Cassazione Civile, Ordinanza n. 10042/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da prestazioni sanitarie rese da una struttura privata accreditata nell’anno 2017 in favore del servizio sanitario regionale, in forza di un contratto stipulato per il 2016 contenente una clausola di prorogatio. La struttura ha chiesto la condanna dell’azienda sanitaria al pagamento: a) della differenza tra il budget concordato per il 2016 e quanto effettivamente percepito; b) di un ulteriore importo, a titolo di indebito arricchimento, per le prestazioni asseritamente rese oltre il budget. L’azienda sanitaria ha resistito eccependo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione e l’infondatezza della domanda, sostenendo che la proroga non poteva sopravvivere alla fissazione dei nuovi tetti di spesa per il 2017 e che, comunque, senza un nuovo contratto scritto non sarebbe sorta alcuna obbligazione di remunerazione. Il tribunale ha rigettato le domande e la corte d’appello ha confermato. Con il ricorso per cassazione la struttura ha dedotto cinque motivi: motivazione apparente, insufficiente o contraddittoria; omesso esame di fatti decisivi; violazione delle norme sull’interpretazione contrattuale e dell’art. 1988 c.c.; errata esclusione dell’azione di arricchimento senza causa; violazione dell’art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che le prestazioni extra budget erano comunque remunerabili in presenza di risorse ancora disponibili nella macroarea regionale e che spettasse all’azienda dimostrare l’assenza di tali risorse.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure, pur formulate come vizi di motivazione e violazioni di legge, si risolvessero in una contestazione del merito e non colpissero la ratio decidendi della sentenza d’appello. La corte territoriale aveva infatti affermato che, nel sistema delle prestazioni sanitarie convenzionate, la mancata stipulazione del contratto per l’anno 2017 preclude in radice la remunerazione di qualsiasi prestazione, poiché il contratto scritto costituisce presupposto imprescindibile per l’insorgenza dell’obbligazione del servizio sanitario regionale. Di conseguenza, la pretesa di pagamento risultava infondata già per la mancanza di un valido vincolo contrattuale. Il ricorso è stato quindi respinto in rito; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, oltre al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Norma processuale utilizzata per introdurre il giudizio di primo grado con rito sommario di cognizione.
art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Norma richiamata per articolare i motivi di ricorso per cassazione; le doglianze formulate come vizio motivazionale e violazione di legge sono state ritenute inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi.
Richiamati per contestare l’interpretazione del contratto; la Corte ha ritenuto la censura non decisiva rispetto al fondamento della decisione impugnata.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla documentazione proveniente dall’azienda sanitaria; la censura è stata ritenuta inammissibile.
La Corte ha confermato l’esclusione dell’azione di arricchimento senza causa nei rapporti convenzionalmente disciplinati, nel contesto della controversia esaminata.
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la remunerabilità delle prestazioni rese oltre il tetto di struttura; la Corte ha riaffermato che, in assenza di contratto scritto per l’anno di riferimento, non sorge l’obbligazione di pagamento.
Richiamato sul riparto dell’onere probatorio; la ricorrente sosteneva che spettasse all’azienda provare l’insussistenza di risorse nel tetto di macroarea, ma la Corte ha ritenuto la censura non utile a scalfire la decisione.
Richiamato per la proposta di definizione del giudizio in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione del ricorso in adunanza camerale.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di somme per responsabilità aggravata e al versamento in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel sistema delle prestazioni sanitarie convenzionate, il contratto scritto per l’anno di riferimento costituisce presupposto essenziale per l’insorgenza dell’obbligazione di pagamento a carico del servizio sanitario pubblico.
- In sede di ricorso per cassazione è inammissibile la censura che, sotto l’apparente deduzione di vizi motivazionali o violazioni di legge, si risolva nella mera riproposizione del merito già disatteso dal giudice di appello.
- Non è sufficiente invocare una clausola di proroga del contratto precedente se il giudice di merito accerta che la sopravvenuta fissazione dei tetti di spesa e, soprattutto, la mancata stipulazione del nuovo contratto escludono la base negoziale della pretesa.
- L’azione di arricchimento senza causa non può essere utilizzata per superare il difetto del titolo contrattuale nei rapporti che la legge o la disciplina di settore subordinano a un accordo scritto.
- La deduzione sulla ripartizione del tetto di spesa e sul relativo onere probatorio è irrilevante quando la domanda resta già preclusa per l’assenza del contratto valido e vigente per l’anno in cui le prestazioni sono state rese.
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