Cassazione Civile, Ordinanza n. 01952/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Nel giudizio di merito davanti al Tribunale di Roma, i ricorrenti hanno chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale per la morte di propri congiunti, assumendo che la lesione sia dipesa da atti e omissioni della pubblica amministrazione nella prima e seconda fase della pandemia da Covid-19: mancata predisposizione o attuazione di un piano pandemico adeguato, mancato rispetto di fonti nazionali e sovranazionali, carenze organizzative del servizio sanitario, insufficienza di posti letto e mezzi, ritardi nei ricoveri e nella gestione dei contagi, mancata zona rossa nella bergamasca. Con il regolamento preventivo i ricorrenti hanno sostenuto che la controversia appartenga al giudice ordinario perché non impugnerebbe modalità di esercizio del potere amministrativo, ma dedurrebbe una responsabilità aquiliana o contrattuale della P.A. per violazione di obblighi di legge e lesione di diritti soggettivi fondamentali. Le amministrazioni resistenti hanno invece eccepito la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, richiamando la disciplina sul servizio sanitario nazionale, sulla profilassi internazionale e sulla gestione delle emergenze. Alcuni interventori hanno aderito alla tesi della giurisdizione ordinaria; la Corte ha però qualificato tardivi e quindi inammissibili i loro atti di costituzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili gli atti tardivi di intervento/controricorso di alcune parti del giudizio a quo, poi ha esaminato il petitum sostanziale della domanda risarcitoria e ha ritenuto che la causa riguardasse non un mero comportamento materiale svincolato dal potere pubblico, ma l'inefficienza e l'adeguatezza dell'organizzazione e gestione del servizio sanitario nazionale nella crisi pandemica, quindi una controversia rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. È stata esclusa sia la tesi del difetto assoluto di giurisdizione per atto politico, sia la tesi della giurisdizione ordinaria fondata sulla sola deduzione di diritti fondamentali o sulla prospettazione di responsabilità da contatto/affidamento. Il regolamento preventivo è stato quindi deciso con attribuzione della giurisdizione al giudice amministrativo.
Norme richiamate
regola il regolamento preventivo di giurisdizione; il giudizio è trattato secondo la disciplina del controricorso nei termini di legge
si applicano al regolamento preventivo, con conseguente necessità di controricorso tempestivo
art. 7, comma 1, ultimo periodo, c.p.a.
esclude la giurisdizione del giudice amministrativo sugli atti e provvedimenti del Governo esercitati come potere politico
art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 104/2010
radica la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie relative a servizi di pubblica utilità, qui individuato nel servizio sanitario nazionale
art. 95 Cost.
richiamato per definire l'ambito della funzione di governo e dell'indirizzo politico
art. 32 Cost.
evocato come diritto fondamentale alla salute, la cui tutela non esclude di per sé la giurisdizione amministrativa
richiamato dai ricorrenti come base della pretesa risarcitoria aquiliana
richiamato dai ricorrenti come ulteriore base della pretesa risarcitoria
richiamato dai ricorrenti per il danno non patrimoniale
richiamato dai ricorrenti in chiave di responsabilità contrattuale
evocato indirettamente nel richiamo all'onere della prova e al nesso causale, ma non come ratio autonoma della decisione
Massime di principio
- Nel regolamento di giurisdizione la Corte individua il giudice competente avendo riguardo al petitum sostanziale, cioè alla causa petendi ricavata dai fatti allegati e dal rapporto giuridico sostanziale dedotto, non dalla qualificazione formale attribuita dalle parti.
- La deduzione della lesione di diritti fondamentali, come il diritto alla salute, non basta da sola a radicare la giurisdizione del giudice ordinario: occorre verificare se la protezione del diritto sia stata predefinita in modo vincolato dal legislatore oppure richieda mediazione e valutazioni della pubblica amministrazione.
- Quando la domanda risarcitoria investe la gestione, organizzazione e inefficienza di un servizio pubblico, e in particolare del servizio sanitario nazionale in situazione emergenziale, la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 c.p.a.
- Non è configurabile un mero comportamento materiale della P.A. sottratto al potere pubblico quando la pretesa riguarda un insieme composito di condotte attive e omissive riconducibili all'esercizio della funzione amministrativa di organizzazione del servizio.
- La qualificazione della responsabilità come aquiliana, contrattuale da contatto o da legittimo affidamento non muta il riparto di giurisdizione se la condotta lamentata è connessa all'esercizio del potere autoritativo in una materia affidata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
- L'atto politico è categoria recessiva e va riconosciuto solo quando ricorrano congiuntamente il requisito soggettivo dell'organo costituzionale nell'esercizio della funzione di governo e il requisito oggettivo della libertà del fine, in assenza di vincoli giuridici che predeterminino l'esercizio del potere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01939/2026 del 29/01/2026
- ordinanza_civile · 29 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01947/2026 del 29/01/2026
- ordinanza_civile · 29 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01950/2026 del 29/01/2026
- ordinanza_civile · 29 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01953/2026 del 29/01/2026
- ordinanza_civile · 29 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01957/2026 del 29/01/2026
- ordinanza_civile · 29 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01963/2026 del 29/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →