Cassazione Civile, Ordinanza n. 01953/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensori)
La controversia
Nel giudizio di legittimità definito con ordinanza n. 34282/2024, il ricorrente originario era stato condannato alla rifusione delle spese in favore della società controricorrente, ma nel dispositivo era stata omessa, per mero errore materiale, la distrazione delle spese in favore dei difensori della parte vittoriosa, i quali avevano dichiarato di essere antistatari e avevano formulato apposita richiesta nelle conclusioni del controricorso. I difensori hanno quindi chiesto la correzione dell'ordinanza ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., per inserire la formula di distrazione ex art. 93 c.p.c. nella statuizione sulle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per la correzione dell'errore materiale e ha disposto la rettifica del dispositivo dell'ordinanza n. 34282/2024, aggiungendo, dopo la condanna alle spese, le parole 'con distrazione in favore dei difensori antistatari, avvocati Nicola Fabrizio Solimini e Francesco Patruno', lasciando fermo il resto. Non ha pronunciato sulle spese del procedimento di correzione, ritenendo che non ne ricorressero i presupposti anche in ragione dell'apertura d'ufficio del procedimento e della natura dello stesso.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
È richiamato come base del procedimento di correzione degli errori materiali/di calcolo.
art. 391-bis c.p.c.
Consente, nel giudizio di cassazione, l'attivazione del procedimento di correzione dell'errore materiale anche su impulso di parte e poi d'ufficio.
art. 93 c.p.c.
La distrazione delle spese è dovuta quando i difensori dichiarano di averle anticipate o di non aver riscosso gli onorari e ne abbiano fatto richiesta.
art. 288, comma 2, ultimo inciso, c.p.c.
È richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla correzione del provvedimento.
art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.
È richiamato quale norma attuativa per gli adempimenti di cancelleria correlati alla correzione.
Cass. Sez. U., n. 29432/2024
È citata per affermare che, nella specie, non sussistono i presupposti per la liquidazione delle spese del procedimento di correzione, anche in considerazione della natura del procedimento stesso.
Massime di principio
- L'omissione, nel dispositivo di una sentenza o ordinanza, della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario integra un errore materiale correggibile quando la richiesta sia stata ritualmente formulata negli atti di causa e risulti la dichiarazione di antistatarietà.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali può essere attivato nel giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. e può essere disposto anche d'ufficio a seguito di segnalazione dell'errore.
- La distrazione ex art. 93 c.p.c. non costituisce una nuova statuizione sulle spese, ma la precisazione del destinatario del relativo pagamento, quando ne ricorrano i presupposti processuali.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non necessariamente segue una condanna alle spese del subprocedimento, specie quando esso sia stato aperto d'ufficio e presenti natura meramente correttiva.
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