Cassazione Penale, Sentenza n. 22383/2023 del 24/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha denunciato due censure principali: 1) nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio d'appello, eseguita il 25/07/2022 presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., anziché presso il domicilio elettivamente dichiarato dall'imputato (prima il carcere, poi la residenza in Vernio), nonostante tale elezione fosse risultante dagli atti; 2) vizio di motivazione in ordine alla condanna per il reato di calunnia (art. 368 c.p.), per mancata valutazione dell'elemento psicologico richiesto dal reato, ossia la dolosa rappresentazione dell'ingiusta incolpazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato e, perciò, ha annullato la sentenza impugnata senza esaminare il secondo motivo. In particolare ha ritenuto nulla la notificazione del decreto di citazione effettuata presso il difensore nonostante l'esistenza dell'elezione di domicilio; ha disposto l'annullamento della sentenza della Corte d'appello e la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Firenze per il proseguimento del giudizio.
Norme richiamate
Norma penale sul reato di truffa; citata per indicare uno dei reati per i quali era stato trattato il procedimento, ma non oggetto della decisione sulla notificazione.
Norma penale citata in sentenza come capo di imputazione da cui l'imputato è stato assolto in appello; non oggetto del motivo decisivo della Cassazione.
Norma penale sul reato di calunnia; la Corte territoriale aveva confermato la condanna, ma la Cassazione non ha esaminato il merito della valutazione dell'elemento psicologico, avendo annullato per nullità della notificazione.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in relazione alla notificazione presso il difensore; l'interpretazione data è che tale modalità non può prevalere quando l'imputato ha eletto domicilio per le notificazioni.
art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la notificazione presso il difensore di fiducia: la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che essa è inapplicabile se l'imputato ha eletto domicilio, per cui la notifica eseguita ai sensi di tale disposizione è nulla se sussiste l'elezione di domicilio.
Sezioni Unite, sent. n. 19602 del 27/03/2008 (Micciullo)
Principio di diritto affermato: la notificazione presso il difensore di fiducia è nulla se l'imputato ha dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni; il domicilio elettivo prevale sul domicilio "legale" del difensore.
Corte Costituzionale, sent. n. 136 del 2008
Conferma della regola secondo cui l'elezione o dichiarazione di domicilio rende inapplicabile la notificazione al difensore prevista dall'art. 157, comma 8-bis; citata come presupposto giurisprudenziale rilevante.
Sez. 5, sent. n. 12600 del 13/01/2017
Ulteriore giurisprudenza di legittimità che ha ribadito il principio della nullità della notificazione eseguita presso il difensore nonostante l'esistenza del domicilio dichiarato dall'imputato.
Massime di principio
- Se l'imputato dichiara o elegge un domicilio per le notificazioni, le notifiche devono essere eseguite presso quel domicilio; la notificazione presso il difensore di fiducia risulta nulla quando coesiste un domicilio eletto.
- La nullità della notificazione per violazione delle regole di domicilio è d'ordine generale e può comportare l'annullamento della decisione impugnata e la rinnovazione del giudizio quando l'eccezione sia tempestivamente sollevata e fondata.
- L'opzione dell'imputato circa il domicilio ha prevalenza sugli altri criteri legali di notifica: chi riceve la notifica assume il rischio di indicare correttamente dove ricevere gli atti, e la scelta processuale del domicilio dev'essere rispettata dall'autorità notificante.
- Per evitare l'annullamento dei provvedimenti è fondamentale che le parti e gli uffici comunichino e aggiornino tempestivamente l'elezione di domicilio e che il notificante verifichi la presenza di una elezione prima di notificare al difensore.
- Quando vi siano più motivi di impugnazione, l'accoglimento di un motivo di merito o di rito che rende necessario un nuovo giudizio può impedire l'esame degli altri motivi; è pertanto strategico sollevare tempestivamente eventuali eccezioni di nullità procedurale.
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