DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 2001, n. 69
Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina ruoli, dotazioni organiche, reclutamento, obblighi di ferma e avanzamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza, con regole distinte per ruolo normale, tecnico-logistico-amministrativo e comparti speciali. Prevede requisiti di accesso, concorsi, corsi di formazione e procedure di valutazione per la carriera, oltre a limiti temporali specifici per alcune riserve e disposizioni transitorie.
Reclutamento, ruoli e avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza
Reclutamento, ruoli e avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza
Il decreto definisce l’assetto dei ruoli degli ufficiali della Guardia di finanza, le modalità di accesso, gli obblighi di servizio e le regole di avanzamento di carriera. La disciplina è costruita in attuazione della delega del 2000 e si applica agli ufficiali in servizio permanente effettivo, con norme specifiche per i diversi comparti e per alcune categorie di personale in congedo o proveniente da altri ruoli.
Ambito di applicazione e assetto gerarchico
Il provvedimento disciplina i ruoli, le dotazioni organiche, il reclutamento e l’avanzamento degli ufficiali, oltre alle disposizioni sullo stato giuridico degli ufficiali in servizio permanente. La successione gerarchica e la corrispondenza dei gradi sono rinviate alla tabella allegata.
Il Comandante generale è collocato gerarchicamente al di sopra dei generali di corpo d’armata, in relazione alle attribuzioni connesse alla carica. Il Comandante in seconda è individuato nel generale di corpo d’armata più anziano in servizio permanente effettivo, salvo esclusione per gravi motivi penali o disciplinari su proposta del Comandante generale; resta in carica per due anni, salvo cessazione anticipata dal servizio.
Ruoli degli ufficiali
Gli ufficiali del servizio permanente sono iscritti in:
- ruolo normale, articolato nei comparti ordinario, aeronavale e speciale;
- ruolo tecnico-logistico-amministrativo.
Il maestro direttore e il maestro vice direttore della banda musicale sono computati nel ruolo normale, comparto speciale. Gli ufficiali dell’ausiliaria, di complemento, della riserva e della riserva di complemento sono iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente. È inoltre previsto che, da una certa data di transito indicata dalla normativa successiva, i militari nominati sottotenenti di complemento o della riserva di complemento siano iscritti nel corrispondente ruolo del congedo relativo al ruolo normale - comparto speciale.
Organici e funzionamento dei ruoli
Le consistenze organiche, i profili di carriera e le modalità di avanzamento dei ruoli normale e tecnico-logistico-amministrativo sono contenuti nelle tabelle allegate. Gli aumenti o le diminuzioni degli organici rispetto a quelli tabellari sono realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2017 secondo le progressioni previste.
Per l’alimentazione annuale dei ruoli, il numero dei posti a concorso non può superare:
- per il ruolo normale, comparti ordinario, aeronavale e speciale, le vacanze in organico degli ufficiali inferiori e comunque, per ciascun comparto, un undicesimo dell’organico;
- per il ruolo tecnico-logistico-amministrativo, le vacanze esistenti nell’organico complessivo degli ufficiali inferiori e superiori del ruolo.
Requisiti generali per la nomina e regole concorsuali
Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo sono richiesti, tra gli altri:
- cittadinanza italiana;
- diploma di scuola secondaria di secondo grado o laurea;
- idoneità psicofisica e attitudinale;
- possesso dei parametri fisici previsti dalle tabelle richiamate dal regolamento del 2015;
- assenza di tatuaggi o alterazioni permanenti dell’aspetto fisico lesive del decoro dell’uniforme o della dignità del ruolo, secondo il bando;
- godimento dei diritti civili e politici;
- assenza di precedenti destituzioni, dispensa, decadenze, licenziamenti disciplinari o proscioglimenti da precedenti arruolamenti, salvo eccezioni indicate;
- requisiti di onorabilità e assenza di condanne, imputazioni o misure di prevenzione;
- assenza di dimissioni disciplinari o per inattitudine da scuole militari;
- per i militari in servizio permanente, assenza di non idoneità all’avanzamento, salvo successivo giudizio favorevole e decorso di almeno cinque anni;
- assenza di sanzioni disciplinari gravi nell’ultimo biennio;
- assenza di procedimenti disciplinari o sospensioni;
- assenza di situazioni incompatibili con l’acquisizione o conservazione dello stato di ufficiale alla data dell’effettivo incorporamento.
