Cassazione Penale, Sentenza n. 22381/2023 del 24/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione dei reati contestati (capo a: art. 341-bis c.p.; capo b: art. 612 c.p.) e confermato le statuizioni civili. Il ricorrente denunciava: 1) omissione/irregolarità di notifiche telematiche (art. 23-bis d.l. 131/2020 in rapporto agli artt. 178 e 179 c.p.p.), con invio a indirizzo PEC non pertinente al difensore; 2) vizio della motivazione e erronea valutazione delle prove in ordine alla responsabilità (mancata considerazione delle deduzioni difensive); 3) insufficiente motivazione sul capo a; 4) difetto di motivazione in relazione al reato di minaccia aggravata rispetto all'esercizio del diritto di critica; 5) difetto di motivazione e travisamento della prova in ordine alla condanna in favore della parte civile, senza adeguata prova dell'an e del quantum e senza considerare le circostanze che avrebbero dimostrato la condotta provocatoria della persona offesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato in parte. Sul primo motivo (notifiche PEC) lo ha ritenuto infondato: è stata accertata la comunicazione delle conclusioni del P.G. e la corretta notificazione che ha prodotto i suoi effetti, pertanto l'impiego di indirizzi PEC alternativi valutato come equivalente ed efficace. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati ritenuti fondati per carenza motivazionale della sentenza impugnata, che ha formulato valutazioni generiche senza affrontare le articolate deduzioni difensive; conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente agli effetti civili e rinviata per un nuovo giudizio al giudice civile competente in grado d'appello (che dovrà altresì provvedere alla liquidazione delle spese relative a questo grado). Il quinto motivo è stato assorbito. Nel resto il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
art. 341-bis cod. pen.
Indicata come uno dei reati contestati al ricorrente (capo a). La sentenza d'appello aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione relativamente a questo capo; la Cassazione non ha modificato il dispositivo penale nel merito, ma ha annullato limitatamente agli effetti civili per carenze motivazionali.
art. 612 cod. pen.
Indicata come il reato contestato (capo b, minaccia). La Corte di appello aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione; la Cassazione ha censurato la motivazione relativa alle deduzioni difensive sul punto (difetto di valutazione delle argomentazioni difensive).
art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 131/2020
Riferita in relazione alla disciplina delle notificazioni telematiche. La Cassazione ha interpretato che, ove la notifica telematica arrivi a un indirizzo PEC 'equivalente' che comunque produce l'effetto di comunicazione al difensore, la mancata comunicazione a una variante dell'indirizzo indicato non è rilevante; conta l'effetto pratico della notificazione.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato nel quadro delle regole sulla notificazione degli atti processuali; la Corte ha valutato applicata correttamente la normativa sulle notifiche telematiche nella fattispecie, essendo risultata effettiva la comunicazione.
art. 179, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato unitamente alle norme sulla notificazione telematica; la Corte ha ritenuto che la notificazione agli indirizzi PEC utilizzati abbia avuto efficacia, rendendo irrilevante la mancata comunicazione ad altro indirizzo indicato dal ricorrente.
Massime di principio
- La notifica telematica è efficace se raggiunge un indirizzo PEC che concretamente produce l'effetto della comunicazione al difensore: la Corte valuta l'efficacia pratica più che l'astratta corrispondenza formale di ogni singolo indirizzo indicato.
- La mancata comunicazione a una variante di PEC non è automaticamente causa di annullamento se è dimostrabile che il difensore ha comunque ricevuto gli atti o che la notifica ha prodotto i suoi effetti.
- La Corte di appello deve motivare specificamente e confrontarsi con le deduzioni difensive: una motivazione generica che si limita a richiamare il quadro probatorio del primo grado senza rispondere alle argomentazioni dell'appellante può essere censurata dalla Cassazione.
- Se sussiste un difetto motivazionale significativo limitatamente agli effetti civili, la Cassazione può annullare il provvedimento solo su tale aspetto e rinviare il giudizio al giudice civile competente lasciando inalterato il resto della decisione.
- Nei ricorsi per cassazione che lamentano travisamento della prova o carenza motivazionale, è essenziale documentare con precisione quali deduzioni e quali elementi di fatto l'organo di appello non abbia valutato, per ottenere l'annullamento per vizio di motivazione.
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