Ordinanza n. 143/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto direttoriale di promozione a maggiore a scelta e atti connessi, nonché diniego dell’istanza di ricostruzione della carriera con retrodatazione giuridica ed economica e riallineamento degli scrutini
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, originariamente escluso da un concorso per l’ammissione all’Accademia della Guardia di Finanza per una ritenuta non idoneità sanitaria, aveva ottenuto dal TAR Lazio l’annullamento dell’esclusione con sentenza passata in giudicato. Egli era stato tuttavia arruolato nell’ambito del concorso dell’anno successivo, con un ritardo di un anno rispetto alla procedura alla quale avrebbe dovuto partecipare, chiedendo quindi la ricostruzione della carriera, la retrodatazione giuridica ed economica e il riallineamento degli scrutini. Dopo un precedente diniego, qualificato dal TAR Abruzzo come atto meramente confermativo e non lesivo, il ricorrente ha impugnato il successivo decreto di promozione a maggiore a scelta, il nuovo diniego dell’Amministrazione e gli atti connessi. Ha dedotto: violazione ed elusione del giudicato e travisamento dei fatti per mancata attuazione dell’effetto ripristinatorio e conformativo della sentenza del TAR Lazio; violazione della disciplina sull’avanzamento degli ufficiali della Guardia di Finanza; illogicità manifesta, ingiustizia grave e disparità di trattamento; violazione dei principi di imparzialità, ragionevolezza e buon andamento; contraddittorietà e difetto di motivazione. L’Amministrazione ha eccepito preliminarmente l’incompetenza territoriale del TRGA Trento, sostenendo che la controversia rientrasse nella competenza del TAR Lazio ai sensi dell’art. 13, comma 3, c.p.a., in quanto relativa a una procedura di rilievo nazionale.
La decisione
Il Tribunale ha esaminato prioritariamente l’eccezione di incompetenza territoriale, anche ai sensi dell’art. 15, comma 2, c.p.a., e l’ha accolta, senza esaminare i motivi di merito né la domanda cautelare. Ha ritenuto che la ricostruzione della carriera richiesta producesse effetti sull’assetto nazionale delle promozioni a scelta e coinvolgesse una pluralità di ufficiali distribuiti sull’intero territorio statale. La competenza non deve essere individuata in base al carattere personale delle censure o della domanda, ma in relazione alla natura dell’organo emanante e agli effetti dell’atto. Poiché gli atti provenivano da organi centrali dello Stato e incidevano su una procedura di avanzamento unitaria, con effetti potenzialmente riferibili a una pluralità di militari, la competenza appartiene al TAR Lazio, sede di Roma. Il processo può essere riassunto davanti al giudice dichiarato competente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità del caso e della definizione in rito.
Norme richiamate
È richiamato dall’Amministrazione quale criterio di individuazione della competenza territoriale per provvedimenti aventi effetti ultraregionali o nazionali; il giudice fonda la decisione sulla natura centrale dell’organo emanante e sugli effetti nazionali degli atti.
Consente al giudice di rilevare e dichiarare l’incompetenza territoriale e di indicare il giudice competente; la causa può essere riassunta davanti a quest’ultimo entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Disciplina la riassunzione del processo davanti al giudice dichiarato competente, necessaria per la prosecuzione del giudizio.
È invocato dal ricorrente in relazione all’efficacia del giudicato formatosi sulla sentenza che aveva annullato l’esclusione dal concorso, ma il giudice non esamina nel merito tale censura.
È invocato dal ricorrente con riferimento alla dedotta violazione o elusione del giudicato; la questione resta assorbita dalla declaratoria di incompetenza territoriale.
Richiamato dal ricorrente quale disciplina dell’ordinamento e dell’avanzamento della Guardia di Finanza; non è esaminato nel merito.
Richiamato dal ricorrente quale disciplina dell’avanzamento degli ufficiali; non è esaminato nel merito.
art. 3 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione ai principi di imparzialità, ragionevolezza e divieto di disparità di trattamento; la censura non è esaminata.
art. 97 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; la censura non è esaminata.
Richiamato dal ricorrente per il dedotto difetto di motivazione del provvedimento amministrativo; la relativa censura non è esaminata.
Massime di principio
- Ai fini della competenza territoriale, la natura nazionale di una procedura amministrativa deve essere valutata considerando congiuntamente la natura centrale dell’organo emanante e gli effetti dell’atto, non già la dimensione individuale della posizione fatta valere dal ricorrente.
- La controversia relativa alla ricostruzione della carriera e alle promozioni a scelta di personale militare appartiene alla competenza territoriale del TAR Lazio, sede di Roma, quando gli atti provengono da organi centrali e incidono sull’organizzazione nazionale della forza armata o su procedure riguardanti una pluralità di militari dislocati sul territorio nazionale.
- La qualificazione della domanda come personale non è sufficiente a radicare la competenza del TAR del luogo di servizio o di residenza del dipendente quando gli effetti dell’atto impugnato trascendono la singola posizione e si riflettono su una procedura nazionale unitaria.
- Quando il giudice amministrativo dichiara la propria incompetenza territoriale, la causa può proseguire davanti al giudice indicato come competente mediante riassunzione nel termine perentorio previsto dall’art. 15 c.p.a.; in mancanza, il processo non prosegue davanti al giudice originario.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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