Cassazione Civile, Ordinanza n. 38299/2021 del 03/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione di una cartella di pagamento per omesso versamento dell'IRAP relativa all'anno d'imposta 2006. In primo grado il ricorso era stato deciso dalla commissione tributaria provinciale; in appello, la commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile l'impugnazione perché notificata "in via informale via PEC", ritenuta all'epoca esclusa nel processo tributario ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.P.R. n. 68/2005. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 156, comma 3, c.p.c., sostenendo che la costituzione dell'Agenzia in appello avesse comunque raggiunto lo scopo della notificazione e impedisse la declaratoria di nullità; (2) violazione di varie norme, sostenendo che la notifica via PEC ex L. n. 53/1994 fosse equipollente alla raccomandata e fosse utilizzabile anche nel processo tributario, in ragione del rinvio alle norme sulle notificazioni civili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che, nel processo tributario, la notifica a mezzo PEC è consentita solo quando sia operativo il processo tributario telematico e che, nel 2014, tale disciplina non era ancora operativa. Di conseguenza, la notifica dell'atto di appello eseguita via PEC dal difensore era giuridicamente inesistente, non semplicemente nulla, e quindi non sanabile neppure per effetto della costituzione dell'Agenzia delle Entrate. La Corte ha inoltre escluso la condanna alle spese in favore dell'Erario, per la sola partecipazione dell'Avvocatura dello Stato all'udienza senza svolgimento di attività difensiva sostanziale. È stato anche dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La sanatoria per raggiungimento dello scopo presuppone una nullità dell'atto, non potendo operare se la notificazione è giuridicamente inesistente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro dedotto per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione.
art. 16, comma 1, d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68
Le disposizioni sul regolamento PEC non si applicano all'uso di strumenti informatici o telematici nel processo tributario.
art. 16, comma 4, d.P.R. 16 febbraio 2005, n. 68
La sentenza impugnata vi ha fatto riferimento per escludere la PEC nel processo tributario al tempo della notificazione.
art. 1, secondo periodo, L. 21 gennaio 1994, n. 53
La notifica a mezzo PEC da parte dell'avvocato è ammessa nei casi previsti dalla norma, ma la disciplina non si estende automaticamente al processo tributario in assenza di specifica previsione.
art. 3-bis L. 21 gennaio 1994, n. 53
Le norme tecniche per la notifica via PEC nel processo civile non sono estensibili al processo tributario se non in presenza di specifica disciplina.
art. 48, comma 2, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
La pretesa equipollenza tra trasmissione telematica e notificazione via posta è esclusa dalla clausola di salvezza, poiché la legge può disporre diversamente.
art. 16-bis, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la commissione tributaria possono avvenire per via telematica secondo la disciplina attuativa del processo tributario telematico.
art. 16 d.m. 4 agosto 2015
Le specifiche tecniche hanno previsto l'attivazione sperimentale del processo tributario telematico dal 1° dicembre 2015 in Toscana e Umbria e, nel resto d'Italia, solo dal 15 febbraio 2017.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro di riferimento per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario la notificazione a mezzo PEC è valida solo quando sia già operativa la disciplina specifica del processo tributario telematico; in assenza di tale operatività, la notifica eseguita via PEC è giuridicamente inesistente.
- La costituzione in giudizio della parte intimata non sana un vizio radicale quando l'atto notificatorio non sia affetto da semplice nullità, ma sia del tutto privo di un modello legale di riferimento.
- La disciplina della notificazione via PEC prevista per il processo civile non si applica automaticamente al processo tributario, che è regolato da norme speciali e da specifiche regole tecniche di attuazione.
- La distinzione tra nullità e inesistenza della notificazione dipende dal grado di difformità dell'atto rispetto al tipo legale: la mera irregolarità tecnica può integrare nullità sanabile, mentre l'uso di un mezzo non ancora consentito integra inesistenza insanabile.
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