I requisiti devono essere posseduti, salvo diversa previsione, alle date fissate nel bando. Il decreto ministeriale individua i titoli di studio validi per i concorsi e gli eventuali ulteriori requisiti. Le modalità di svolgimento dei concorsi, delle prove e delle commissioni sono stabilite con determinazione del Comandante generale.
Concorsi, prove e limiti alle graduatorie
Nei concorsi per ufficiali in servizio permanente l’Amministrazione può coprire fino a un decimo dei posti con vacanze sopravvenute entro l’approvazione della graduatoria. In caso di rinuncia o decadenza entro 30 giorni dall’inizio dei corsi, possono essere ammesse ulteriori unità secondo la graduatoria; se il corso dura meno di un anno, la facoltà è esercitabile entro un dodicesimo della durata del corso. Le graduatorie cessano di validità dopo la scadenza dei termini per le ammissioni ulteriori. Le riserve di posti previste da leggi speciali non possono superare complessivamente un terzo dei posti messi a concorso.
Ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali non si applicano gli aumenti di limite di età previsti per i pubblici impieghi. Per il personale che accede da altri ruoli o corpi e percepisce trattamenti fissi e continuativi più elevati rispetto al nuovo inquadramento, è riconosciuto un assegno personale riassorbibile.
Reclutamento del ruolo normale
Gli ufficiali del ruolo normale sono tratti mediante concorso pubblico e concorso interno. Il numero dei posti è stabilito dal Comandante generale.
Nel concorso interno può essere destinato fino al 25% dei posti a favore di appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri che, nell’ultimo quinquennio, siano stati impiegati come specializzati nei servizi navale e aereo e possiedano:
- una delle lauree specialistiche o magistrali previste;
- una specializzazione nei servizi navale o aereo;
- una valutazione non inferiore a “superiore alla media” nell’ultimo biennio.
Accesso al ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale
Per il concorso pubblico di accesso ai comparti ordinario e aeronavale, gli ufficiali sono tratti con il grado di sottotenente tra coloro che abbiano completato con esito favorevole il secondo anno di corso dell’Accademia della Guardia di finanza.
L’età per la partecipazione al concorso di ammissione all’Accademia non può essere inferiore a 17 anni né superiore a 22 anni alla data indicata nel bando; il limite massimo è elevato a 28 anni per specifiche categorie interne e per taluni militari e allievi del Corpo. È ammessa, entro il limite delle riserve generali, una riserva di posti fino al 30% per i diplomati delle scuole militari.
Il ciclo formativo è universitario e mira al conseguimento della laurea magistrale in discipline economico-giuridiche. Esso comprende:
- un corso di Accademia di durata biennale;
- un corso di Applicazione di durata triennale, per due anni da sottotenente e un anno da tenente.
I vincitori del concorso sono ammessi al primo anno dell’Accademia; la nomina a sottotenente avviene in base alla graduatoria formata al termine del secondo anno. Al termine dell’Applicazione è rideterminata l’anzianità relativa dei tenenti.
Sono previsti rinvio ed espulsione dal corso per rinuncia, mancanza delle qualità e attitudini richieste, o gravi infrazioni disciplinari. In caso di mancato superamento degli esami è consentito ripetere un solo anno del ciclo formativo; alla seconda bocciatura il frequentatore è rinviato. Chi non può sostenere l’ultima sessione per cause documentate e non dipendenti dalla propria volontà può ripetere l’anno senza essere considerato ripetente. Il frequentatore del comparto aeronavale che perda definitivamente l’idoneità al volo o alla navigazione può proseguire il ciclo formativo nel comparto aeronavale, previa domanda entro 60 giorni e parere favorevole del Comandante generale.
Il rinvio o l’espulsione comportano il proscioglimento dalla ferma e, per l’allievo ufficiale, il congedo assoluto, salvo il personale già appartenente al Corpo. Chi è rinviato o espulso non può partecipare ai successivi concorsi di ammissione all’Accademia; se già in servizio nella Guardia di finanza, riassume la precedente posizione di stato.
Accesso interno al ruolo normale - comparto speciale
Al concorso interno per il ruolo normale, comparto speciale, possono partecipare gli appartenenti in servizio permanente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri in possesso di laurea specialistica o magistrale, con età compresa tra 30 e 45 anni e con valutazione nell’ultimo biennio non inferiore a “superiore alla media”.
I vincitori frequentano un corso presso l’Accademia della Guardia di finanza di durata non inferiore a un anno; al termine sono nominati sottotenenti del comparto speciale e iscritti in ruolo secondo la graduatoria finale. Anche a questi frequentatori si applicano, per quanto compatibili, le norme sui rinvii, sulle espulsioni e sul proscioglimento dalla ferma. Il frequentatore che perda definitivamente l’idoneità al volo o alla navigazione prosegue il corso nel comparto speciale.
Ruolo tecnico-logistico-amministrativo
L’accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo avviene mediante concorso per titoli ed esami con nomina iniziale a tenente. Possono partecipare i cittadini in possesso di laurea specialistica o magistrale in discipline attinenti alla specialità concorsuale, o di altri titoli specialistici o abilitativi individuati dal bando, purché non abbiano superato i 32 anni; per gli appartenenti ai ruoli interni del Corpo il limite è elevato a 45 anni.
I requisiti devono essere posseduti, salvo diversa previsione, alla data indicata nel bando. A parità di merito è preferenziale il servizio prestato senza demerito nel Corpo. I vincitori frequentano un corso di durata non inferiore a sei mesi; solo dopo l’idoneità medica di incorporamento e la ferma prescritta sono nominati tenenti con decorrenza dall’inizio del corso, mentre gli effetti economici decorrono dall’effettivo incorporamento. Al termine del corso l’anzianità relativa è rideterminata sulla base della graduatoria finale.
Agli ufficiali frequentatori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni su rinvio, espulsione e proscioglimento dalla ferma. Gli ufficiali medici del ruolo tecnico-logistico-amministrativo accedono alle specializzazioni solo secondo la disciplina sanitaria richiamata; resta possibile la prosecuzione di corsi già iniziati prima dell’assunzione, secondo le modalità previste dalla normativa sanitaria.
Obblighi di ferma e vincoli di servizio
Gli allievi ufficiali reclutati per il ruolo normale tramite Accademia assumono una ferma di tre anni all’ammissione al corso e, ai fini della nomina a sottotenente, una nuova ferma di dieci anni che assorbe la precedente.
Gli allievi ufficiali reclutati per il comparto speciale e gli ufficiali allievi del ruolo tecnico-logistico-amministrativo assumono una ferma di sette anni decorrente dall’inizio del corso di formazione o, se successiva, dall’effettiva ammissione.
Gli ufficiali in servizio permanente ammessi a corsi di elevato livello tecnico-professionale o a incarichi particolarmente qualificati all’estero di durata almeno annuale sono vincolati a una ferma di cinque anni. Il vincolo decorre, a seconda dei casi, dalla conclusione dei corsi, dalla cessazione dall’incarico all’estero, dal provvedimento di rinvio o espulsione, oppure dalla presentazione della domanda di dimissione.
Ai fini del completamento delle ferma non si computano, con alcune eccezioni, i periodi di aspettativa e i periodi di frequenza di dottorati di ricerca e di corsi di specializzazione medica. Gli ufficiali in servizio permanente che, per esigenze dell’Amministrazione, siano ammessi a dottorati di ricerca sono vincolati a restare in servizio per una durata pari a due volte e mezzo gli anni prescritti per il dottorato. Gli obblighi di servizio vincolano il personale al servizio nel Corpo della Guardia di finanza e l’assunzione presso altre pubbliche amministrazioni può avvenire solo al termine della ferma.
Impiego degli ufficiali nei comparti speciali
Gli ufficiali del comparto aeronavale sono impiegati nei servizi aereo e navale del Corpo; in caso di perdita della specializzazione o per esigenze di servizio possono essere impiegati in compiti addestrativi, operativi o logistici attinenti a tali servizi.
Gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo sono impiegati negli incarichi propri del comparto e della specialità di appartenenza; per esigenze di servizio possono essere adibiti a compiti addestrativi e operativi attinenti alla specialità.
Requisiti e modalità dell’avanzamento
Per l’avanzamento al grado superiore l’ufficiale deve possedere requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, culturali e professionali adeguati. L’aver svolto bene le funzioni del grado rivestito è condizione necessaria ma non sufficiente. Per i gradi di generale tali requisiti devono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alto comando o alta direzione.
L’avanzamento avviene:
- ad anzianità;
- a scelta;
- per meriti eccezionali.
L’avanzamento ad anzianità segue l’ordine di iscrizione nel ruolo. L’avanzamento a scelta avviene secondo la graduatoria di merito o, ove previsto, secondo l’ordine di iscrizione in ruolo. L’avanzamento per meriti eccezionali dà precedenza sull’anzianità e sulla scelta.
Commissioni di avanzamento e regole procedurali
Sono previste una Commissione superiore di avanzamento, competente per gli ufficiali di grado pari o superiore a tenente colonnello, e una Commissione ordinaria di avanzamento, competente per i gradi da sottotenente a maggiore. I componenti devono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, con specifici limiti di incompatibilità.
Non possono farne parte gli ufficiali che ricoprano determinate cariche politiche o di vertice amministrativo, siano rinviati a giudizio o sottoposti a specifici procedimenti penali o disciplinari, o siano impiegati presso servizi informativi, organismi internazionali esteri o altre situazioni incompatibili.
Le commissioni sono convocate dal Comandante generale, deliberano a votazione palese in ordine inverso di grado e anzianità, sono validamente costituite con la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto al voto e decidono a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Giudizi, valutazione e graduatorie
Le commissioni esprimono il giudizio sull’avanzamento sulla base della documentazione caratteristica e matricolare e dei requisiti richiesti. Il superamento del corso superiore di polizia economico-finanziaria costituisce titolo preferenziale. Per gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, l’aver ricoperto incarichi in più sedi di servizio costituisce titolo per l’avanzamento a scelta al grado di colonnello. Le commissioni possono interpellare superiori che abbiano avuto alle dipendenze l’ufficiale.
Per l’avanzamento ad anzianità il giudizio è di idoneità o non idoneità, con iscrizione in due elenchi distinti. Gli ufficiali del congedo dichiarati non idonei non possono più essere valutati, trattenuti o richiamati in servizio e, se già trattenuti o richiamati, cessano entro 30 giorni dalla notifica.
Per l’avanzamento a scelta la valutazione si articola in due fasi: giudizio di idoneità e attribuzione di un punteggio di merito da 1 a 30. Per gli ufficiali fino a colonnello il punteggio si basa su qualità morali e fisiche, benemerenze e qualità professionali, doti intellettuali e cultura, attitudine al grado superiore; per gli ufficiali generali il giudizio è complessivo sugli stessi elementi. Sono previste distinte graduatorie per comparti e ruoli, con regole particolari per il ruolo normale, per il comparto speciale e per il ruolo tecnico-logistico-amministrativo.
Le modalità e i criteri applicativi della valutazione sono demandati a regolamento ministeriale.
Approvazione degli atti e promozioni
Gli elenchi e le graduatorie per l’avanzamento a scelta ai gradi di colonnello e generale sono approvati dal Ministro dell’economia e delle finanze; per i gradi da tenente a tenente colonnello provvede il Comandante generale. Gli ufficiali inseriti negli elenchi approvati sono idonei all’avanzamento; quelli inseriti negli elenchi dei non idonei sono non idonei.
Le promozioni sono disposte:
- con decreto del Presidente della Repubblica per gli ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata;
- previa deliberazione del Consiglio dei ministri, per i generali di corpo d’armata;
- con determinazione del Comandante generale per i gradi inferiori.
Se nello stesso anno sono previste promozioni a scelta e ad anzianità per lo stesso grado, si procede prima alle promozioni a scelta. La morte dell’ufficiale o la sua permanente inidoneità fisica da causa di servizio non impediscono la promozione se il grado sarebbe stato conseguibile con anzianità anteriore.
Annullamento della valutazione e perdita dei requisiti
La valutazione degli ufficiali collocati in posizione utile per la promozione a scelta o giudicati idonei per l’avanzamento ad anzianità è annullata se sopravvengono talune condizioni ostative già previste per la partecipazione alla valutazione. Il Comandante generale può inoltre annullare la valutazione per fatti di notevole gravità. L’ufficiale deve ricevere comunicazione dell’annullamento e dei motivi.
Disposizioni transitorie e aggiornamenti temporali
Il testo contiene numerose modifiche e rinvii a norme successive, con soppressione di alcune lettere e articoli e con decorrenze differite per talune riserve di posti e per la promozione di specifici gradi. In particolare, alcune quote di riserva per il concorso interno e la decorrenza di talune promozioni sono state fissate per periodi determinati o a partire da anni successivi, secondo gli aggiornamenti richiamati nel testo.
Obsolescenza normativa
La disciplina non è integralmente superata, ma risulta ampiamente modificata da interventi successivi. Restano tuttavia presenti regole ancora utili su reclutamento, ferma, impiego e avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.
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