazione estensiva dell'elenco degli atti impugnabili ex art. 19 d.lgs. 546/1992 non consente di eludere la decadenza dall'impugnazione: l'esigenza di tutela effettiva va bilanciata con il dovere di diligenza del contribuente nel far valere tempestivamente le proprie doglianze.
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