Ordinanza n. 2483/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di proscioglimento dalla ferma in qualità di VFI per mancato superamento del corso addestrativo di base, unitamente agli atti presupposti e al bando nazionale di reclutamento
Esito
La controversia
Il giudizio, originariamente instaurato davanti al TAR Lazio, è stato riassunto davanti al TAR Sicilia – Catania in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio che aveva ritenuto territorialmente competente il giudice siciliano in ragione della residenza del ricorrente e della localizzazione degli effetti del provvedimento. Il ricorrente aveva impugnato il proscioglimento dalla ferma, disposto dopo il superamento del limite di assenze pari a un terzo della durata del corso basico addestrativo, assenze dovute a una patologia non riconosciuta dipendente da causa di servizio. Erano stati inoltre impugnati, ove occorrente, la comunicazione di avvio del procedimento, la proposta di proscioglimento, il bando nazionale per il reclutamento di 6.500 VFI nell'Esercito per il 2025 e l'art. 7 della programmazione didattico-addestrativa. Con uno dei motivi il ricorrente censurava gli atti generali nella parte in cui non prevedevano l'equiparazione tra le assenze per causa di servizio, che consentono la ripetizione del corso, e le assenze dovute a una patologia non imputabile al militare. Il TAR Catania ha rilevato d'ufficio una questione di competenza, ritenendo non applicabile il foro speciale del pubblico impiego poiché il ricorrente non era più dipendente pubblico al momento della proposizione del ricorso, ma escludendo altresì che la competenza potesse essere radicata presso il TAR della regione di residenza.
La decisione
Il TAR Sicilia – Catania ha disposto d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 15, comma 5, c.p.a., trasmettendo l'ordinanza al Consiglio di Stato. Il Collegio ha ritenuto che il provvedimento di proscioglimento dalla ferma, incidendo sul reclutamento nelle Forze Armate, produca effetti non limitati alla Sicilia orientale, ma sull'intero territorio nazionale. Di conseguenza, la competenza non può essere individuata in base alla residenza del ricorrente, criterio non previsto dall'art. 13 c.p.a. e idoneo a favorire il forum shopping. La competenza spetta al TAR Lazio – Roma sia perché si tratta di un atto pluriregionale, ai sensi dell'art. 13, comma 3, c.p.a., sia, comunque, in base al criterio generale della sede dell'organo emanante, essendo il provvedimento adottato dal Ministero della Difesa con sede in Roma. La competenza del TAR Lazio è ulteriormente confermata dall'impugnazione del bando nazionale di reclutamento, atto generale avente efficacia su tutto il territorio nazionale. Non è stata decisa la fondatezza delle censure contro il proscioglimento o contro il bando.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, c.p.a.
fa riferimento, in via esclusiva, al criterio della sede di servizio dell'organo che abbia emanato il provvedimento gravato ovvero a quello concorrente e prioritario della circoscrizione degli effetti limitati nell'ambito territoriale della regione in cui ha sede il Tribunale
Il criterio degli effetti rileva solo quando gli effetti del provvedimento siano effettivamente limitati alla circoscrizione territoriale del TAR; non consente di radicare la competenza in base alla mera residenza del ricorrente.
art. 13, comma 3, c.p.a.
atto di natura pluriregionale, idoneo a radicare la competenza territoriale inderogabile presso il T.A.R. Lazio, con sede in Roma
Gli atti aventi efficacia pluriregionale o nazionale attraggono la competenza presso il TAR Lazio – Roma.
art. 15, comma 4, c.p.a.
è stato riassunto davanti a questo Tribunale
La causa è stata riassunta davanti al TAR Catania a seguito dell'ordinanza del TAR Lazio sulla competenza.
art. 15, comma 5, c.p.a.
dispone d’ufficio il regolamento di competenza
Il giudice amministrativo può sollevare d'ufficio il regolamento di competenza e trasmettere gli atti al Consiglio di Stato.
art. 15, comma 6, c.p.a.
Richiamato nell'ordinanza quale disposizione processuale applicabile alla questione di competenza.
art. 7 della programmazione didattico-addestrativa
Indicato come ulteriore atto generale impugnato, senza esame della sua legittimità.
Massime di principio
- La competenza territoriale amministrativa non può essere radicata presso il TAR della residenza del ricorrente, poiché tale criterio non è previsto dall'art. 13 c.p.a.; il criterio degli effetti opera soltanto quando gli effetti diretti del provvedimento siano realmente limitati alla circoscrizione territoriale del Tribunale.
- Un provvedimento di proscioglimento dalla ferma nelle Forze Armate, incidendo sul reclutamento militare nazionale, ha natura ed efficacia pluriregionale e non può essere considerato territorialmente limitato al luogo di residenza o di precedente servizio dell'interessato.
- Per gli atti amministrativi aventi efficacia nazionale o pluriregionale, la competenza territoriale inderogabile spetta al TAR Lazio – Roma ai sensi dell'art. 13, comma 3, c.p.a.; la medesima soluzione può comunque derivare dal criterio della sede dell'organo emanante quando questo abbia sede a Roma.
- L'impugnazione di un bando nazionale di reclutamento, anche se proposta insieme all'impugnazione di un provvedimento individuale consequenziale, radica la controversia presso il giudice competente per l'atto generale nazionale.
- Le regole sulla competenza territoriale e funzionale previste dal codice del processo amministrativo sono inderogabili e non possono essere utilizzate dalle parti per scegliere successivamente il foro ritenuto più favorevole.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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