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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38299/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione di una cartella di pagamento per omesso versamento dell'IRAP relativa all'anno d'imposta 2006. In primo grado il ricorso era stato deciso dalla commissione tributaria provinciale; in appello, la commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile l'impugnazione perché notificata "in via informale via PEC", ritenuta all'epoca esclusa nel processo tributario ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.P.R. n. 68/2005. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 156, comma 3, c.p.c., sostenendo che la costituzione dell'Agenzia in appello avesse comunque raggiunto lo scopo della notificazione e impedisse la declaratoria di nullità; (2) violazione di varie norme, sostenendo che la notifica via PEC ex L. n. 53/1994 fosse equipollente alla raccomandata e fosse utilizzabile anche nel processo tributario, in ragione del rinvio alle norme sulle notificazioni civili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che, nel processo tributario, la notifica a mezzo PEC è consentita solo quando sia operativo il processo tributario telematico e che, nel 2014, tale disciplina non era ancora operativa. Di conseguenza, la notifica dell'atto di appello eseguita via PEC dal difensore era giuridicamente inesistente, non semplicemente nulla, e quindi non sanabile neppure per effetto della costituzione dell'Agenzia delle Entrate. La Corte ha inoltre escluso la condanna alle spese in favore dell'Erario, per la sola partecipazione dell'Avvocatura dello Stato all'udienza senza svolgimento di attività difensiva sostanziale. È stato anche dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario la notificazione a mezzo PEC è valida solo quando sia già operativa la disciplina specifica del processo tributario telematico; in assenza di tale operatività, la notifica eseguita via PEC è giuridicamente inesistente.
  • La costituzione in giudizio della parte intimata non sana un vizio radicale quando l'atto notificatorio non sia affetto da semplice nullità, ma sia del tutto privo di un modello legale di riferimento.
  • La disciplina della notificazione via PEC prevista per il processo civile non si applica automaticamente al processo tributario, che è regolato da norme speciali e da specifiche regole tecniche di attuazione.
  • La distinzione tra nullità e inesistenza della notificazione dipende dal grado di difformità dell'atto rispetto al tipo legale: la mera irregolarità tecnica può integrare nullità sanabile, mentre l'uso di un mezzo non ancora consentito integra inesistenza insanabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

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