Ordinanza n. 121/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. del Decreto di ripetizione del periodo di applicazione pratica del Direttore Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale, prot. 333/SAA/I/98.03.A.A/231°, emesso l'8.05.2026 e notificato il 12.05.2026; 2. del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di differimento dell'avvio della ripetizione del periodo di applicazione pratica presentata dal ricorrente in data 1°.07.2026 e mai riscontrata dall'Amministrazione; 3. di ogni atto presupposto, connesso e conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di ripetizione del periodo di applicazione pratica, nella parte in cui fissava il termine finale al 14 settembre 2026, e silenzio-rigetto sull'istanza di differimento
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui l'Amministrazione aveva disposto la ripetizione del periodo di applicazione pratica, deducendo l'illegittimità della fissazione del termine finale al 14 settembre 2026, nonché il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di differimento dell'avvio della ripetizione. La questione cautelare riguardava gli effetti, sul periodo di prova, delle assenze dovute a temporanea inidoneità al servizio. Il ricorrente sosteneva che il tempo non potesse consumarsi, con effetti preclusivi sulla carriera, durante il periodo in cui non era giustificatamente in grado di recarsi al lavoro per ragioni sanitarie. Il ricorso era inoltre corredato da documentazione sanitaria ritenuta idonea a fondare il fumus boni iuris.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Ha ritenuto che l'impossibilità di completare il periodo di prova per il superamento del limite delle assenze determinasse una rilevante lesione della posizione giuridica del ricorrente, esponendolo a ritardi irreversibili nella carriera e al rischio di provvedimenti definitivamente preclusivi, quali la dimissione d'ufficio e l'esclusione dai ruoli della Polizia di Stato. Il Collegio ha ritenuto che il periodo di prova non potesse considerarsi consumato durante le assenze giustificate dalla temporanea inidoneità al servizio. Ha quindi sospeso il decreto nella parte relativa al termine finale del 14 settembre 2026 e ha disposto, quale misura cautelare conformativa atipica, che il periodo di applicazione pratica fosse svolto e completato dopo il recupero dell'idoneità, con differimento del termine finale per una durata corrispondente alle assenze non imputabili al ricorrente e comunque per il tempo necessario alla concreta verifica del percorso formativo. Il ricorrente è stato ammesso con riserva allo svolgimento del periodo. Ogni decisione sul merito e sulle spese è stata rinviata; è stata fissata l'udienza pubblica del 16 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base della tutela cautelare. Il giudice ha ritenuto sussistenti il fumus boni iuris, anche alla luce della documentazione sanitaria, e un pregiudizio grave derivante dal rischio di ritardi irreversibili nella carriera e di provvedimenti preclusivi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può sospendere un provvedimento e adottare misure conformative atipiche quando ciò sia necessario ad assicurare l'utilità della futura decisione di merito, anche imponendo la riedizione o il completamento di un percorso formativo dopo il recupero dell'idoneità al servizio.
- Il periodo di prova o di applicazione pratica non può considerarsi consumato, con effetti preclusivi per il dipendente, durante le assenze giustificate dalla temporanea inidoneità al servizio, quando tali assenze impediscano in concreto lo svolgimento e la verifica del percorso formativo.
- La tutela cautelare è giustificata quando l'esecuzione del provvedimento esponga il ricorrente a ritardi irreversibili nella carriera o al rischio di provvedimenti definitivamente preclusivi, anche se il danno non si è ancora integralmente prodotto.
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