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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22377/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che aveva riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 riducendo la pena. Ighodalo deduce violazione degli artt. 163 cod. pen. e 597 cod. proc. pen. per avere la Corte concesso d'ufficio la sospensione condizionale della pena senza che il difensore la richiedesse e senza motivare l'utilità del beneficio, potenzialmente pregiudizievole perché la pena era già quasi interamente eseguita in custodia cautelare. Kalleh deduce vizio di motivazione per il diniego della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. (lucro di speciale tenuità), ritenendo che gli elementi fattuali (esigua quantità di stupefacente, modalità semplici di detenzione, assenza di denaro e contabilità, incensuratezza) avrebbero dovuto giustificare l'attenuante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso di Ighodalo fondato limitatamente alla questione della sospensione condizionale della pena: ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa alla concessione d'ufficio della sospensione condizionale, ritenendo che tale beneficio, pur potendo essere concesso d'ufficio, deve avere una concreta utilità ai fini rieducativi e di prevenzione speciale e non può risultare in un peggioramento o in una inutilità per l'imputato quando la pena è già quasi interamente eseguita. Il ricorso di Kalleh è stato dichiarato manifestamente infondato/inammissibile: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che ha escluso la sussistenza dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., osservando che il lucro di speciale tenuità è ontologicamente distinto dal fatto di lieve entità previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e richiede un "quid pluris" non emerso nel caso.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 5

    La disposizione sulla fattispecie di lieve entità può giustificare una riqualificazione della condotta; tuttavia tale riconoscimento è distinto dalla circostanza attenuante del "lucro di speciale tenuità" e richiede autonomi accertamenti di fatto.

  • codice penale, art. 62, n. 4

    L'attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità richiede la dimostrazione di un minimo del lucro o di una speciale tenuità dell'evento: è ontologicamente distinta e non automaticamente sovrapponibile al fatto di lieve entità.

  • codice penale, art. 163

    Attribuisce al giudice un potere discrezionale circa la sospensione condizionale della pena; tale esercizio d'ufficio è ammesso ma deve tener conto della concreta utilità e finalità rieducativa del beneficio.

  • codice penale, art. 133

    Regola la sospensione condizionale della pena come strumento con finalità rieducative e di prevenzione speciale; la sua concessione impone valutazioni sulla sua effettiva capacità di perseguire tali finalità.

  • codice di procedura penale, art. 597, comma 5

    Nel giudizio d'appello il giudice conserva il potere discrezionale di disporre la sospensione condizionale della pena, ma deve valutare la concreta utilità del beneficio in relazione alla finalità, evitando atti che risultino pregiudizievoli o inutili per l'imputato.

Massime di principio

  • La sospensione condizionale della pena può essere concessa d'ufficio anche in appello, ma il giudice deve valutare e motivare la concreta utilità del beneficio rispetto alle finalità di prevenzione speciale e rieducazione; se la pena è già praticamente eseguita, la sospensione può essere inutilmente concessa e va esclusa.
  • La circostanza attenuante del "lucro di speciale tenuità" (art. 62 n. 4 cod. pen.) è distinta dalla fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990: per ottenere l'attenuante occorre dimostrare un "quid pluris" (es. specifica minima entità del lucro o speciale tenuità dell'evento) non già fornito dalla mera esigua quantità o dalle modalità semplici di detenzione.
  • Nella valutazione della motivazione del giudice di merito, la Corte di legittimità controlla la pertinenza e la specificità delle deduzioni difensive: non è sufficiente riproporre in sede di attenuante gli stessi elementi usati per ottenere la riconoscimento del fatto di lieve entità, occorre indicare elementi aggiuntivi o distinti pertinenti all'attenuante invocata.
  • Quando si impugna per illegittima concessione d'ufficio di un beneficio non richiesto, il ricorrente deve mostrare che la concessione ha effettivamente pregiudicato interessi giuridicamente apprezzabili o che è priva di qualsiasi utilità concreta; il giudice di legittimità annulla se il beneficio è manifestamente privo della finalità rieducativa o preventiva.

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