Cassazione Penale, Sentenza n. 22590/2023 del 24/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza (con primo motivo) lamentando violazione dell'art. 521 c.p.p. per presunto difetto di correlazione tra accusa e sentenza: sostenevano che la Corte d'appello avrebbe fondato la condanna sull'illiceità dell'occupazione demaniale desumendo la mancanza di permesso a costruire e di autorizzazione paesistica, facendo così implicito riferimento a reati edilizi (DPR 380/01 art. 44 e d.lgs. 42/04 art. 181) non contestati. Con il secondo motivo chiedevano che la Corte d'appello avesse omesso di valutare una memoria depositata prima dell'udienza del 16/2/2022 contenente motivi nuovi in merito alla richiesta di revoca della sanzione demolitoria e al ripristino dello stato dei luoghi. I reati contestati in primo grado erano quelli di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. e 633, 639 bis cod. pen., per occupazione di aree demaniali in mancanza di titolo o oltre i limiti della concessione, con occupazione aggiuntiva di ombrelloni e sedie per circa 800 metri verso il mare a meno di 20 metri dalla battigia.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e aspecifici, non confrontati con le argomentazioni della sentenza impugnata; ha escluso la violazione dell'art. 521 c.p.p. perché non vi è stato un mutamento radicale del fatto che abbia impedito la difesa: i giudici di merito potevano valutare, anche sommariamente, l'esistenza e la legittimità dei titoli amministrativi (concessione/DIA/autorizzazione paesistica) necessari per accertare l'illecito di occupazione demaniale, salvo che la legittimità fosse già stata definitivamente decisa dal giudice amministrativo (circostanza non verificata). Ha inoltre ritenuto che la memoria con motivi nuovi fosse stata comunque esaminata e respinta dalla Corte d'appello. Per tali ragioni ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannato i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il principio di correlazione tra accusa e sentenza richiede che non vi sia mutamento radicale del fatto nell'imputazione; la violazione sussiste solo se il cambiamento ha effettivamente pregiudicato la possibilità di difesa. La valutazione non si esaurisce in un mero confronto letterale.
Norma riferita alla materia della navigazione/demanio marittimo come contestazione di illecito connesso all'occupazione di spazi demaniali; utilizzata per inquadrare l'illecito relativo al demanio marittimo.
Richiama norme sulla disciplina del demanio marittimo e delle concessioni; la Corte ha valutato la mancanza o l'illegittimità del titolo concessorio come presupposto del reato.
Furto di uso del demanio o condotte invasive del bene altrui riferite alla condotta di occupazione; qui richiamato nell'ambito delle accuse per invasione/occupazione di area demaniale.
Reato relativo all'appropriazione indebita o modalità collegate all'occupazione illecita; applicato alla condotta di mantenimento e sfruttamento di aree demaniali senza titolo.
Norma edilizia citata nei motivi difensivi come possibile riferimento a illiceità edilizia; la Corte osserva che se reati edilizi non sono stati contestati, la sola menzione non basta a configurare violazione di correlazione, salvo reale modificazione dell'oggetto dell'imputazione.
Norma in materia di vincolo paesaggistico citata dalla difesa quale presupposto della contestazione; la Corte ritiene che la valutazione dell'eventuale mancanza di autorizzazione paesaggistica possa essere esaminata in sede penale in via sommaria se rilevante per la verifica dell'occupazione abusiva, salvo preclusione per decisione amministrativa irrevocabile.
Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare i ricorrenti a pagare le spese e 3.000 euro.
Massime di principio
- Per contestare la correlazione tra accusa e sentenza è necessario dimostrare un mutamento sostanziale del fatto che abbia arrecato reale pregiudizio alla difesa; argomentazioni generiche sono inammissibili.
- Il giudice penale può, se necessario per accertare il reato, esaminare anche in via sommaria l'esistenza e la legittimità dei titoli amministrativi che costituiscono il presupposto dell'illecito, salvo che tali profili siano già stati definitivamente decisi dal giudice amministrativo.
- La mera indicazione di questioni edilizie o paesaggistiche non contestate penalmente non invalida automaticamente la sentenza penale se l'imputato ha avuto la possibilità concreta di difendersi su quegli aspetti durante il processo.
- Motivi nuovi depositati tardivamente (in vista dell'udienza) possono essere valutati dal giudice di merito e respinti; in sede di cassazione la loro mancata accoglienza sarà difficile da impugnare se il giudice di merito ha dato risposta motivata.
- I ricorsi per cassazione devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata; la genericità e la ripetizione di argomentazioni già respinte rendono il ricorso inammissibile e possono comportare condanne per spese e ammenda.
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