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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01974/2026 del 29/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una verifica fiscale eseguita presso la sede della società, dalla quale emerse che i bilanci di esercizio 2007 e 2008 erano stati depositati oltre i termini di legge e che, per il 2007, la dichiarazione dei redditi era stata omessa o comunque presentata tardivamente. L'Ufficio, sulla base dei dati di bilancio e del p.v.c., ricostruì analiticamente il reddito imponibile per entrambe le annualità e notificò avvisi di accertamento con recupero di IRES, IRAP e IVA. La società impugnò gli atti, ma i giudici tributari di primo e secondo grado respinsero i ricorsi. In cassazione la contribuente dedusse cinque motivi: (1) illegittimità del metodo accertativo per aver l'Ufficio valorizzato solo i componenti positivi e ignorato i costi, in violazione delle regole sulla determinazione del reddito e del principio di capacità contributiva; (2) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la CTR addossato alla società la prova dei costi senza che questi fossero stati specificamente contestati nell'avviso; (3) ulteriore violazione delle regole sull'onere della prova, sostenendo che, in presenza di documentazione contabile prodotta dal contribuente, spettasse all'Ufficio provare la falsità o inattendibilità dei costi; (4) omessa pronuncia sulla domanda subordinata di riconoscimento forfettario dei costi secondo gli studi di settore; (5) richiesta di riduzione giudiziale dell'imponibile mediante riconoscimento percentuale dei costi, per evitare una tassazione del reddito al lordo dei componenti negativi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo illegittimo il metodo accertativo che aveva azzerato i costi sia nell'accertamento induttivo puro relativo al 2007 sia in quello analitico-induttivo relativo al 2008. La Corte ha richiamato il nuovo orientamento derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2023 e dalla successiva giurisprudenza di legittimità, secondo cui ogni accertamento fondato su presunzioni deve tenere conto, anche forfettariamente, dei costi presuntivamente sostenuti per produrre i ricavi imputati al contribuente, al fine di rispettare il principio di capacità contributiva. Conseguentemente, ha ritenuto fondati anche i motivi sull'onere della prova, poiché, se i costi devono comunque essere riconosciuti in via presuntiva, non è corretto escludere quelli emergenti dalle scritture contabili con contestazioni generiche e apodittiche. I motivi quarto e quinto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39 D.P.R. n. 600/1973

    Richiamato quale base normativa dell'accertamento induttivo e analitico-induttivo; la Corte ne dà lettura costituzionalmente orientata imponendo il riconoscimento, anche forfettario, dei costi presunti.

  • art. 41 D.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme sull'accertamento, senza autonoma specifica elaborazione nel decisum.

  • art. 42 D.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme sull'accertamento, senza autonoma specifica elaborazione nel decisum.

  • art. 25 D.Lgs. n. 446/1997

    Richiamato in relazione alla determinazione dell'IRAP nell'ambito dell'accertamento tributario.

  • art. 54 D.P.R. n. 633/1972

    Richiamato in relazione all'accertamento IVA e al potere di rettifica dell'Ufficio.

  • art. 55 D.P.R. n. 633/1972

    Richiamato in relazione all'accertamento IVA e al potere di rettifica dell'Ufficio.

  • art. 109, comma 4, T.U.I.R.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che devono essere considerati i costi certi, precisi e inerenti nella determinazione del reddito imponibile.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per la distribuzione dell'onere probatorio; la Corte afferma che la prova dei costi del contribuente rileva solo a fronte di specifiche contestazioni dell'Ufficio, ma nel contesto di accertamenti presuntivi i costi vanno comunque riconosciuti anche in via forfettaria.

  • art. 2709 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per il valore probatorio delle scritture contabili.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per denunciare omessa pronuncia sulla domanda subordinata e per l'asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 53, comma 1, Cost.

    La Corte richiama il principio di capacità contributiva per affermare che non può essere tassato un reddito presunto al lordo dei costi inerenti.

  • art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973

    Indicato come base dell'accertamento analitico-induttivo relativo all'annualità 2008.

  • Corte cost. n. 10 del 2023

    È il precedente decisivo: censura la disparità di trattamento tra accertamento induttivo puro e analitico-induttivo e impone di considerare i costi anche nell'accertamento fondato su presunzioni.

  • Cass. 16/06/2025, n. 16168

    La Corte lo richiama come principio di diritto recepito: ogni accertamento induttivo deve tenere conto dei costi forfettari presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato.

Massime di principio

  • In tema di accertamento tributario fondato su presunzioni, il reddito imponibile non può essere determinato assumendo i soli ricavi o componenti positivi, dovendo essere considerati anche i costi presuntivamente sostenuti per produrli, quantomeno in via forfettaria, al fine di rispettare il principio di capacità contributiva.
  • L'obbligo di riconoscere costi presuntivi opera sia nell'accertamento induttivo puro sia nell'accertamento analitico-induttivo; non è costituzionalmente legittimo riservare al primo un trattamento più favorevole sul piano della deduzione dei costi e negarla nel secondo.
  • Se l'Ufficio contesta i costi emergenti dalla contabilità, la contestazione deve essere specifica e non meramente apodittica; solo a fronte di rilievi puntuali su inesistenza, non inerenza o non competenza del costo può attivarsi compiutamente l'onere probatorio del contribuente.
  • Quando il giudice tributario conferma un accertamento che abbia azzerato integralmente i costi senza alcuna loro valutazione, viola la corretta applicazione delle norme sull'accertamento e il parametro costituzionale della capacità contributiva.
  • La questione della quantificazione dei costi nell'accertamento presuntivo può essere rimessa al giudice del rinvio, che deve procedere a un nuovo esame motivato alla luce dei principi costituzionali e giurisprudenziali sopravvenuti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImposte indiretteProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

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