Cassazione Civile, Ordinanza n. 25919/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2012 emesso nei confronti di un socio di società operanti nel trasporto terrestre di passeggeri in Provincia autonoma di Bolzano, in regime di trasparenza ex art. 116 TUIR. L'Amministrazione finanziaria aveva riqualificato i contributi erogati dalla Provincia alle società di trasporto: ai fini IVA li riteneva corrispettivi di un contratto di servizio sinallagmatico; ai fini delle imposte dirette li considerava ricavi imponibili, escludendo l'applicabilità dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del d.l. 833/1986. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado e il rigetto dell'appello in secondo grado. L'Agenzia ricorreva in cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di numerose norme costituzionali, tributarie, civilistiche e di diritto UE, sostenendo che: 1) i contributi dovevano comunque essere imponibili IVA quale corrispettivo di prestazioni rese; 2) ai fini delle imposte dirette l'esenzione di cui all'art. 3 d.l. 833/1986 non si applicava alle province autonome, ma solo alle regioni a statuto ordinario. Il contribuente eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza e, in via incidentale, censurava la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha respinto sia il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate sia il ricorso incidentale del contribuente. Ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza, affermando che il ricorso era sufficientemente specifico secondo l'evoluzione del principio di autosufficienza, come interpretato alla luce della giurisprudenza di legittimità e della CEDU. Nel merito, ha giudicato infondato il motivo dell'Agenzia: richiamando un precedente specifico su fattispecie analoga, ha ribadito che, ai fini delle imposte dirette, i contributi provinciali per il trasporto pubblico locale non costituiscono componenti positivi di reddito e restano esclusi dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del d.l. 833/1986, senza che assuma rilievo decisivo la qualificazione concessoria o contrattuale del rapporto con l'ente erogante. Ha inoltre osservato che l'eccezione dell'Agenzia sull'inapplicabilità della disciplina alle province autonome è infondata, in quanto il sistema unitario di finanziamento del TPL e la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ne confermano l'operatività anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano. I motivi incidentali sulle spese sono stati ritenuti macroscopicamente infondati. Il ricorso è stato dunque rigettato integralmente.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
difetto di autosufficienza
Non richiede la trascrizione integrale degli atti se il ricorso indica puntualmente il contenuto degli atti richiamati e la loro localizzazione nel fascicolo; il formalismo non può comprimere il diritto di accesso al giudice.
La censura di inammissibilità formulata in relazione a tale norma è stata esaminata insieme al merito e non accolta.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale del motivo di ricorso principale per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Richiamato nella tassonomia processuale del giudizio, ma non oggetto di specifica ratio decisoria autonoma nel testo.
art. 3 del d.l. 9 dicembre 1986, n. 833, conv. in L. 6 febbraio 1987, n. 18
i contributi in questione non costituiscono componenti positivi del reddito
I contributi per il finanziamento del trasporto pubblico locale sono esclusi dall'imposizione diretta perché non qualificati come ricavi imponibili.
Richiamato per il regime di trasparenza fiscale del socio della società di trasporto.
artt. 14 e 17 L.P. Bolzano 2 dicembre 1985, n. 16
La disciplina provinciale dei contributi ordinari di esercizio del TPL è stata considerata compatibile con l'esenzione fiscale e con il sistema unitario di finanziamento.
art. 53 Cost.
Richiamato tra le norme asseritamente violate, senza autonoma decisione specifica nel dispositivo motivazionale.
artt. 111, 114, 116 e 117 Cost.
Richiamati nel motivo dell'Agenzia; la Corte non ha fondato su di essi una ratio autonoma di accoglimento.
Richiamati per contestare la qualificazione del rapporto; la Corte ha ritenuto non decisiva tale qualificazione ai fini dell'imposizione diretta.
Richiamati nel motivo principale, ma non determinanti nella soluzione della controversia.
artt. 8 e 73 d.P.R. n. 670/1972
Richiamati nel motivo dell'Agenzia in tema di autonomia provinciale e regime fiscale.
artt. 38, 39, 40 e 41-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamati tra le norme asseritamente violate, senza specifica applicazione decisoria autonoma.
art. 30 d.lgs. n. 163/2006
Richiamato nel motivo sull'inquadramento del rapporto come contratto di servizio.
artt. 8 e 12 Reg. CE n. 1370/2007
Richiamati nel motivo dell'Agenzia, ma la decisione si è concentrata sulla disciplina fiscale interna dei contributi.
Direttiva 2004/18/CE
Citata dal ricorrente come parte del quadro normativo richiamato.
artt. 3, 4 e 17 d.P.R. n. 633/1972
Richiamati per il profilo IVA, che la Corte ha considerato estraneo all'oggetto del presente giudizio di legittimità.
artt. 2, 24 e 25 Direttiva 2006/112/CE
Richiamati nel motivo principale, soprattutto per la qualificazione IVA dei contributi.
Richiamato per negare la riunione dei procedimenti per assenza di piena sovrapponibilità delle difese.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il principio di autosufficienza non può essere applicato in modo meramente formalistico: è sufficiente che il ricorso indichi con precisione il contenuto degli atti richiamati e la loro presenza nel fascicolo, senza necessità di trascrizione integrale.
- Ai fini dell'imposizione diretta sui contributi pubblici destinati al trasporto pubblico locale, ciò che rileva è la loro qualificazione funzionale come componenti positivi di reddito: se la legge li esclude dal reddito imponibile, essi non sono tassabili come ricavi anche quando siano erogati nell'ambito di un sistema pubblicistico di finanziamento.
- La qualificazione del rapporto tra ente erogante e impresa di trasporto come concessorio o contrattuale non è decisiva, da sola, per l'assoggettamento a imposte dirette dei contributi, dovendosi verificare la disciplina normativa che regola il finanziamento e la loro natura di componente reddituale.
- La disciplina agevolativa che esclude dall'imposizione i contributi di esercizio per il trasporto pubblico locale opera anche nell'ambito delle autonomie speciali, se la fattispecie rientra nel sistema unitario di finanziamento considerato dalla giurisprudenza consolidata.
- Le censure sulle spese di lite sono infondate quando la compensazione sia motivata dall'oggettiva particolarità e complessità della controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25776/2023 del 05/09/2023
- ordinanza_civile · 5 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25777/2023 del 05/09/2023
- ordinanza_civile · 5 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25782/2023 del 05/09/2023
- ordinanza_civile · 5 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25787/2023 del 05/09/2023
- ordinanza_civile · 5 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25790/2023 del 05/09/2023
- ordinanza_civile · 5 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25795/2023 del 05/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →