Ordinanza n. 5192/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento di atti e provvedimenti, di cui si ignorano gli estrermi, con i quali il Ministero non ha autorizzato l’istituto Scolastico Comprensivo -OMISSIS- all’espletamento dei percorsi musicali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti e provvedimenti ministeriali, di estremi non indicati, con i quali non è stata autorizzata l'attivazione dei percorsi a indirizzo musicale presso un istituto comprensivo
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti ministeriali con cui non è stata autorizzata l'attivazione dei percorsi a indirizzo musicale per l'anno scolastico 2026/2027 presso l'istituto comprensivo. L'Amministrazione ha sostenuto che, nella fase dell'organico di diritto, l'istituto aveva comunicato la richiesta di iscrizione di soli 11 alunni alla classe prima del percorso musicale, numero inferiore al minimo di 18 richiesto dalla disciplina applicabile. La parte ricorrente ha invece affermato che presso l'istituto risultavano iscritti almeno 18 alunni. Il giudice ha rilevato una divergenza su un fatto decisivo, ossia il numero effettivo degli studenti iscritti alla classe prima del percorso a indirizzo musicale, e ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti documentati.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità degli atti impugnati. Ha disposto, ai sensi dell'art. 63, comma 1, c.p.a., un'istruttoria imponendo al Ministero di depositare una relazione con documentati chiarimenti sul numero degli studenti iscritti alla classe prima del percorso musicale dell'istituto, entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, dell'ordinanza. Il medesimo incombente è stato posto anche a carico della parte ricorrente. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 24 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 2 del decreto interministeriale sui percorsi a indirizzo musicale
Ogni istituzione scolastica statale può richiedere l’attivazione di percorsi a indirizzo musicale che prevedono, per ciascun anno di corso, gruppi di alunni, suddivisi in quattro sottogruppi, ciascuno corrispondente a una diversa specialità strumentale. I gruppi sono costituiti rispettando i parametri numerici fissati dall’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica, 20 marzo 2009, n. 81, dopo la costituzione delle classi ai sensi dei medesimi parametri
La disposizione collega la costituzione dei gruppi del percorso musicale ai parametri numerici previsti per la formazione delle classi.
art. 11 d.P.R. 81/2009
Le classi prime delle scuole secondarie di I grado e delle relative sezioni staccate sono costituite, di norma, con non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabili fino a 28 qualora residuino eventuali resti
La norma è stata richiamata quale parametro numerico per valutare il requisito minimo di 18 alunni rilevante ai fini dell'attivazione del percorso musicale.
art. 63, comma 1, c.p.a.
È stato utilizzato come base normativa per disporre l'acquisizione di una relazione e di documentati chiarimenti su un fatto controverso decisivo per la definizione della causa.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento dei dati identificativi dei minori e degli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), regolamento (UE) 2016/679
Richiamato unitamente alla disciplina nazionale per giustificare l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Quando la decisione sulla legittimità del diniego di attivazione di un percorso scolastico dipende dal numero effettivo degli alunni iscritti, e tale dato è controverso tra le parti, il giudice può disporre un'istruttoria per acquisire chiarimenti documentati dall'amministrazione e dalla parte ricorrente prima di pronunciarsi sul merito.
- Ai fini dell'attivazione di percorsi a indirizzo musicale, il numero minimo degli alunni deve essere verificato alla luce dei parametri numerici applicabili alla costituzione delle classi prime della scuola secondaria di primo grado.
- Il giudice amministrativo può porre il medesimo incombente istruttorio sia a carico dell'amministrazione sia a carico della parte ricorrente quando la ricostruzione del fatto decisivo richiede il confronto tra la documentazione nella disponibilità delle parti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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