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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01950/2026 del 29/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (disponente)

La controversia

La controversia nasce dalla costituzione, con atto pubblico del 23 febbraio 2001, di un fondo patrimoniale avente ad oggetto tre immobili di proprietà del disponente, destinato ai bisogni della famiglia dei beneficiari, zii del disponente. Nello stesso atto era indicato che la proprietà dei beni spiccasse ai coniugi beneficiari; successivamente un concessionario della riscossione aveva iscritto ipoteca sugli stessi beni per crediti tributari riferiti a uno dei beneficiari. Il disponente ha quindi chiesto in giudizio la nullità totale o parziale dell'atto costitutivo, o in subordine la nullità della donazione per mancata accettazione, e comunque la revoca per sopravvenienza di figli, essendogli nata una figlia dopo l'atto. Nei gradi di merito le domande sono state respinte sul presupposto che l'atto integrasse una donazione obnuziale, quindi non revocabile. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 702, 785 e 809 c.c., sostenendo che mancavano i presupposti della donazione obnuziale, perché il trasferimento non era avvenuto in riguardo a un futuro matrimonio né per la costituzione di una nuova famiglia, ma per contribuire ai bisogni di una famiglia già esistente da molti anni; pertanto l'atto avrebbe dovuto essere qualificato come liberalità soggetta alla disciplina dell'art. 809 c.c. e, quindi, revocabile per sopravvenienza di figli.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha escluso che la costituzione traslativa del fondo patrimoniale potesse essere qualificata come donazione obnuziale, poiché l'art. 785 c.c. richiede un'attribuzione fatta in riguardo di un matrimonio futuro, con espressa menzione di tale causa nell'atto, mentre nella specie il fondo era stato costituito per i bisogni di una famiglia già formata da tempo. Ha precisato che la natura di atto a titolo gratuito o liberalità resta invece configurabile, con possibile applicazione dell'art. 809 c.c. e della disciplina sulla revoca per sopravvenienza di figli. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, affinché riesamini la domanda subordinata di revocazione del fondo patrimoniale per sopravvenienza di figli, verificando in concreto la natura di liberalità dell'atto e i presupposti di applicabilità dell'art. 809 c.c.; la Corte del rinvio provvederà anche sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 77 d.P.R. n. 602/1973

    ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602/73

    richiamato solo come base dell'iscrizione ipotecaria del creditore della riscossione sui beni oggetto del fondo.

  • art. 171 c.c.

    richiamato per osservare che la destinazione del fondo termina con lo scioglimento del matrimonio, ma ciò non fa cessare l'interesse alla decisione sulla qualificazione dell'atto e sulla revocabilità per sopravvenienza di figli.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 702 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come norma che, insieme agli artt. 785 e 809 c.c., sarebbe stata mal applicata dai giudici di merito.

  • art. 785 c.c.

    la Corte ribadisce che la donazione obnuziale è una donazione in riguardo di un futuro matrimonio, che si perfeziona senza accettazione ma produce effetti solo se segue il matrimonio; la sua disciplina è tipica e richiede espressa menzione dell'attribuzione in vista di quel matrimonio futuro.

  • art. 805 c.c.

    richiamato per affermare che le donazioni obnuziali non sono revocabili per ingratitudine o per sopravvenienza di figli; proprio per questo la loro qualificazione non può essere estesa oltre i casi tipici.

  • art. 782 c.c.

    richiamato in appello come disciplina della donazione formale e dell'accettazione; la sentenza di merito era stata censurata anche sotto questo profilo, ma la decisione di cassazione si concentra sulla diversa qualificazione dell'atto.

  • art. 809 c.c.

    la Corte afferma che, una volta esclusa la donazione obnuziale, il fondo patrimoniale costituito come atto di liberalità può essere assoggettato alla disciplina delle liberalità non donative e quindi alla revoca per sopravvenienza di figli, ove ne ricorrano i presupposti.

Massime di principio

  • La donazione obnuziale è un negozio tipico e formale che presuppone espressamente un matrimonio futuro e determinato; non può essere estesa analogicamente a trasferimenti compiuti per sostenere una famiglia già costituita da tempo.
  • Per qualificare un atto come donazione obnuziale non basta la mera destinazione dei beni ai bisogni familiari: la causa deve risultare dall'atto come attribuzione in riguardo di un futuro matrimonio.
  • La costituzione di un fondo patrimoniale con trasferimento di beni, quando non costituisce adempimento di un dovere giuridico e non è sorretta da contropartita, può integrare una liberalità soggetta alla disciplina delle liberalità non donative.
  • Esclusa la donazione obnuziale, l'atto di liberalità resta soggetto alla disciplina dell'art. 809 c.c. e può quindi essere scrutinato ai fini della revoca per sopravvenienza di figli, se ne ricorrono i presupposti.
  • In presenza di un atto formalmente qualificato nei gradi di merito, il giudice di legittimità può cassare la decisione quando la qualificazione giuridica adottata contrasti con i requisiti legali tipici dell'istituto applicato.

Come è indicizzato

MaterieUnioni civili e convivenze
RamiFamigliaContratti
IstitutiNullitàAnnullabilitàRisoluzione del contrattoOnere della prova

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