Cassazione Civile, Ordinanza n. 19179/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall’ammissione allo stato passivo del credito vantato dagli eredi di un ex dipendente per la restituzione del 90% delle ritenute d’acconto operate dalla società sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore tra ottobre 1990 e dicembre 1992 e non versate all’erario. La società sosteneva che la definizione agevolata prevista dall’art. 9, comma 17, L. 289/2002, ottenuta dal datore di lavoro quale sostituto d’imposta, producesse effetti solo nei confronti del sostituto e non anche del sostituito, sicché non vi sarebbe stato alcun obbligo di restituzione al lavoratore delle somme trattenute. Con il secondo motivo la ricorrente contestava anche la decorrenza della rivalutazione monetaria e degli accessori sulla somma restitutoria, assumendo che il credito del lavoratore sarebbe sorto solo al momento del perfezionamento del condono, e non già al momento delle trattenute originarie.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare ha ritenuto tardiva la costituzione in giudizio dei resistenti e, per conseguenza, inutilizzabile anche la memoria da essi depositata. Nel merito, ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili ex art. 360-bis c.p.c., perché la sentenza impugnata si era conformata a un orientamento ormai consolidato: il condono fiscale ex art. 9, comma 17, L. 289/2002, nelle controversie relative a ritenute non versate dal datore di lavoro, beneficia sostanzialmente il lavoratore-sostituito, sicché il sostituto che non versi più il tributo all’erario non ha titolo a trattenere le somme operate in busta paga e deve restituirle; inoltre, tali somme hanno natura retributiva, con conseguente applicazione della disciplina del credito di lavoro e dei relativi accessori ex art. 429 c.p.c. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito e non ha liquidato spese in favore dei resistenti, tardivamente costituiti.
Norme richiamate
10% dell’intero ammontare dovuto per ciascun tributo
La definizione agevolata per i contribuenti colpiti dal sisma del 1990 tutela il soggetto passivo d’imposta in senso sostanziale e non attribuisce al sostituto d’imposta un diritto a trattenere le somme non versate al Fisco.
La costituzione del resistente oltre il termine comporta inammissibilità del controricorso tardivo.
Nel rito camerale, la tardiva costituzione della parte intimata impedisce anche il deposito di memorie.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata si è conformata alla giurisprudenza consolidata e la censura non offre argomenti per mutare orientamento.
Richiamato come base della domanda restitutoria, ma la Corte ribadisce che la somma da restituire al lavoratore ha natura retributiva e segue la disciplina del rapporto di lavoro.
Alla somma da restituire al lavoratore si applicano interessi e rivalutazione quale componente essenziale del credito di lavoro, automaticamente connessa al ritardo nel pagamento.
Il sostituto d’imposta paga il tributo in luogo di altri e ha obbligo di rivalsa, ma il soggetto passivo sostanziale resta il sostituito.
Regolano il meccanismo delle ritenute alla fonte operato dal sostituto d’imposta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Sono dovuti i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel sistema della sostituzione d’imposta, il datore di lavoro che abbia trattenuto somme dalla retribuzione ma non le abbia versate all’erario, e che successivamente benefici di una definizione agevolata del debito tributario, non acquista titolo per trattenere tali somme: il relativo vantaggio fiscale si riflette sul lavoratore-sostituito, che ha diritto alla restituzione della quota trattenuta e non versata.
- Le somme trattenute dal sostituto d’imposta e non versate per effetto di una sanatoria hanno natura retributiva nei rapporti tra datore di lavoro e lavoratore; pertanto, alla ripetizione si applica la disciplina propria del credito di lavoro, inclusi interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c.
- Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, la riproposizione di censure già risolte da una giurisprudenza consolidata determina l’inammissibilità ex art. 360-bis c.p.c. se il ricorrente non offre argomenti idonei a mutare l’orientamento.
- Nel procedimento camerale di cassazione, la costituzione tardiva del resistente comporta l’inammissibilità del controricorso e preclude anche il deposito di memorie, salvo le limitate ipotesi in cui il rito consenta una residua difesa orale.
- Un’eventuale interpretazione di una norma di condono che trasferisca il beneficio dal sostituito al sostituto richiede un’espressa e inequivoca previsione legislativa, non essendo desumibile per via interpretativa un autonomo spostamento patrimoniale a favore del sostituto.
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