Cassazione Civile, Ordinanza n. 01957/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto la rettifica del dispositivo dell'ordinanza n. 4612/2025, integrando la condanna alle spese con la formula di distrazione in favore del difensore antistatario, avv. Massimo Vallone. Ha inoltre escluso una statuizione sulle spese del procedimento di correzione, valorizzandone la promozione d'ufficio e la natura del procedimento richiamata dalle Sezioni Unite.
Esito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La vicenda riguarda un precedente giudizio di cassazione definito con ordinanza n. 4612/2025, nel quale la società era risultata soccombente ed era stata condannata a rifondere le spese di lite ai controricorrenti. Nel controricorso e nella memoria ex art. 380-bis c.p.c. era stata però formulata richiesta di distrazione delle spese e dei compensi in favore del difensore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. L'ordinanza, per errore materiale, aveva omesso di riportare tale distrazione nel dispositivo. Il difensore dei controricorrenti ha quindi chiesto la correzione dell'errore materiale; la Corte ha aperto d'ufficio il procedimento di correzione ex art. 391-bis c.p.c. e ha verificato che la richiesta di distrazione risultava effettivamente proposta nel giudizio definito con la precedente ordinanza.
Norme richiamate
onorarî non riscossi e spese che si dichiarino anticipate
la richiesta di distrazione delle spese del giudizio in favore del difensore antistatario, se ritualmente proposta, deve essere recepita nel dispositivo della decisione che condanna la parte soccombente alle spese.
consente l'apertura del procedimento di correzione dell'errore materiale della decisione della Corte di cassazione anche su impulso di parte, assumendo l'istanza come sollecitazione del rilievo officioso dell'errore.
art. 288, comma 2, ultimo inciso, c.p.c.
indicato quale base per gli adempimenti conseguenti alla correzione del dispositivo.
art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.
richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla correzione del provvedimento.
Massime di principio
- Quando nel giudizio di legittimità sia stata tempestivamente formulata richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., l'omissione della relativa statuizione nel dispositivo integra un errore materiale correggibile.
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale davanti alla Corte di cassazione può essere attivato da un'istanza di parte che funge da sollecitazione di un potere officioso della Corte.
- La correzione può incidere solo sul contenuto meramente formale del dispositivo, integrandolo con quanto già richiesto e risultante dagli atti, senza alterare la decisione sul merito della soccombenza e sulle spese.
- Nel procedimento di correzione aperto d'ufficio non è automaticamente dovuta una pronuncia sulle spese, specie in ragione della natura del procedimento stesso.
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