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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22386/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore ha impugnato l'ordinanza per tre motivi: 1) insufficienza e contraddittorietà della motivazione sul quadro indiziario e sulla partecipazione del ricorrente a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990), sostenendo che i fatti dimostrerebbero al più il concorso in reati continuati e non un vincolo associativo stabile; 2) censura della ritenuta applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis (agevolazione di associazione mafiosa), per mancanza di elementi sulla consapevolezza della finalità mafiosa, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 8545/2019 sulla natura soggettiva dell'aggravante; 3) vizio di motivazione circa l'attualità delle esigenze cautelari, contestando che il lungo "tempo silente" dall'ultimo fatto (novembre 2016) renda sopravvenuta l'irrilevanza della misura cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto fondato il quadro indiziario: ha confermato la valutazione del Tribunale che, alla stregua degli accertamenti sulle articolazioni della consorteria dedita al narcotraffico (ruoli, contatti continui, basi logistiche, ripetute condotte di spaccio anche a minorenni), sussistono indizi gravi, precisi e concordanti della partecipazione di Aversa al sodalizio; le conversazioni addotte dalla difesa non escludono la partecipazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancanza di interesse del ricorrente (la qualificazione dell'aggravante non incideva sulla misura), ma la Corte ha corretto la motivazione del Tribunale ribadendo che l'aggravante di agevolazione di associazione mafiosa ha natura soggettiva (si comunica anche al concorrente consapevole della finalità). Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione delle esigenze cautelari, richiamando la presunzione dell'art. 275, comma 3, c.p.p., e rilevando che i successivi controlli avevano evidenziato che il ricorrente aveva mantenuto rapporti con sodali e clienti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    La Corte richiama i requisiti per la configurazione della fattispecie associativa nel reato di stupefacenti: patto tra almeno tre persone con programma criminoso coordinato, disponibilità stabile di risorse umane e materiali e partecipazione stabile e consapevole degli associati. Si distingue tale fattispecie dal concorso in reato continuato sulla base della presenza di organizzazione e permanenza del vincolo.

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte specifica che l'aggravante relativa all'agevolazione di associazione di tipo mafioso ha natura soggettiva: richiede consapevolezza, anche per il concorrente, della finalità agevolatrice del sodalizio mafioso (richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 8545/2019).

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    La norma è applicata quale presunzione di pericolosità per la reiterazione del reato che giustifica la custodia cautelare; la Corte ritiene che il tempo trascorso dai fatti non sia di per sé sufficiente a superare la presunzione quando permangono indizi di abitualità delinquenziale e rapporti successivi con i sodali.

Massime di principio

  • Per tutelare la sussistenza di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti occorrono elementi che dimostrino un vincolo stabile (programma criminoso coordinato, disponibilità di risorse e ruoli organizzati), oltre alla ripetuta commissione di reati-fine che può suffragare la partecipazione.
  • La mera occasionalità degli approvvigionamenti o l'esistenza di forniture alternative non esclude automaticamente la partecipazione associativa se emergono elementi di gerarchia, divisione dei ruoli e base logistica riconducibili al sodalizio.
  • L'aggravante per avere agevolato un'associazione mafiosa ha natura soggettiva: è necessario che l'agente fosse consapevole della finalità agevolatrice; la qualificazione errata della natura dell'aggravante può comunque risultare irrilevante se non incide sulla misura cautelare impugnata.
  • Ai fini della custodia cautelare, opera la presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.; il decorso del tempo ('"time silente"') non basta a superare la presunzione se restano indizi di continuità del rapporto con i sodali o di abitualità delinquenziale emersi anche da controlli successivi.
  • Per chi difende in casi analoghi: puntare a dimostrare assenza di organizzazione stabile, temporalità limitata e sporadicità delle condotte, mancanza di ruoli riconoscibili o di consapevolezza della finalità mafiosa, oltre a documentare una significativa interruzione dei rapporti e comportamenti di emendazione dopo i fatti.

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