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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09997/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Agenzia delle Entrate ha rettificato la rendita proposta dalla società con DOCFA per una unità immobiliare costituita da una pala eolica, elevandola da euro 2.400 a euro 9.790 sulla base di una stima allegata all'atto. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto per difetto di motivazione dell'atto; in appello la decisione era stata riformata, ritenendosi sufficiente la motivazione dell'avviso e condividendo la tesi dell'Ufficio secondo cui la torre eolica, per stabilità, consistenza volumetrica e ancoraggio al suolo, andava inclusa tra le costruzioni rilevanti ai fini della rendita. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, essendo l'avviso di trattazione comunicato solo all'Ufficio prima della scadenza del termine per costituirsi; 2) violazione dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015, per avere la CTR incluso nella stima il palo eolico nonostante la norma escluda i macchinari e gli impianti funzionali al processo produttivo; 3) violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per difetto di motivazione dell'atto impositivo; 4) omesso esame di un fatto decisivo, relativo all'inclusione delle componenti impiantistiche nella rettifica; 5) nullità della sentenza per inesistenza della motivazione, non essendo comprensibile la ragione della conferma della stima dell'Ufficio.

La decisione

La Corte ha ritenuto assorbente, rispetto alla dedotta nullità della comunicazione dell'udienza, il fondato accoglimento dei motivi successivi. Ha interpretato l'art. 1, comma 21, L. 208/2015 nel senso che, per gli immobili a destinazione speciale e particolare, sono inclusi nella stima diretta il suolo, le costruzioni e gli elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità, ma sono esclusi macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. Richiamando precedente giurisprudenza di legittimità in materia di parchi eolici, la Corte ha affermato che non basta la mera natura strutturale o l'ancoraggio al suolo del manufatto per includerlo nella rendita, occorrendo verificare se la componente sia, invece, funzionale al processo produttivo e quindi sottratta alla stima. Per questo ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, che dovrà accertare se la torre sia o meno un impianto/macchinario funzionale alla produzione di energia elettrica e rideterminare la rendita secondo i principi indicati, statuendo anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato per denunciare nullità della sentenza per asserita violazione del contraddittorio e per mancanza/inesistenza di motivazione

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    invocato per denunciare violazione di legge in relazione alla determinazione della rendita catastale e alla motivazione dell'atto

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    invocato per denunciare omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti

  • art. 54 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dalla ricorrente nel dedurre la violazione delle regole sul contraddittorio nel processo tributario

  • artt. 23, 30, 31, 32 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura di lesione del diritto di difesa per la tardiva/irregolare comunicazione dell'udienza

  • art. 24 Cost.

    richiamato quale parametro del diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro del giusto processo e del contraddittorio

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    invocato per denunciare difetto di motivazione dell'avviso di accertamento

  • art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato per la censura di inesistenza della motivazione della sentenza tributaria

  • art. 1, comma 21, L. 28 dicembre 2015, n. 208

    "A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"

    norma interpretata in senso sostanziale e restrittivo quanto all'ambito imponibile: nella stima catastale vanno considerati solo suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità, mentre restano esclusi i componenti impiantistici funzionali al processo produttivo, anche se integrati o connessi al fabbricato

  • art. 812 c.c.

    richiamato dalla CTR per qualificare il manufatto come immobilizzato al suolo, ma la Cassazione ha ritenuto insufficiente tale criterio, da solo, a fondare l'inclusione nella rendita

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nel passaggio sull'interesse concreto e sostanziale della ricorrente

  • art. 36 L. n. 546 del 1992

    richiamato indirettamente per il requisito di motivazione delle sentenze tributarie

Massime di principio

  • Nella determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, l'inclusione di una componente dipende non solo dalla sua stabilità o dall'ancoraggio al suolo, ma soprattutto dalla sua qualificazione come costruzione ovvero come macchinario, congegno, attrezzatura o impianto funzionale al processo produttivo.
  • L'art. 1, comma 21, L. 208/2015 impone di escludere dalla stima diretta le componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo, anche quando siano strutturalmente connesse all'immobile o abbiano rilevanti dimensioni.
  • Nei parchi eolici, ai fini catastali, il giudice di merito deve verificare in concreto se la torre sia una costruzione rilevante per la rendita o, al contrario, un impianto funzionale alla produzione di energia elettrica e quindi escluso dalla stima.
  • La motivazione dell'atto e della decisione deve consentire di comprendere le ragioni della ricomprensione o dell'esclusione di specifiche componenti nella base di calcolo della rendita, altrimenti la decisione è censurabile in cassazione.
  • La mera adesione a circolari o note amministrative non è sufficiente se non è effettuata una verifica della compatibilità della soluzione adottata con il dato normativo primario e con la concreta funzione della componente oggetto di stima.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

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