Cassazione Penale, Sentenza n. 22382/2023 del 24/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Bergamo per violazione dell'art. 165, comma 2, cod. pen., poiché il Tribunale aveva concesso la sospensione condizionale della pena senza subordinare la concessione all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma 1, nonostante l'imputato avesse già usufruito in passato del beneficio (sentenza della Pretura di Verbania del 01/04/1999) e quindi la nuova concessione dovesse essere vincolata ad uno degli obblighi (ad es. attività non retribuita a favore della collettività). Il ricorrente ha inoltre rilevato che, pur essendovi un precedente decreto penale del 18/06/2013, ciò non era ostativo alla subordinazione richiesta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha rilevato che il Tribunale ha omesso di subordinare la sospensione condizionale della pena ad uno degli obblighi di cui all'art. 165, comma 1, cod. pen., come richiesto dall'art. 165, comma 2, a fronte dell'avvenuto uso precedente del beneficio. Ha poi osservato che il precedente del 1999 era coperto da indulto e che il decreto penale del 18/06/2013 non ostava alla nuova concessione alla luce delle condizioni di cui all'art. 460, ultimo comma. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omissione indicata e il rinvio alla Corte d'appello di Brescia per nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
La Corte ha interpretato l'art. 165 come richiedente che, quando l'imputato ha già in precedenza usufruito della sospensione condizionale della pena, la nuova concessione debba essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi elencati al comma 1 (es. attività non retribuita a favore della collettività) ai sensi del comma 2.
La previsione sull'indulto è stata richiamata per dire che il beneficio già fruito nel 1999 era coperto da indulto e, comunque, tale precedente rileva ai fini della disciplina sull'ulteriore concessione del beneficio ex art. 165.
La Corte ha ritenuto che il precedente decreto penale del 18/06/2013 non impedisca automaticamente una nuova concessione della sospensione condizionale se sono soddisfatte le condizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 460.
Norma che definisce il reato per cui l'imputato è stato condannato; la decisione sulla sospensione condizionale si applica indipendentemente dalla natura del reato, se sussistono le condizioni per la concessione del beneficio.
Massime di principio
- Se un imputato ha già usufruito in precedenza della sospensione condizionale della pena, una nuova concessione deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma 1 (art. 165, comma 2).
- Un beneficio precedente coperto da indulto continua a rilevare ai fini della valutazione sulla ripetizione del beneficio e sull'applicazione della subordinazione prevista dall'art. 165.
- La presenza di un precedente decreto penale di condanna non esclude automaticamente una successiva concessione della sospensione condizionale; occorre verificare le condizioni specifiche previste dall'art. 460, ultimo comma.
- L'omissione da parte del giudice di subordinare la sospensione condizionale agli obblighi richiesti, quando dovuta, determina l'annullamento limitato della decisione e il rinvio per nuovo esame sul punto.
- In fase decisionale il giudice deve sempre controllare la storia dei precedenti benefici soggetti a disciplina speciale per determinare se sussiste l'obbligo di imporre misure sostitutive o prescrizioni aggiuntive.
Testo integrale
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