Cassazione Civile, Ordinanza n. 01939/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
A seguito di ricorso monitorio fondato su una fattura per il saldo del corrispettivo relativo alla realizzazione e fornitura di una cassaforma, il tribunale aveva emesso decreto ingiuntivo per euro 9.400,10 oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 e spese. La società ingiunta proponeva opposizione eccependo in via preliminare l’incompetenza per valore del Tribunale di Cagliari, sostenendo che, ai fini della competenza, dovessero sommarsi al capitale gli interessi moratori maturati fino alla data del ricorso monitorio; secondo la sua tesi, gli interessi decorrevano dal trentesimo giorno successivo alla fattura e il valore complessivo della domanda restava sotto la soglia di euro 10.000, con competenza del Giudice di Pace. La società opposta resisteva affermando invece che, per come formulata la domanda monitoria e per il contenuto della fattura richiamata, gli interessi dovevano considerarsi decorrenti dalla data della fattura stessa, così superando la soglia di competenza del Giudice di Pace. Il Tribunale rigettava l’eccezione di incompetenza e dichiarava la propria competenza per valore; avverso tale ordinanza veniva proposto regolamento necessario di competenza, affidato a un unico motivo di violazione dell’art. 4 d.lgs. n. 231/2002, sostenendo l’erroneità del criterio usato per il decorso degli interessi e quindi per la determinazione del valore della causa.
La decisione
La Corte ha rigettato il regolamento di competenza. Ha ritenuto infondato il motivo perché, pur ribadendo che gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 decorrono normalmente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e che, in via ordinaria, il termine è di trenta giorni dal ricevimento della fattura, nel caso concreto la domanda monitoria, letta in coordinamento con la fattura richiamata, doveva intendersi riferita al capitale oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 decorrenti dalla data di emissione della fattura, secondo quanto risultava dagli atti. Perciò, ai fini dell’art. 10 c.p.c., andavano sommati capitale e interessi già scaduti alla data del ricorso monitorio, con superamento della soglia di euro 10.000 e conseguente competenza per valore del Tribunale di Cagliari. La causa è stata rimessa al Tribunale anche per le spese del procedimento di regolamento, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è il fondamento del regolamento necessario di competenza proposto contro l'ordinanza sulla competenza.
richiamato per il procedimento camerale e per le conclusioni del Pubblico Ministero e le memorie delle parti.
richiamato come norma procedurale del rito camerale.
riconosce il diritto del creditore agli interessi moratori nei rapporti commerciali salvo prova dell'impossibilità non imputabile del ritardo.
gli interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento; il termine ordinario non può superare trenta giorni dal ricevimento della fattura o richiesta equivalente, salvo casi particolari.
la competenza va valutata sulla base delle risultanze degli atti; l'eventuale istruttoria sommaria sulla questione di competenza è ammessa solo nei limiti e nei tempi indicati dalla norma.
è richiamato come momento processuale entro cui possono essere prodotte le prime difese e documenti rilevanti per la decisione sulla competenza.
il valore della causa si determina dalla domanda; nel calcolo si sommano capitale e interessi scaduti alla data della domanda.
individua la soglia di competenza per valore del giudice di pace, che nel caso concreto è stata superata.
richiamato per affermare la competenza per valore del tribunale in ragione del superamento della soglia di competenza del giudice di pace.
la Corte dichiara la competenza per valore del Tribunale di Cagliari e rimette la causa a quel giudice per la prosecuzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
sono presenti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in quanto il regolamento di competenza ha natura impugnatoria.
Massime di principio
- La competenza per valore si determina sulla base della domanda giudiziale e degli atti introduttivi, non sulla base dell'esito istruttorio o della successiva ricostruzione del rapporto: il criterio è statico e si fonda sul dedotto, non sul deciso.
- Nel giudizio monitorio, la domanda va letta nel suo coordinamento con il documento posto a fondamento del ricorso; se la fattura o altro documento indica una specifica scadenza del pagamento, la pretesa agli interessi può essere intesa secondo tale scadenza ai fini della determinazione del valore della causa.
- Ai fini del valore della causa ex art. 10 c.p.c. devono essere computati il capitale e gli interessi già scaduti alla data della domanda, quando gli interessi siano espressamente compresi nella pretesa azionata.
- Nel rapporto commerciale regolato dal d.lgs. n. 231/2002, la regola ordinaria è che gli interessi moratori decorrano dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, termine che di regola è di trenta giorni dal ricevimento della fattura, salvo diverso accordo tra le parti o le ipotesi speciali previste dalla legge.
- L'eccezione di incompetenza per valore deve essere decisa sulla base delle risultanze già emergenti dagli atti introduttivi e delle produzioni tempestive, potendo l'istruttoria sommaria intervenire solo se necessaria e comunque in limine litis.
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