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Ordinanza

Ordinanza n. 14894/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento ​quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell’11 aprile 2023; - della graduatoria provvisoria pubblicata in data 31.05.23, consequenziale parere del 14.06.23 dalla Sezione Autonoma presso il Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Roma e graduatoria definitiva, approvata con delibera del CSM del 13.12.2023, inerente procedura di selezione per l’ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace presso l’Ufficio del giudice di pace di Roma; - della graduatoria provvisoria pubblicata in data 31.05.23, consequenziale parere del 14.06.23 dalla Sezione Autonoma presso il Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Roma e graduatoria definitiva, approvata con delibera del CSM del 13.12.2023, inerente procedura di selezione per l’ammissione al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma; - della graduatoria provvisoria pubblicata in data 31.05.23, consequenziale parere del 14.06.23 dalla Sezione Autonoma presso il Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Roma e graduatoria definitiva, approvata con delibera del CSM del 13.12.2023, inerente procedura di selezione per l’ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace presso l’Ufficio del giudice di pace di Ostia; - di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, antecedenti, consequenziali e collegati, ancorché non conosciuti, lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente; quanto riguarda ai motivi aggiunti presentati il 19 gennaio 2026: - dei provvedimenti di avvio del tirocinio della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Roma; - delle delibere del CSM di scorrimento, a seguito di rinuncia all’ammissione al tirocinio di alcuni candidati: del 05.06.24, 16.10.24 e 22.01.25, ai fini della nomina a GOP presso l’Ufficio del GdP di Roma; del 23.10.24, 04.12.24 e 22.01.25 ai fini della nomina a VPO presso la Procura di Roma; - delle graduatorie degli idonei per il conferimento dell’incarico all’esito del tirocinio della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Roma; - delle delibere del CSM di nomina degli idonei: del 05.11.25 (pubbl. il 17.11.25) e 10.12.25 (pubbl. il 19.12.25) ai fini della nomina a GOP presso l’Ufficio del GdP di Roma; del 05.11.25 (pubbl. il 17.11.25) e 10.12.25 (pubbl. il 19.12.25) ai fini della nomina a VPO presso la Procura di Roma; del 22.10.25 (pubbl. l’11.11.25) e 10.12.25 (pubbl. il 19.12.25) ai fini della nomina a GOP presso l’Ufficio del GdP di Ostia; - dei decreti del Ministro della giustizia di conferimento dell’incarico; - degli ulteriori atti e provvedimenti, presupposti, collegati, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente​

Giustizia amministrativa202401771

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Bando, graduatorie, atti di scorrimento, avvio e conclusione del tirocinio, delibere di nomina e decreti di conferimento dell’incarico relativi a procedure per la nomina a giudice onorario di pace e vice procuratore onorario

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il bando di concorso, le graduatorie provvisorie e definitive e gli ulteriori atti della procedura selettiva per l’ammissione al tirocinio finalizzato alla nomina a giudice onorario di pace presso gli uffici del giudice di pace di Roma e Ostia e a vice procuratore onorario presso la Procura della Repubblica di Roma. Con motivi aggiunti del 19 gennaio 2026 ha esteso l’impugnazione ai provvedimenti di avvio del tirocinio, alle delibere del CSM di scorrimento delle graduatorie, alle graduatorie degli idonei all’esito del tirocinio, alle delibere di nomina e ai decreti ministeriali di conferimento degli incarichi. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità sostanziale dedotti, ma rileva la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati controinteressati, in ragione del loro elevato numero.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito delle impugnazioni. Rilevata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati interessati dagli atti impugnati e considerato che la notificazione ordinaria sarebbe particolarmente difficile per l’elevato numero dei controinteressati, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a. La pubblicazione dovrà avvenire sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia e dovrà contenere l’autorità giudiziaria e il numero di registro, l’identificazione delle parti, gli estremi degli atti impugnati, un sunto dei motivi, l’indicazione dei controinteressati, le informazioni sul sito della giustizia amministrativa, gli estremi dell’ordinanza e il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti. Il Ministero dovrà mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, rilasciare un’attestazione dell’avvenuta pubblicazione e predisporre un collegamento denominato “Atti di notifica”. Gli adempimenti dovranno essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova entro i successivi dieci giorni; l’inosservanza comporterà l’improcedibilità del ricorso. Gli oneri della pubblicazione sono posti a carico del ricorrente, previa documentazione dei costi da parte del Ministero. L’udienza pubblica per la discussione del merito è stata fissata al 27 gennaio 2027. Il TAR si è riservato di decidere sull’ammissibilità dell’intervento ad adiuvandum.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità

    Consente di sostituire la notificazione ordinaria con la notificazione per pubblici proclami quando il numero dei destinatari rende particolarmente difficile la notificazione individuale; il giudice ne determina le modalità.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale base normativa per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.

  • art. 49 c.p.a.

    È richiamato quale base normativa dell’ordine di integrazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • Quando il numero dei controinteressati rende particolarmente difficile la notificazione ordinaria, il giudice amministrativo può autorizzare, su richiesta della parte, l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, prescrivendone puntualmente contenuti, modalità e termini.
  • L’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami non definisce il merito del ricorso: la parte deve eseguire integralmente gli adempimenti prescritti e depositarne tempestivamente la prova, pena l’improcedibilità del giudizio.
  • Nella notificazione per pubblici proclami relativa a un ricorso amministrativo devono essere rese conoscibili, almeno, l’autorità giudiziaria, il numero di ruolo, le parti, gli atti impugnati, una sintesi dei motivi, l’identificazione dei controinteressati e il testo degli atti processuali rilevanti.
  • Quando la notificazione è disposta mediante pubblicazione sul sito istituzionale di un’amministrazione, il giudice può imporre la permanenza online degli atti, la predisposizione di un’apposita sezione facilmente accessibile e il rilascio di un’attestazione con la data di pubblicazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrere

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