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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22378/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Milano (che aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione dei reati ascritti e revocato le pene accessorie, confermando per il resto la sentenza di primo grado) con molteplici censure: 1) incompetenza territoriale (sostenevano che il processo dovesse svolgersi presso il Tribunale di Padova, alla luce del rinvenimento di file nel server della Mantovani); 2) inutilizzabilità della testimonianza dell'ing. Michele Piva (sostenendo che avrebbe dovuto essere escusso nelle forme dell'imputato in procedimento connesso ai sensi dell'art. 210 c.p.p. e che risultavano indizi di reità a suo carico, con conseguente applicazione dell'art. 63, comma 2, c.p.p.); 3) travisamento della prova e carenza di motivazione in relazione al reato di turbata libertà degli incanti (asserendo che lo scambio informativo non aveva idoneità a turbare la gara); 4) carenza di specificazione della segretezza delle informazioni e quindi erronea qualificazione del reato di rivelazione di segreti d'ufficio; 5) vizio di motivazione sulle statuizioni civili e sul nesso di danno risarcibile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi come manifestamente infondati e, comunque, non conformi ai motivi consentiti dalla legge. In sintesi: - ha confermato la determinazione della competenza territoriale adottata dalla Corte di appello, ritenendo corretta l'applicazione della regola sussidiaria (art. 16 c.p.p. fondato sul reato più grave residuo) e il principio che la ricettazione, essendo reato istantaneo, richiede l'individuazione del luogo di ricezione della cosa e non può essere localizzata semplicemente laddove la res è stata ritrovata; - ha ritenuto legittima l'escussione del Piva come testimone (e non come persona sottoposta a procedimento) poiché non emergono elementi che provino un'attiva istigazione/induzione al pubblico ufficiale tale da configurare il concorso nel reato di rivelazione di segreti d'ufficio; in ogni caso il vizio di utilizzabilità delle sue dichiarazioni non è provato nella misura necessaria per inficiare il giudizio (mancata dimostrazione dell'effetto decisivo sull'esito, cioè della "prova di resistenza"); - ha confermato la qualificazione dei fatti come idonei a integrare i reati contestati (la turbativa è reato di pericolo e non richiede il danno concreto); - ha ritenuto non sindacabile in Cassazione, nella forma dedotta, l'eventuale errore nel decreto di archiviazione relativo al Piva, evidenziando che il potere di rimettere in discussione quell'atto spetta al Giudice per le indagini preliminari con gli strumenti previsti (es. riapertura indagini). I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende e alla rifusione, in solido, delle spese di rappresentanza e difesa in favore della parte civile MM s.p.a. per complessivi euro 5.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 16 c.p.p.

    Regola sulla determinazione del giudice competente per connessione: applicata in via sussidiaria per individuare il foro del reato più grave residuo quando non è possibile individuare con precisione il luogo dell'azione relativa al reato principale (qui la ricettazione).

  • art. 9 c.p.p.

    Regole suppletive per la determinazione della competenza territoriale: richiamata come criterio residuale ove non sia possibile determinare il luogo dell'azione principale.

  • art. 63, comma 2 c.p.p.

    Norma che disciplina l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da persona che sia indagata per lo stesso fatto; la Corte ha valutato che non sussistessero elementi tali da assimilare la posizione del Piva a quella dell'imputato nel procedimento rilevante.

  • art. 210 c.p.p.

    Prevede l'escussione dell'imputato in procedimento connesso: i giudici hanno ritenuto che le condizioni per applicare tale forma al Piva non ricorressero, perché mancava l'elemento dell'istigazione/induzione necessaria per configurarne responsabilità.

  • art. 161 c.p.

    Regola sull'effetto interruttivo della prescrizione tra coautori: discussa dalle parti, la Cassazione ha ritenuto che, nella specie, l'eccezione non mutasse l'esito per i motivi di competenza e di accertamento del luogo del reato di ricettazione.

  • art. 353 c.p.

    Norma relativa alla rivelazione di segreti d'ufficio/corruzione: la Corte ha ritenuto che la divulgazione orale di informazioni riservate possa integrare il reato anche senza consegna materiale di documenti, ove le informazioni non siano desumibili dal bando.

  • art. 414 c.p.p.

    Dispositivo sulla riapertura delle indagini: richiamato per affermare che l'eventuale errore di un decreto di archiviazione non può essere sanato dalla Corte d'appello mediante revisione dei fatti ma solo tramite gli strumenti di riapertura delle indagini.

  • art. 606 c.p.p.

    Elenco motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto i motivi proposti manifestamente infondati e, in alcuni casi, non pertinenti ai cavi consentiti dalla norma.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina la condanna alle spese per ricorsi infondati: applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

  • art. 154-ter disp. att. c.p.p.

    Riferimento procedurale sulle comunicazioni alla cancelleria per gli adempimenti successivi alla sentenza.

Massime di principio

  • Per i reati istantanei (es. ricettazione) la competenza territoriale si determina in base al luogo in cui il bene è stato ricevuto: il mero rinvenimento della cosa in un luogo differente non determina di per sé la competenza.
  • La testimonianza di una persona precedentemente indagata e archiviata può essere ammessa come testimone; l'inutilizzabilità delle sue dichiarazioni richiede prova che la modalità di escussione abbia violato le specifiche tutele previste (art. 63 c.p.p.), e in Cassazione chi censura l'utilizzabilità deve dimostrare l'incidenza decisiva dell'elemento impugnato (prova di resistenza).
  • Il concorso nel reato di rivelazione di segreti d'ufficio dell'extraneo richiede, oltre alla ricezione della notizia, un comportamento attivo di istigazione o induzione del pubblico ufficiale: la mera ricezione o un ruolo puramente ricettivo non è sufficiente.
  • La turbata libertà degli incanti è un reato di pericolo: non è necessario provare l'alterazione concreta dell'esito della gara, ma solo l'idoneità degli atti a influenzare la competizione.
  • Errori formali o sostanziali in un decreto di archiviazione non sono meri vizi rimediabili d'ufficio dalla Corte d'appello in sede di merito; la disciplina prevede strumenti specifici (es. riapertura delle indagini) per rimuovere la preclusione a procedere.
  • In cassazione non è consentita una riassunzione ex novo del merito probatorio: i motivi che si risolvono in una valutazione di merito delle prove sono, di regola, inammissibili.

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